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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 18040/2022

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L o c(rc- ORDINANZA SiGNALAZ101421,1‘ RECUPBRO C.U. ext art. 13 co.

I gager DPR I15/02 sul ricorso 34548-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo 92, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6041/2019, depositata il 10 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'adita Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 269/2005, fra le varie domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già rigettate in primo grado dal Pretore di Spoleto con la sentenza n. 5 del 1999, accoglieva solo quella volta alla costituzione di una servitù di passaggio sullo spiazzo di proprietà del Favetta, determinando in € 5.000,00 l'indennità spettante al proprietario del fondo asservito.

In particolare, la Corte d'appello accoglieva tale domanda sul presupposto che i fondi degli attori dovessero considerarsi assolutamente interclusi, in quanto essi non erano in alcun modo accessibili con autoveicoli senza l'uso parziale dello slargo antistante, contiguo alla pubblica via, trovando pertanto applicazione la disciplina di cui all'art. 1051 e non dell'art. 1052 c.c.

Proposto ricorso per cassazione da parte del Favetta, la Suprema Corte ha cassato la decisione, sulla base delle seguenti considerazioni: «la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto tali fondi "assolutamente interclusi", in quanto sarebbe del tutto impossibile l'accesso con autovetture dalla via pubblica ai garage degli attori (e viceversa) senza attraversare lo spiazzo del Favetta; quindi "i garage devono essere ritenuti come fondi assolutamente interclusi relativamente a quella forma di passaggio".

Tale conclusione invero è contraddittoria con le premesse, trattandosi, si potrebbe dire, quasi di un ossimoro, atteso che il concetto di fondo assolutamente o totalmente intercluso è in contrasto con il fondo che invece comunica con la via pubblica, come nel caso in esame, anche Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -2- se tale comunicazione non sarebbe possibile a qualunque veicolo essendo inibita ai veicoli di più ampie dimensioni.

La corte territoriale ha poi applicato nella fattispecie l'art. 1051 c.c. proprio sull'erroneo presupposto che si trattasse di fondi totalmente interclusi, anche perché ha correttamente ritenuto invece inapplicabile il regime previsto dall'art. 1052 c.c. per l'interclusione relativa, in cui la costituzione della servitù non è sottoposta alla condizione della rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, evidentemente non ravvisabili nel caso di specie».

La Corte d'appello di Roma, alla quale la Suprema Corte ha rinviato la causa, adita dagli eredi degli originari attori, ha rigettato la domanda di costituzione coattiva di servitù, così confennando l'originaria sentenza del Pretore di Spoleto n. 5 del 1999, in difetto dei presupposti dell'interclusione, La Corte d'appello di Roma, in via preliminare, ha disatteso la pretesa degli attori in riassunzione, per i quali la sussistenza dell'interclusione era stata già accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Spoleto n. 101 del 2004.

Secondo la Corte d'appello il giudicato non sussisteva perché la sentenza di cui sopra era stata pronunciata in un giudizio possessorio.

A tale rilievo la Corte di merito ha aggiunto che, in ogni caso, l'eccezione di giudicato, in quanto fondata su pronuncia emessa prima del giudizio di cassazione, non era proponibile nel giudizio di rinvio, «non potendosi giungere in questa sede a una conclusione esclusa dalla S.C. (ovvero ad affermare l'esistenza dell'interclusione rilevante ex art. 1051 c.c.), sulla base di una pronuncia già formatasi antecedentemente».

Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -3- Per la cassazione della sentenza gli eredi degli originari attori hanno proposto ricorso, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, da diverso profilo, ruotano tutti su un medesimo concetto: la Corte d'appello ha ritenuto che la lite, a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte, non potesse avere altro esito se non il rigetto della domanda di costituzione coattiva della servitù, in considerazione del fatto, evidenziato dai giudici di legittimità, che i garage degli attori hanno un accesso sulla via pubblica.

Al contrario, si sostiene da parte dei ricorrenti, la decisione della Suprema Corte imponeva al giudice di rinvio di accertare che i «garages dei ricorrenti, a servizio delle loro abitazioni, per il ricovero delle loro autovetture, sono prospicenti alla spazio di proprietà Favetta e divisi gli uni e l'altro dalla pubblica via, che a causa della sua ristrettezza, non consentiva, né consente ai ricorrenti di uscire dai garages e di entrarvi, se non con manovra che occupava e occupi parzialmente in maniera molto modesta e solo temporaneamente per il tempo necessario a eseguire la manovra medesima, lo spazio di proprietà Favetta [...]».

Tale questione è posta con il primo motivo tramite la denuncia della violazione dell'art. 1051 c.c., nel cui ambito - si sostiene - deve farsi rientrare l'ipotesi di interclusione oggetto di lite, nella quale l'accesso al fondo dalla pubblica via, seppure in astratto configurabile, è di fatto reso impossibile a causa delle ridotte dimensioni della stessa via pubblica.

Con il secondo motivo la medesima questione è veicolata tramite la denuncia della violazione Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -4- dell'art. 384 c.p.c., sostenendosi che la Corte d'appello ha sostanzialmente omesso di compiere l'accertamento per il quale il rinvio è stato disposto, lasciando irrisolta la questione della ricorrenza della interclusione nella situazione sopra descritta.

Il terzo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione in rapporto al fatto oggettivo, in quanto accertato in causa, che la manovra e l'accesso ai garage dei ricorrenti non sono possibili se non attraverso l'occupazione dello spazio altrui.

Con il quarto motivo si sostiene che, ai fini dell'accertamento demandato al giudice di rinvio, era rilevante e ammissibile la produzione della sentenza del Tribunale di Spoleto n. 101 del 2004, in quanto volta a comprovare l'interclusione nei termini sopra descritti, mentre la stessa produzione non avrebbe potuto farsi in sede di legittimità stante il divieto stabilito dall'art. 372 c.p.c.

Con l'ultimo motivo si censura ancora una volta la decisione per motivazione apparente e per omesso esame di fatti decisivi, costituiti pur sempre dalla "interclusione" nel senso sopra indicato, non essendo consentito l'accesso dai garage dei ricorrenti alla via pubblica se non tramite la manovra sul fondo altrui.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Si ritiene di incominciare l'analisi delle considerazioni della Corte d'appello sulla sentenza inter-partes resa nel giudizio possessorio, invocata dagli attuali ricorrenti al fine di farne discendere il già compiuto accertamento, con efficacia di giudicato, della situazione di interclusione del fondo.

La Corte d'appello ha riconosciuto che l'eccezione di giudicato non fosse proponibile, essendo riferita a decisione già pubblicata nel corso del primo giudizio di appello.

Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -5- L'affermazione non ha costituito oggetto di censura con il motivo di ricorso.

Con tale motivo, del resto, la decisione resa in sede possessoria è considerata non nella prospettiva del giudicato, ma quale prova dell'interclusione nei termini sopra descritti.

E si torna così alla questione enunciata in apertura, e cioè se possa ritenersi intercluso, ai fini della costituzione coattiva di servitù, il fondo, il quale abbia sì un accesso alla via pubblica, ma questo, a causa della ristrettezza del percorso, non sia tale da permettere in via assoluta l'accesso con veicoli, non essendo consentita la manovra.

La risposta a tale quesito deve essere negativa.

La presenza di un accesso alla via pubblica, ancorché inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo, esclude la configurabilità di una interclusione sia assoluta, sia relativa (Cass. n. 2903/1989; n. 5981/1993; n. 30317/2017; n. 14788/2017).

L'insufficienza della via pubblica non consente neanche di invocare il terzo comma dell'art. 1051 c.c., perché «presupposto legittimante della richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui è la preesistenza di un diritto di servitù di passaggio e la necessità di ampliamento del tracciato per il transito di veicoli anche a trazione meccanica ai fini della coltivazione o del conveniente uso del fondo dominante (Cass. n. 9860/1990; n. 12340/2008; n. 739/2012).

Colui che domanda l'ampliamento di una servitù di passaggio per l'utilità del suo fondo, ha l'onere di provare, tra gli altri presupposti, che già esiste a favore del medesimo la servitù di cui chiede l'allargamento (Cass. n. 11091/2000).

In verità è stato ritenuto che la disposizione dell'art. 1051 terzo comma, c.c. trova applicazione, in via di interpretazione estensiva, anche nel caso in cui l'attraversamento del fondo altrui avvenga servendosi di una striscia di terreno di proprietà di colui Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 ud. 17-03-2022 -6- che esercita il passaggio, e che chieda l'ampliamento della sede di transito, sussistendo pure in tale ipotesi l'esigenza di adeguare una possibilità di transito già esistente (Cass. n. 3092/2014; n. 9752/1991).

Ma neanche tale estensione giova alla tesi dei ricorrenti, perché rimane pur sempre fermo il presupposto che oggetto dell'ampliamento deve essere un passaggio sul fondo altrui già esistente mentre la costituzione di un nuovo passaggio è consentita soltanto dopo che sia stata accertata l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1052 c.c., norma ritenuta inapplicabile nel caso in esame dalla Corte di merito, con statuizione già riconosciuta corretta nel precedente giudizio di legittimità.

L'ipotesi in esame non è neanche parificabile a quella, richiamata dai ricorrenti con la memoria, della pubblica via impraticabile in via non transitoria, perché nel caso in esame è incontroverso che l'accesso è praticabile, e tanto basta ad escludere l'interclusione, non essendo a tal fine rilevante che l'accesso sia insufficiente ai bisogni del fondo, ammenoché non si possa invocare l'art. 1052 o il terzo comma dell'art. 1051 c.c.

Nel caso in esame la prima norma non è stata invocata e la sua inapplicabilità, già negata nelle precedenti fasi del giudizio, è stata confermata dalla sentenza di cassazione.

Dell'ampliamento ex art. 1051, comma 3, c.c., non esistono i presupposti di esso, come già ampliamente chiarito.

Si deve osservare infine, quanto al rilievo proposto dai ricorrenti con la memoria (se, ad escludere la costituzione del passo cattivo, fosse stato sufficiente l'esistenza dell'accesso insufficiente al transito veicolare, la Suprema Corte non avrebbe avuto motivo di disporre la cassazione con rinvio, ma avrebbe potuto decidere nel merito), che trattasi di mera congettura che non è rilevante al fine di identificare Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -7- la portata della questione di principio risolta dalla Suprema Corte nel disporre il rinvio.

Sotto questo aspetto non resta che rimarcare che, nella sentenza di legittimità, è ribadito, senza mezzi termini, che «il concetto di fondo assolutamente o totalmente intercluso è in contrasto con il fondo che invece comunica con la via pubblica [...i».

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L o c(rc- ORDINANZA SiGNALAZ101421,1‘ RECUPBRO C.U. ext art. 13 co. I gager DPR I15/02 sul ricorso 34548-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo 92, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6041/2019, depositata il 10 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'adita Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 269/2005, fra le varie domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già rigettate in primo grado dal Pretore di Spoleto con la sentenza n. 5 del 1999, accoglieva solo quella volta alla costituzione di una servitù di passaggio sullo spiazzo di proprietà del Favetta, determinando in € 5.000,00 l'indennità spettante al proprietario del fondo asservito. In particolare, la Corte d'appello accoglieva tale domanda sul presupposto che i fondi degli attori dovessero considerarsi assolutamente interclusi, in quanto essi non erano in alcun modo accessibili con autoveicoli senza l'uso parziale dello slargo antistante, contiguo alla pubblica via, trovando pertanto applicazione la disciplina di cui all'art. 1051 e non dell'art. 1052 c.c. Proposto ricorso per cassazione da parte del Favetta, la Suprema Corte ha cassato la decisione, sulla base delle seguenti considerazioni: «la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto tali fondi "assolutamente interclusi", in quanto sarebbe del tutto impossibile l'accesso con autovetture dalla via pubblica ai garage degli attori (e viceversa) senza attraversare lo spiazzo del Favetta; quindi "i garage devono essere ritenuti come fondi assolutamente interclusi relativamente a quella forma di passaggio". Tale conclusione invero è contraddittoria con le premesse, trattandosi, si potrebbe dire, quasi di un ossimoro, atteso che il concetto di fondo assolutamente o totalmente intercluso è in contrasto con il fondo che invece comunica con la via pubblica, come nel caso in esame, anche Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -2- se tale comunicazione non sarebbe possibile a qualunque veicolo essendo inibita ai veicoli di più ampie dimensioni. La corte territoriale ha poi applicato nella fattispecie l'art. 1051 c.c. proprio sull'erroneo presupposto che si trattasse di fondi totalmente interclusi, anche perché ha correttamente ritenuto invece inapplicabile il regime previsto dall'art. 1052 c.c. per l'interclusione relativa, in cui la costituzione della servitù non è sottoposta alla condizione della rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, evidentemente non ravvisabili nel caso di specie». La Corte d'appello di Roma, alla quale la Suprema Corte ha rinviato la causa, adita dagli eredi degli originari attori, ha rigettato la domanda di costituzione coattiva di servitù, così confennando l'originaria sentenza del Pretore di Spoleto n. 5 del 1999, in difetto dei presupposti dell'interclusione, La Corte d'appello di Roma, in via preliminare, ha disatteso la pretesa degli attori in riassunzione, per i quali la sussistenza dell'interclusione era stata già accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Spoleto n. 101 del 2004. Secondo la Corte d'appello il giudicato non sussisteva perché la sentenza di cui sopra era stata pronunciata in un giudizio possessorio. A tale rilievo la Corte di merito ha aggiunto che, in ogni caso, l'eccezione di giudicato, in quanto fondata su pronuncia emessa prima del giudizio di cassazione, non era proponibile nel giudizio di rinvio, «non potendosi giungere in questa sede a una conclusione esclusa dalla S.C. (ovvero ad affermare l'esistenza dell'interclusione rilevante ex art. 1051 c.c.), sulla base di una pronuncia già formatasi antecedentemente». Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -3- Per la cassazione della sentenza gli eredi degli originari attori hanno proposto ricorso, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, da diverso profilo, ruotano tutti su un medesimo concetto: la Corte d'appello ha ritenuto che la lite, a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte, non potesse avere altro esito se non il rigetto della domanda di costituzione coattiva della servitù, in considerazione del fatto, evidenziato dai giudici di legittimità, che i garage degli attori hanno un accesso sulla via pubblica. Al contrario, si sostiene da parte dei ricorrenti, la decisione della Suprema Corte imponeva al giudice di rinvio di accertare che i «garages dei ricorrenti, a servizio delle loro abitazioni, per il ricovero delle loro autovetture, sono prospicenti alla spazio di proprietà Favetta e divisi gli uni e l'altro dalla pubblica via, che a causa della sua ristrettezza, non consentiva, né consente ai ricorrenti di uscire dai garages e di entrarvi, se non con manovra che occupava e occupi parzialmente in maniera molto modesta e solo temporaneamente per il tempo necessario a eseguire la manovra medesima, lo spazio di proprietà Favetta [...]». Tale questione è posta con il primo motivo tramite la denuncia della violazione dell'art. 1051 c.c., nel cui ambito - si sostiene - deve farsi rientrare l'ipotesi di interclusione oggetto di lite, nella quale l'accesso al fondo dalla pubblica via, seppure in astratto configurabile, è di fatto reso impossibile a causa delle ridotte dimensioni della stessa via pubblica. Con il secondo motivo la medesima questione è veicolata tramite la denuncia della violazione Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -4- dell'art. 384 c.p.c., sostenendosi che la Corte d'appello ha sostanzialmente omesso di compiere l'accertamento per il quale il rinvio è stato disposto, lasciando irrisolta la questione della ricorrenza della interclusione nella situazione sopra descritta. Il terzo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione in rapporto al fatto oggettivo, in quanto accertato in causa, che la manovra e l'accesso ai garage dei ricorrenti non sono possibili se non attraverso l'occupazione dello spazio altrui. Con il quarto motivo si sostiene che, ai fini dell'accertamento demandato al giudice di rinvio, era rilevante e ammissibile la produzione della sentenza del Tribunale di Spoleto n. 101 del 2004, in quanto volta a comprovare l'interclusione nei termini sopra descritti, mentre la stessa produzione non avrebbe potuto farsi in sede di legittimità stante il divieto stabilito dall'art. 372 c.p.c. Con l'ultimo motivo si censura ancora una volta la decisione per motivazione apparente e per omesso esame di fatti decisivi, costituiti pur sempre dalla "interclusione" nel senso sopra indicato, non essendo consentito l'accesso dai garage dei ricorrenti alla via pubblica se non tramite la manovra sul fondo altrui. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Si ritiene di incominciare l'analisi delle considerazioni della Corte d'appello sulla sentenza inter-partes resa nel giudizio possessorio, invocata dagli attuali ricorrenti al fine di farne discendere il già compiuto accertamento, con efficacia di giudicato, della situazione di interclusione del fondo. La Corte d'appello ha riconosciuto che l'eccezione di giudicato non fosse proponibile, essendo riferita a decisione già pubblicata nel corso del primo giudizio di appello. Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -5- L'affermazione non ha costituito oggetto di censura con il motivo di ricorso. Con tale motivo, del resto, la decisione resa in sede possessoria è considerata non nella prospettiva del giudicato, ma quale prova dell'interclusione nei termini sopra descritti. E si torna così alla questione enunciata in apertura, e cioè se possa ritenersi intercluso, ai fini della costituzione coattiva di servitù, il fondo, il quale abbia sì un accesso alla via pubblica, ma questo, a causa della ristrettezza del percorso, non sia tale da permettere in via assoluta l'accesso con veicoli, non essendo consentita la manovra. La risposta a tale quesito deve essere negativa. La presenza di un accesso alla via pubblica, ancorché inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo, esclude la configurabilità di una interclusione sia assoluta, sia relativa (Cass. n. 2903/1989; n. 5981/1993; n. 30317/2017; n. 14788/2017). L'insufficienza della via pubblica non consente neanche di invocare il terzo comma dell'art. 1051 c.c., perché «presupposto legittimante della richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui è la preesistenza di un diritto di servitù di passaggio e la necessità di ampliamento del tracciato per il transito di veicoli anche a trazione meccanica ai fini della coltivazione o del conveniente uso del fondo dominante (Cass. n. 9860/1990; n. 12340/2008; n. 739/2012). Colui che domanda l'ampliamento di una servitù di passaggio per l'utilità del suo fondo, ha l'onere di provare, tra gli altri presupposti, che già esiste a favore del medesimo la servitù di cui chiede l'allargamento (Cass. n. 11091/2000). In verità è stato ritenuto che la disposizione dell'art. 1051 terzo comma, c.c. trova applicazione, in via di interpretazione estensiva, anche nel caso in cui l'attraversamento del fondo altrui avvenga servendosi di una striscia di terreno di proprietà di colui Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 ud. 17-03-2022 -6- che esercita il passaggio, e che chieda l'ampliamento della sede di transito, sussistendo pure in tale ipotesi l'esigenza di adeguare una possibilità di transito già esistente (Cass. n. 3092/2014; n. 9752/1991). Ma neanche tale estensione giova alla tesi dei ricorrenti, perché rimane pur sempre fermo il presupposto che oggetto dell'ampliamento deve essere un passaggio sul fondo altrui già esistente mentre la costituzione di un nuovo passaggio è consentita soltanto dopo che sia stata accertata l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1052 c.c., norma ritenuta inapplicabile nel caso in esame dalla Corte di merito, con statuizione già riconosciuta corretta nel precedente giudizio di legittimità. L'ipotesi in esame non è neanche parificabile a quella, richiamata dai ricorrenti con la memoria, della pubblica via impraticabile in via non transitoria, perché nel caso in esame è incontroverso che l'accesso è praticabile, e tanto basta ad escludere l'interclusione, non essendo a tal fine rilevante che l'accesso sia insufficiente ai bisogni del fondo, ammenoché non si possa invocare l'art. 1052 o il terzo comma dell'art. 1051 c.c. Nel caso in esame la prima norma non è stata invocata e la sua inapplicabilità, già negata nelle precedenti fasi del giudizio, è stata confermata dalla sentenza di cassazione. Dell'ampliamento ex art. 1051, comma 3, c.c., non esistono i presupposti di esso, come già ampliamente chiarito. Si deve osservare infine, quanto al rilievo proposto dai ricorrenti con la memoria (se, ad escludere la costituzione del passo cattivo, fosse stato sufficiente l'esistenza dell'accesso insufficiente al transito veicolare, la Suprema Corte non avrebbe avuto motivo di disporre la cassazione con rinvio, ma avrebbe potuto decidere nel merito), che trattasi di mera congettura che non è rilevante al fine di identificare Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -7- la portata della questione di principio risolta dalla Suprema Corte nel disporre il rinvio. Sotto questo aspetto non resta che rimarcare che, nella sentenza di legittimità, è ribadito, senza mezzi termini, che «il concetto di fondo assolutamente o totalmente intercluso è in contrasto con il fondo che invece comunica con la via pubblica [...i». In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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