CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 48875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modi?. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato alle conclusioni rassegnate con il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 dicembre 2020 (dep. in data 11 gennaio 2021) la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia resa il 6 dicembre 2017 dal Tribunale di Forlì che, all'esito di rito abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto - così riqualificato il fatto contestato come tentato furto in abitazione - e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha censurato sub specie del vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) la sentenza impugnata, che avrebbe erroneamente ritenuto rituale la denuncia querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], assumendo che egli sarebbe il possessore dei locali ove ha avuto luogo il delitto tentato e dei beni custoditi e, dunque, titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa. La difesa ha dedotto, invece, che l'Onofri si trovava nella struttura alberghiera de qua per effettuare lavori di manutenzione e la circostanza che egli sia il genero della proprietaria non avrebbe rilievo per attribuirgli la legittimità a sporgere querela, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. I Giudici di merito hanno ritenuto che l'Onofri fosse legittimato a sporgere querela, in ragione del suo rapporto di fatto con i beni ubicati nella struttura alberghiera (di cui è titolare la suocera) all'interno della quale l'imputato si era introdotto. Più in particolare, l'atto di appello aveva censurato la sentenza di primo grado, adducendo che il principio posto da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01 (secondo cui «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela») dovesse applicarsi solo ai furti di beni esistenti all'interno di un esercizio commerciale, come un supermercato; e che, invece, non dovesse operare nel caso in esame, in cui il querelante risulterebbe «collaboratore familiare di un hotel», cui dunque non sarebbe possibile attribuire alcuna responsabilità né la qualifica di imprenditore (poiché i familiari si limiterebbero a una prestazione lavorativa). La sentenza impugnata ha correttamente escluso la fondatezza della prospettazione difensiva, evidenziando come il principio di diritto sopra richiamato non sia limitato agli esercizi come i supermercati ed attribuendo all'Onofri la qualità di possessore dei locali e dei beni in essi custoditi, non incentrandola sul suo rapporto di affinità con la titolare della struttura alberghiera (che pure ha richiamato); e ciò alla stessa stregua del Tribunale che ne aveva evidenziato il ruolo di collaboratore familiare presso l'hotel dell'Onofri, s-k," attribuendogli quindi un rapporto qualificato con i beni de quibus. E tale ricostruzione del fatto - in ragione della quale è conforme a diritto la statuizione impugnata non può dirsi puntualmente smentita dagli assedi difensivi, che non hanno neppure ritualmente dedotto un travisamento della prova sul punto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle