CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amaria Agosto e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura amargine del ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrenti –avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 452/2024,pubblicata in data 16 settembre 2024;Numero registro generale 6513/2025Numero sezionale 3024/2026Numero di raccolta generale 25075/2026Data pubblicazione 06/09/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 3 luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione,affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di ViboValentia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’avevacondannata al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] eConcetta Cupi della somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento deldanno conseguente all’inadempimento dell’odierna ricorrente aidoveri informativi ricadenti su di essa in relazione al buono fruttiferopostale serie AD n.02.310.815 12, emesso il 24 marzo 1994, il cuidiritto al pagamento si era prescritto.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.3. Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, haritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse inadempiente agli obblighiinformativi su di essa ricadenti per legge in relazione alle modalità diescussione dell’importo di cui al buono postale, nella specie recanteuna data di scadenza illeggibile, non avendo fornito la provaliberatoria ex art. 1218 cod. civ, e andasse, pertanto, condannata alrisarcimento del relativo danno, equitativamente quantificato nellamisura pari all’importo del buono postale prescritto.4. I controricorrenti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo «[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/O NULLITA’ [OSCURATO:PERSONA]. 160, 170 E 330COD. PROC. CIV. [OSCURATO:PERSONA] L'ART. 9,r.g. n. 06513/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6513/2025Numero sezionale 3024/2026Numero di raccolta generale 25075/2026Data pubblicazione 06/09/2026COMMI 1-BIS E 1-TER DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53,[OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, N. 3 E 4 C.P.C.»,deducendo la nullità della propria declaratoria di contumacia infase di gravame, atteso che l’atto di appello non era mai statonotificato al suo procuratore in primo grado, posto che agli attirisultava solo prova dell’avvenuta spedizione dell’atto, ma nondella sua rituale consegna al destinatario.b. Secondo motivo: «[OSCURATO:PERSONA]. 1342, 1175,1176 E 1339 C.C. E DELL’ART. 2 DEL D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] EINVERSIONE DELL’[OSCURATO:PERSONA].2697 C.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1 N. 3, C.P.C.», deducendol'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenutosussistente una responsabilità derivante dalla violazione degliobblighi informativi ricadenti sulla ricorrente in relazioneall’emissione del buono postale per cui è causa.2. Osserva questa Corte osserva che, secondo il criteriodella ragione più liquida, il ricorso va esaminato con riferimento aquanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, che risultafondato alla luce delle considerazioni espresse nel leading casedeciso da questa stessa Sezione con la sentenza n. 3686 del 18febbraio 2026.3. Nel citato precedente questa Corte ha affermato ilprincipio di diritto secondo cui, in materia di buoni postali fruttiferi,l'omessa consegna del foglio informativo analitico, di cui all'art. 3del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, all'acquirente dei buoni nonfonda il diritto di risarcimento laddove, per effetto della decorrenzadella prescrizione ordinaria decennale, questi lamenti che lamancata conoscenza della scadenza dei titoli possa derivaredall'omessa consegna del suddetto foglio.r.g. n. 06513/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6513/2025Numero sezionale 3024/2026Numero di raccolta generale 25075/2026Data pubblicazione 06/09/20264. Tale approdo, che questa Corte ha immediatamenteseguito con altre pronunce di segno conforme, (da ultimo, Sez. 1,Ordinanza n. 5578 del 12/03/2026; Sez. 1, Sentenza n. 5384 del10/03/2026; Sez. 1, Ordinanza n. 4948 del 05/03/2026 e altreprecedenti dello stesso segno, cui per brevità si fa espressorinvio), si fonda sulla considerazione secondo cui l'art. 2941, n. 8,cod. civ. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione,esclusivamente il comportamento doloso del debitore dioccultamento del debito, e non anche condotte colpose di costuiche abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto, sicché nonè configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria,avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato neltermine di prescrizione, il comportamento inadempiente deldebitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo difatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo deldiritto. In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplinanormativa concernente il regime giuridico ad essi concretamenteapplicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi dellecorrispondenti serie, la mancata consegna del foglio informativoanalitico di cui all'art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000all'acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che,successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi acausa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensidell'articolo 2946 cod. civ., non determina l'insorgere di un dirittorisarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto nonesercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il qualelamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabilealla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficitr.g. n. 06513/2025Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6513/2025Numero sezionale 3024/2026Numero di raccolta generale 25075/2026Data pubblicazione 06/09/2026informativo cagionatogli anche dalla mancata consegna del fogliosuddetto.5. A tali principi la sentenza impugnata non si è attenuta,avendo ritenuto rilevante la carenza di informazioni ai fini delladecorrenza della prescrizione ordinaria del diritto a incassarel’importo del buono.6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod.proc. civ., rigettandosi la domanda originaria.7. Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questogiudizio di legittimità possono essere interamente compensate trale parti, tenuto conto del recente consolidamento dell’orientamentonomofilattico di questa Corte. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; compensainteramente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito e quelledi questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 06513/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]