CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per :I ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Nardo, che ha comunicato la rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in cata 13 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Brescia ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 23 novembre 2022 del GIP del Tribunale di Brescia che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, ritenendo inalterati i presupposti della misura custodiale disposta per una serie di reati fiscali. 2. L'indagato rlcorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo lamenta l'omessa motivazione in ordine al fumus dei reati fiscali contestati. Con il secondo deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla misura cautelare in concreto applicata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione, perché il GIP del Tribunale di Brescia ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria bisettimanale. Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, questi non va condannato né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così