CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, R. Pascot, che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza diCosenza che ha parzialmente accolto il reclamo del detenuto limitatamente a n.67 giorni di detenzione trascorsi presso il Carcere di Catania, con rigetto nelresto della richiesta risarcitoria, formulata ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen.Il provvedimento impugnato ha respinto il reclamo sull'assunto che, alla lucedelle informazioni acquisite presso la struttura penitenziaria dove il ricorrente erastato ristretto, emergeva che Massimino, nel periodo in esame, era statodetenuto con modalità che dovevano essere ritenute conformi ai parametristabiliti dalla previsione dell'art. 3 CEDU, così come interpretati dallagiurisprudenza convenzionale consolidata.Invero, sebbene lo spazio abitativo individuale delle camere di restrizionedove era stato allocato il detenuto non sempre fosse stato superiore alla misuraconvenzionale di tre metri quadri, le condizioni complessive della carcerazionepatita presso la Casa circondariale di Catania, tenuto conto anche del regime didetenzione "aperto" di cui aveva beneficiato il ricorrente (dal giorno 11 dicembre2019 al 25 febbraio 2023) e degli altri aspetti compensativi (v. p. 3), eranorisultate adeguate ai parametri convenzionali.L’ordinanza conclude nel senso che il ricorrente, durante il periodo dicarcerazione patito, ha usufruito di condizioni di vivibilità, che, sottoposte a unavalutazione unitaria e multifattoriale, come affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte di legittimità (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021,Ministero, Rv. 280433 - 02), appaiono rispettose dei canoni di umanitàtrattamentale sopra richiamati.2. Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando plurimi vizidisp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 35-ter Ord. pen., 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. e 3 CEDU con riferimento algiudizio svolto per il periodo detentivo dal 22 ottobre 2019 al 25 febbraio 2023 incui il ricorrente era in cella con un numero dispari di detenuti.Nel computo dei metri quadri calpestabili, secondo il ricorrente, non èstato detratto lo spazio occupato dal letto presente all'interno della cameradetentiva allorquando il numero dei detenuti era dispari. Infatti, il provvedimentosi limita a prendere atto del fatto che si tratta di letti a castello, a due o trecolonne, e non di letti singoli.Tuttavia, il provvedimento incorre in un errore di calcolo quanto allametratura calpestabile partendo dalle informazioni fornite dalla stessaamministrazione penitenziaria, nella relazione redatta il 20 maggio del 2025, laquale evidenzia che gli arredi interni alla camera detentiva mutavano in ragionedel numero dei detenuti presenti, in assenza di letti singoli. Il che implica cheall'interno della cella era introdotto un altro letto a castello anche quando ilnumero dei detenuti era dispari. Si indica, quindi, che non è possibile che vifossero solo due o tre colonne di letti a castello nel caso in cui il numero deidetenuti presenti era superiore alle sei unità, con aggiunta di una quarta colonnadi letti a castello o di un letto singolo che comunque avrebbe comportato ladetrazione del relativo ingombro per 1,72 metri quadrati da detrarre dallasuperficie complessiva.Sicché (v. p. 2 e ss. del ricorso) il ricorrente in relazione a ciascuno deitre reparti occupati, ha effettuato il diverso calcolo, corretto sulla base delleinformazioni fornite dalla stessa Amministrazione penitenziaria, deducendo che ilTribunale è incorso in un errore di calcolo degli ingombri e dello spazioindividuale disponibile per ciascun detenuto, vista la presenza nel reparto Simetodi cinque o più detenuti e, nel reparto Amenano, di sei o più detenuti.Peraltro, non viene spiegato nel provvedimento come sono stateorganizzate le attività durante le ore e per i periodi trascorsi all'interno di cameredetentive con spazio individuale inferiore ai tre metri quadrati. Si fa riferimentoalla permanenza al di fuori della camera di pernotto per otto o dieci ore algiorno, senza alcuna indicazione rispetto all'attività che veniva svolta all'internodell'Istituto.Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale gli arredi dinotevole peso e ingombro quale il letto completo di materasso non possonoessere facilmente spostati da un punto all'altro della cella, specie se ledimensioni di quest'ultima non consentono spazi personali agibili limitati a tre oquattro metri quadrati, giungendo conclusivamente ad affermare che tanto nelcaso del letto singolo che in quello del letto a castello è compromesso ilmovimento del detenuto nella cella.1.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di leggepenale in relazione agli artt. 35-ter, 69, comma 6, lett. b) ord. pen., 3 CEDU, pernon avere il Tribunale di sorveglianza riconosciuto il rimedio risarcitorio conriferimento al periodo dal 22 ottobre 2019 al 25 febbraio 2023 presso la Casacircondariale di Catania.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo nella parte in cuichiedeva il riconoscimento risarcitorio quando lo spazio pro capite era compresotra i tre e i quattro metri quadrati, valorizzando il regime trattamentale praticatonei confronti del ricorrente e valorizzando altresì la permanenza, presso l'istitutodi Catania, per alcuni periodi, all'esterno della camera di pernottamento perlavorare con attuazione di un regime detentivo aperto e semiaperto.Gli argomenti però non sono sufficienti, a parere del ricorrente, adescludere il trattamento inumano e degradante laddove lo spazio individuaredisponibile era compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.La relazione dell'Amministrazione penitenziaria nulla specifica su questeconsiderare i lunghi periodi di tempo trascorsi in ambienti inadeguati, condivisicon un numero elevato di detenuti, in spazi ridotti.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazionedelle medesime norme di legge con riferimento al rimedio risarcitorioriconosciuto nella misura di 8,00 euro al giorno, non conforme ai criteri CEDUallorquando le condizioni inumane si sono protratte per periodi inferiori a quindicigiorni.Il Tribunale, confermando la pronuncia del Magistrato di sorveglianza, purrilevando un trattamento inumano e degradante che si protraeva per un periododi quindici giorni, non riconosceva il rimedio risarcitorio richiesto nella diversamisura di 8,00 euro al giorno (v. p. 5).L'art. 35-ter ord. pen. riconosce il rimedio risarcitorio nell'ipotesi previstadall'articolo 69, comma 6, lett. b) ord. pen. nell'ipotesi in cui il detenuto subiscaun pregiudizio attuale all'esercizio dei suoi diritti in regione dell'inosservanza daparte dell'Amministrazione di disposizioni previste da legge o regolamento. Se ilpregiudizio si protrae per un periodo non inferiore a quindici giorni il magistratodi sorveglianza dispone una riduzione a titolo di risarcimento danni della penadetentiva ancora da espiare pari a un giorno per ogni dieci durante i quali ilrichiedente ha subito il pregiudizio.Qualora non possa essere tale periodo detratto per intero il magistratoliquiderà una somma di denaro pari ad 8,00 euro per ciascuna giornata. Nel casoal vaglio il ricorrente deduce che il Magistrato prima e poi il Tribunaleaccertavano periodi non conformi ai criteri CEDU non riconoscendo però ilrisarcimento in forma economica perché la detenzione si era protratta per periodiinferiori a quindici giorni.L'argomento non può certamente essere condiviso vista la lunga duratadella restrizione pregiudizievole ancorché questa si sia protratta per periodoinferiore a quindici giorni avendo il detenuto a disposizione uno spazioindividuale inferiore a tre metri quadri.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, R. Pascot, con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo e secondo motivo sono infondati.Va preliminarmente rilevato che l'art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.prevede espressamente che il ricorso per cassazione può essere propostoesclusivamente per violazione di legge. Vanno pertanto esaminate le soledoglianze prospettate in termini di erronea applicazione di legge o di totaleassenza di motivazione su punti essenziali della situazione dedotta, intendendosiper tale anche un percorso argomentativo meramente apparente o tale darisultare non comprensibile, tra cui vanno ricomprese le condizioni di sussistenzadel trattamento inumano o degradante (Sez. 1, n. 52819 del 9/09/2016, Sciuto,Rv. 268231).Inoltre, va in via generale affermato che l'art. 35-ter ord. pen. riconosce ilrimedio risarcitorio conseguente alla violazione dell'art. 3 CEDU nelle ipotesipreviste dall'art. 69, comma 6, lett. b), del medesimo testo normativo, ovveroquando il detenuto subisca un attuale grave pregiudizio all'esercizio dei suoidiritti in ragione della «inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizionipreviste dalla presente legge e dal relativo regolamento».Se l'accertato pregiudizio si protrae per un periodo di tempo non inferiore aiquindici giorni, il Magistrato di sorveglianza dispone, in accoglimento di appositaistanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munitodi procura speciale, una riduzione, a titolo di risarcimento del danno, della penadetentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci duranteil quale il richiedente ha subito il pregiudizio.Qualora il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire ladetrazione dell'intera misura percentuale testé indicata, il Magistrato disorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo ed atitolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 perciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio; nello stesso sensoprovvede nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni nonconformi ai criteri di cui all'articolo 3 CEDU sia stato inferiore ai quindici giorni.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Sez. 1, n. 11602 del27/01/2021, Vitale, Rv. 280681 – 01) che, in tema di rimedi nei confronti disoggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen, non ogni lesioneastrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., puòcostituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimediocompensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato unosconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenzalegata alla detenzione (nella specie, si è ritenuto che non costituisce trattamentoinumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della CEDU, così comeinterpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la mancata fruizione, da partedi un detenuto in regime detentivo differenziato, di due ore effettive d'aria pertutto l'arco della detenzione (nella specie, si trattava della fruizione di un'oraall'aria aperta e di un'ora di socialità).Questa Corte, inoltre, pronunziando a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6551 del24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280433 - 02), ha affermato, conspecifico riferimento al profilo di lesione integrato dalla ristrettezza dello spazioall'interno della camera di pernottamento, che, in caso di spazio a disposizionepro capite inferiore ai tre metri quadri, esiste, per vincolo convenzionale, unaforte presunzione di disumanità del trattamento, superabile dalla compresenza difattori compensativi (costituiti dalla breve durata della detenzione, dalledignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuoridella cella mediante lo svolgimento di adeguate attività) che, se congiuntamentericorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimoindividuale inferiore a tre metri quadrati (v. Corte EDU, Torreggiani c. Italia, 8gennaio 2013, n. 43517/09).Nel caso, invece, di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tree i quattro metri quadrati, i detti fattori compensativi concorrono, unitamente adaltri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessivedi detenzione. Occorre, dunque, fare integrativamente riferimento al complessodei fattori, positivi e negativi, che connotano l’offerta trattamentale censurata daldetenuto con il rimedio dell’art. 35-ter ord. pen., tenendo conto della necessitàdi garantire, per quanto possibile, una condizione di vivibilità carcerariadignitosa, nel rispetto dei parametri stabiliti dall’art. 3 CEDU; ne consegue che ilriconoscimento di trattamenti disumani e degradanti, rilevanti ex art. 3 CEDU,laddove invocato con il rimedio previsto dall’art. 35-ter ord. pen., costituisce laconseguenza di una valutazione multifattoriale dell’offerta trattamentaleproposta con riferimento al singolo detenuto (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020,dep. 2021, cit.).I fattori compensativi valutabili ex art. 3 CEDU sono costituiti dalle ore disocialità di cui beneficia il detenuto; dallo svolgimento di attività formative,professionali ed extraprofessionali; dalla partecipazione a progetti lavorativi;dallo svolgimento di attività sportive intramurarie. Tali fattori, a loro volta,devono essere valutati attraverso una verifica concreta, di natura multifattoriale,delle condizioni detentive patite dal soggetto ristretto all’interno di un istitutopenitenziario, anche in relazione alla durata della detenzione, su cui si devonoincentrare le doglianze proposte ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen.In questo contesto, si ritiene utile richiamare il passaggio della decisione dilegittimità in esame, in cui si evidenziava la necessità di acquisire laconsapevolezza che «il principio di umanità della pena [...] che impone il divietodi trattamenti degradanti ha un contenuto di carattere relativo, in quanto ognipena, come tale, ha un'intrinseca componente di inumanità. Tuttavia, la riletturadi un principio che si pone l'obiettivo di quantificare lo spazio minimo vitale perogni detenuto, al fine di assicurare il pieno rispetto della dignità della personanell'espiazione della pena, restituisce al principio stesso un carattere diassolutezza che appartiene alla sensibilità di società e ordinamenti giuridici chehanno a cuore il pieno rispetto dei diritti della persona, anche di chi è recluso».Con riferimento, poi, alla detraibilità dalla superficie utile dello spaziooccupato dal letto singolo, la nota decisione, Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], harisolto in senso positivo il quesito della detraibilità dei letti a castello, in tema dicriteri di computo dello spazio vitale da assicurare ai detenuti e circa la necessitàdi detrarre, a tal fine, dalle dimensioni della cella collettiva, lo spazio occupato dadetti arredi tendenzialmente fissi al suolo.A tale pronuncia si affiancano quelle successive che hanno aderitoall'indirizzo interpretativo secondo il quale, in relazione al letto singolo deidetenuti allocati in cella collettiva, vi è la necessità di detrarre nel computo dellospazio vitale, quello occupato dal letto del cd. concellino o, comunque, dei lettinon suscettibili, per ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altrodella cella, tali da compromettere il movimento agevole del detenuto al suointerno (Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284510 - 01 nel sensoche, in tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenutio internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tremetri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione deldivieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della ConvenzioneEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deveessere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, inquanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suoingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale dacompromettere il movimento agevole del predetto al suo interno; in sensoconforme, tra le altre, Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284701- 01).Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che,nel caso in esame, il Tribunale (v. p. 4 e ss.) esamina adeguatamente ladimensione dei letti (a castello, unico tipo indicato come presente nella cellaoccupata di volta in volta dal detenuto) a disposizione e il numero di questipresenti nella cella - anche dei reparti Simeto e Amenano - occupata dalricorrente nel periodo in contestazione.Anzi, il Tribunale esclude, espressamente (v. p. 4), la presenza di lettisingoli nelle celle occupate dal detenuto e, sulla base dell’ingombro indicato nellarelazione dell’Amministrazione penitenziaria, calcola i metri quadri fruibili qualespazio vitale.La questione che svolge Massimino circa il numero (pari o dispari) deidetenuti presenti in cella appare senz’altro versata in fatto e non scrutinabilenella presente sede, peraltro, devolvendo un tema (presenza di numero didetenuti nella stessa cella, pari o dispari) che, comunque, a fronte dellamotivazione offerta, non si iscrive nelle limitate censure (violazione di legge)devolvibili in questa sede di legittimità.Il Tribunale, poi, vista la compresenza dei fattori compensativi conriferimento specifico al fattore della durata della detenzione, per i giorni indicatia p. 5 in ambiente di poco inferiore a tre metri quadrati e, per il resto, inambiente tra i tre e i quattro metri quadrati, ha valorizzato, in modo ineccepibile,la circostanza che il regime detentivo è stato cd. aperto, analizzando lecondizioni della carcerazione segnalando che il detenuto era stato, nella giornata,dalle otto alle dieci ore all’esterno della cella, per i periodi analiticamente indicatinella motivazione, rendendo evidente che la permanenza in cella si era limitata,per molti giorni, alle ore notturne, così decrescendo il tempo in cui il ricorrenteera stato costretto a restare in ambiente chiuso e nello spazio delle dimensionicalcolate.Ciò, facendo puntuale e analitico riferimento ad orari ed attività svolte ecalcolando, altresì, il periodo complessivo di detenzione sofferto nei due repartioggetto del reclamo Simeto e Amenano (v. p. 5).Sicché appare sufficiente, ai fini che interessano, l’operato riferimentoall’adottato regime cd. “aperto” delle celle e al fatto che questo ha consentito aldetenuto, non solo una costante libertà di movimento, ma anche lo svolgimentodi attività continuative, indicando specificamente i periodi e il tipo di attivitàsvolta all’esterno, nonché la specifica durata di queste al giorno.Del resto, il ricorrente non prospetta una specifica censura rispetto allelavorativa, ore d’aria, attività di passeggio, di fruizione di campo sportivo per duevolte alla settimana), né specifica perché dette attività, per qualità o durata, nonsarebbero state idonee ad integrare fattori compensativi adeguati per il minimonumero di giorni (nove e undici giorni nel reparto Simeto e n. venti giorni inquello Amenano).1.2. Il terzo motivo è inammissibile.Per il periodo di g. 67 il Magistrato di sorveglianza ha già riconosciuto ilrisarcimento. Per i restanti periodi (di gg. nove e undici nel reparto Simeto e n.venti gg. in quello Amenano), il Tribunale ha respinto il reclamo riconoscendol’operatività di adeguati fattori compensativi, con argomenti esaurienti, che nonconsentono di riscontrare alcuna violazione di legge.Per i restanti periodi di detenzione lo spazio pro capite accertato è risultatoessere compreso tra i tre e quattro metri con attività all’esterno (in tema diregime detentivo cd. aperto, v. Sez. 1, n. 16856 – 24 del 4/04/2024, nonmassimata), rispetto alle quale il Tribunale ha indicato elementi fattuali, concretie specifici, tali da escludere che la detenzione patita fosse non conforme aicanoni di umanità trattamentale richiamati.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore IlPresidenteBarbara CalaseliceGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]