CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 39505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 13 settembre 2024 con cui si confuta la rilevata preliminare inammissibilità e si chiede la trasmissione del procedimento presso la Sezione competente secondo Tabelle. OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il delitto di falsa testimonianza anche quanto ad elemento soggettivo sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, oltre che declinati in fatto, avendo la decisione correttamente evidenziato i plurimi profili (unitariamente letti) suscettibili di confutare la versione del ricorrente (pagg. 4 e 5 allorché, tra l'altro, si è messo in risalto come la versione resa dal ricorrente secondo cui il suo conoscente Villa, che aveva subito l'incidente stradale, sarebbe stato estratto da un soggetto straniero dalla parte del sedile passeggero dell'auto, non fosse stata confermata neppure dal medesimo soggetto coinvolto al momento dell'intervento del personale della polizia stradale); ritenuto che il terzo motivo, quanto a rinnovazione istruttoria, risulta manifestamente infondato tenuto conto, in disparte la genericità già rilevata dalla Corte di appello per la omnicomprensiva richiesta di ascolto di numerosi testi per finalità meramente perlustrative, dell'assenza del requisito della necessità; rilevato che manifestamente infondato risulta l'ultimo motivo con cui si censura la mancata applicazione delle riconosciute attenuanti generiche nella loro massima estensione, adeguatamente motivata attraverso il richiamo ai precedenti penali, essendo inconferente che, per altri fini (recidiva) gli stessi non siano stati ritenuti rilevanti; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos