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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 09366/2026

Testo disponibile della fonte

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nte rappresentato e difeso dall'avvocatoCarlo Comande'-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le sentenze della Corte d'appello di Palermo n. 1710 del 22/09/2023 e n. 935/2024 del 31/05/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Numero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento di tutti i motivi diricorso.

Uditi i difensori delle parti che insistono nei rispettivi atti.L’odierno ricorso per cassazione è avverso la sentenza non definitivan. 1710/2023 e la sentenza definitiva n. 935/2024 della Corte d’Appello diPalermo, nell’ambito del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale del23/05/2017.In data 11 maggio 2001 le parti avevano sottoscritto unaconvenzione preliminare relativa allo sviluppo di un parco eolico.

Lasocietà si impegnava allo studio, sviluppo e realizzazione del parco eolicosul terreno comunale, individuato congiuntamente dalle parti; il Comune siimpegnava al rilascio della concessione edilizia e di tutte le necessarieautorizzazioni per realizzare e mantenere il parco eolico; nel caso direalizzazione del parco «e solo successivamente alla stipula dellaconvenzione definitiva con il Comune», la società avrebbe corrisposto aquest’ultimo la percentuale annua dell’1,5% del fatturato netto derivantedalla cessione dell’energia elettrica prodotta dal parco eolico; laconvenzione sarebbe stata valida ed efficace sino alla convenzionedefinitiva, quest’ultima della durata di 28 anni, da stipularsi entro 6 mesidalla conclusione della verifica di fattibilità del parco eolico.Il Comune, dopo la messa in esercizio del parco eolico, hapromosso arbitrato, chiedendo l’accertamento della validità ed efficaciadella convenzione definitiva, sostanzialmente conclusa, ad avviso dell’entepubblico; in subordine ha chiesto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., sentenzache tenesse luogo della convenzione definitiva, in quanto tutte lecondizioni si erano verificate dal 1/4/2012 (data di messa in esercizio delparco); nonché la condanna della società al pagamento di tutti icorrispettivi (c.d. royalties) convenuti.

Nella memoria integrativa ilComune ha chiesto in via subordinata la condanna della società aNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026rimuovere il parco eolico ed a rilasciare il terreno nella disponibilità delComune, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in viaequitativa.Con il lodo arbitrale è stata dichiarata la incompetenza su partedelle domande, respinte le richieste principali del Comune, e ritenuto chei compensi, per effetto della normativa sopravvenuta non fossero piùdovuti a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente dellaRegione Sicilia del 18/07/2012 n. 48,che aveva introdotto nella RegioneSicilia il divieto di misure compensative già previsto dal D.lgs. n. 387/2003e dal DM 10/09/2010.Pertanto, secondo quanto stabilito nel lodo arbitrale, le royaltieserano dovute soltanto dal 01/04/2012, data di avveramento dellecondizioni, cioè della accertata fattibilità e della realizzazione del parcoeolico e sino al 17/08/2012; tuttavia si rilevava che la società erainadempiente per il ritardo con il quale aveva messo in esercizio l'impiantoeolico che sarebbe stato possibile sin dal 2004 e la condannava alrisarcimento dei danni.La società ha impugnato il lodo arbitrale deducendo quale primomotivo che il Collegio arbitrale avesse erroneamente applicato lanormativa sulle misure compensative (royalties del 1,5%), poiché ildivieto di misure meramente patrimoniali a favore dei Comuni (art. 12, co.6, D.lgs. 387/2003; DM 10.09.2010) si applicava immediatamente anchein Sicilia; il Collegio aveva invece erroneamente ritenuto che tale divietooperasse solo dal DPRS 48/2012, facendo decorrere da quella data la«impossibilità giuridica» dell’obbligazione; con il secondo motivo d'appellosi lamentava la violazione del principio del contraddittorio e l'ultrapetizionedal momento che il Comune non aveva mai chiesto un risarcimento per unpresunto ritardo nella realizzazione del parco eolico e il collegio arbitraleaveva introdotto d'ufficio tale questione.Numero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il primo motivodell’appello principale, affermando che mancava l’indicazione della normaviolata, come richiesto dall’art. 829, comma 3 c.p.c. («va rilevato chedall’esame dei motivi di impugnazione in esame non è dato rinveniretraccia della norma giuridica o del principio di diritto violati, in relazionealle parti della decisione arbitrale impugnate, con cui è stata affermata lainvalidità ed inefficacia della convenzione definitiva di che trattasi erigettata la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre»).

Harespinto il secondo motivo, affermando che non corrisponde al veroche la domanda proposta dinanzi agli arbitri sia stata limitata ai dannimorali, escludendo quelli patrimoniali e rilevando la mancata indicazionedelle norme violate anche in questo motivo.

La Corte d’appello ha inveceaccolto il terzo motivo dell’appello incidentale del Comune, con il qualel’ente aveva chiesto la parziale nullità del lodo contestando che lo iussuperveniens (divieto di misure patrimoniali), introdotto in Sicilia dal DPRS48/2012, avesse determinato la cessazione di efficacia della convenzionepreliminare, atteso che la convenzione preliminare e il relativo schema diconvenzione definitiva erano già efficaci prima dell'entrata in vigore delDPRS e lo ius superveniens non poteva incidere retroattivamente.

LaCorte d’appello in accoglimento di questo motivo ha dichiarato nullo il lodonella parte in cui ha negato ulteriori pretese economiche oltre il17/08/2012 e, ritenuta la convenzione preliminare valida ed efficace, harimesso la causa sul ruolo per eseguire una consulenza tecnica di ufficio equindi con la sentenza definitiva ha riconosciuto in favore del Comune lasomma di euro 303.847,00 per il periodo 2012–2024.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattromotivi.

Il Comune si è difeso con controricorso.

Il Procuratore generale hadepositato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento.

Entrambe leparti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 2026 ilProcuratore generale ha insistito nell'accoglimento di tutti i motivi diNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026ricorso come da requisitoria scritta; i procuratori delle parti hanno insistitolei rispettivi atti di causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art.829, co. 3 c.p.c. e la erronea dichiarazione di inammissibilità del primomotivo d’appello.

La parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiaritenuto che non fossero indicate le norme violate dal lodo.

La societàdeduce invece che le norme violate erano state chiaramente individuate(art. 12 c. 6 D.lgs. 387/2003 e DM 10.09.2010) e che di queste norme lagiurisprudenza amministrativa e costituzionale ne ha confermatol’immediata applicabilità in Sicilia.

Pertanto, si era dedotto che il lodoavesse applicato erroneamente il divieto di misure compensative solo dal2012 e non dal 2003/2010.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione delprincipio del contraddittorio e dell’art. 112 c.p.c. e la avvenuta condannaper un “ritardo” mai domandato dal Comune.

La società contesta che ilComune non abbia mai chiesto un risarcimento per ritardo né allegatoritardi; il lodo ha introdotto d’ufficio tale tema, condannando la società perun petitum e causa petendi nuovi e la Corte d’appello ha omesso diverificare se tale domanda esistesse.

Il Comune si era limitato, nellamemoria integrativa del 17.6.2015 ( punto 4), a richiedere, nell’ipotesisubordinata di dichiarazione di nullità o invalidità della convenzione, ilrisarcimento del danno in via equitativa e nelle conclusioni del 7.10.2016 arichiedere il risarcimento dei danni morali, ivi compreso il dannoall’immagine.3.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce la erronea qualificazionedella convenzione preliminare come contratto di durata e la violazionedegli artt. 1256, 1463, 1362–1363 c.c.

Lamenta che la Corte d’appelloabbia ritenuto la convenzione preliminare come “contratto di durata”, giàefficace prima dell’arrivo dello ius superveniens, e quindi insensibile alNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026(sopravvenuto) divieto di misure compensative.

La società contesta che laconvenzione è un preliminare sottoposto a condizioni (verifica di fattibilitàe successiva stipula); l'obbligo principale era solo quello di stipulare laconvenzione definitiva; tale obbligo è divenuto impossibile ex art. 1256 e1463 c.c. perché la convenzione definitiva sarebbe stata nulla per divietodi misure patrimoniali.4.- Con il quarto motivo si lamenta il contrasto irriducibile nellamotivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.) e violazione dell’art. 112 c.p.c.

La partelamenta che la Corte d’appello da un lato ha confermato il lodo, chericonosce un danno da ritardo perché la convenzione era divenutainefficace; dall’altro lato riconosce ulteriori danni sostenendo che laconvenzione preliminare è invece valida ed efficace fino a oggi.

Si tratta dicontrasto logico insanabile perchè se la convenzione è inefficace non puòesserci ulteriore pagamento; se è efficace non può esistere danno daritardo.5.- Il primo motivo è fondato.5.1.- Il Procuratore generale ritiene fondato il primo motivo postoche la società, dinanzi alla Corte d’appello, ha espressamente richiamatol’art. 12 del D.lgs. 387/2003 e la sua immediata applicabilità al caso dispecie o, quantomeno, la sua applicabilità a far tempo della leggecomunitaria n. 11 del 2005, che aveva escluso la possibilità di prevederemisure compensative; il che, secondo l’impugnante, si riverberava sugliaccordi tra le parti, determinando la nullità sopravvenuta della previsionedel compenso percentuale convenuto tra le parti.5.2.- Il rilievo è condivisibile.La Corte d'appello si è limitata ad una apodittica affermazione dellamancata indicazione delle norme di diritto violate mentre era statadedotta dalla parte nel suo atto d'appello l’errore sulla applicabilità(immediata) del D.lgs. n. 387/2003.

La parte deduce infatti a pag. 10 delricorso che «con il primo motivo di appello la società ha eccepito la nullitàNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 3 c.p.c., nella parte in cui il Collegionon ha tenuto conto della immediata applicabilità in Sicilia dell’art. 12 delD.lgs. 387/2003 e del DM 10 settembre 2010, a prescindere dall’adozionedi un espresso atto regionale di recepimento, e ha di contro ritenuto che ildivieto di misure compensative a carattere meramente patrimoniale fossedivenuto operativo in Sicilia solo a seguito della pubblicazione del D.P.R.S.n. 48/2012 (17.08.2012), di recepimento del D.M. 10.09.2010» Edafferma altresì di avere anche ampiamente illustrato la giurisprudenza sulpunto sostegno della sua tesi.

L’atto di appello richiamato è allegato agliscritto «Tuttavia il collegio pur avendo dato atto dell'intervento del d.lgs.n. 387/2003 quale fonte del suddetto divieto di prevedere misurecompensative di natura meramente economica a favore dei comuni ovevengano realizzati gli impianti da fonti rinnovabili la cui introduzione hadeterminato l'impossibilità giuridica e la conseguente caducazionedell'obbligazione imposta dalla convenzione preliminare del 2001, haerroneamente ritenuto che tale divieto sia divenuto operativo in Siciliaessendo la stessa una ragione a statuto speciale solo a seguitodell'emanazione del DPRS n. 48 del 18 luglio 2012 di recepimento del DM10 settembre 2010 recante linee guida nazionali in materia di impianti diproduzione da energia da fonti rinnovabili attuative del DLGS3 187 2003»E di seguito prosegue illustrando le ragioni per le quali la parte appellanteritiene che l'art. 12 del D.lgs. 387/ 2003 enunci un principiofondamentale del nostro ordinamento di immediata applicazione all'internodell'intero territorio nazionale facendo riferimento anche all'art. 117 dellaCostituzione nonché alla direttiva CEE 2001/ 77 e a diverse pronunce delgiudice amministrativo.5.3.- Le norme sono state quindi espressamente indicate edillustrate pur se non enunciate nella rubrica del motivo d’appello, al cuiesame la Corte di merito sembra essersi arrestata così omettendo, comeNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026rileva anche il Procuratore generale, di confrontarsi con il D.lgs. n.387/2003 e con la questione della sua applicabilità ratione temporis e deisuoi effetti sugli accordi precedenti rispetto all’entrata in vigore dellanorma.6.- E’ altresì fondato il quarto motivo, che ha priorità logica sulsecondo e terzo.6.1.- Il Procuratore generale osserva che i Giudici del merito hannoritenuto la convenzione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] valida ed efficace, senza che le siapplicasse lo ius superveniens e tuttavia non hanno condannato la societàal pagamento delle royalties convenute, bensì dell’ulteriore danno, dal2012 alla decisione.

Non è indicato nelle sentenze perché il contratto, purefficace, non era stato ritenuto tale per quanto concerneva l’obbligazionedi pagamento dei predetti corrispettivi e quale fosse invece l’illecito dellasocietà che fondava l’accoglimento dell’ulteriore pretesa risarcitoriacomunale, atteso che invece gli arbitri avevano riconosciuto il risarcimentoper il ritardo.6.2.- Il rilevo è condivisibile, ricorrendo in questo caso lamotivazione apparente, vale a dire quella motivazione che purgraficamente esistente non rende, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice ed intrinsecamentecontraddittorie (Cass. n. 6758 del 01/03/2022; Cass. n. 27551 del23/10/2024; Cass. n. 7090 del 03/03/2022).

L’originario errore dellaCorte d’appello, evidenziato nell’esame del motivo primo, comportaconseguenze non rimediabili in tema di chiarezza e comprensibilità delleragioni della decisione.

La Corte d’appello non si è confrontata con laquestione principale e cioè se fosse immediatamente applicabile nellaRegione Sicilia il decreto legislativo del 2003 che vietava le misurecompensative, affermando erroneamente che la parte non aveva indicatole norme di diritto violate, e non ha chiarito perché la convenzioneNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026preliminare fosse qualificabile come un contratto di durata che imponevadi corrispondere royalties, anche a prescindere dal fatto che fosse statastipulata la convenzione definitiva.

Da qui deriva che la Corte d'appellonon ha chiarito neppure per quale ragione ha condannato la società acorrispondere determinate somme al Comune e cioè se si trattasse disomme dovute per adempimento contrattuale o per inadempimentocontrattuale (e quale), ovvero ancora per ritardo.Ne consegue, in accoglimento del primo e quarto motivo del ricorso,assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio allaCorte d'appello di Palermo per un nuovo esame per la liquidazione dellespese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo e quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo per un nuovoesame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 04/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRita Elvira A. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte rappresentato e difeso dall'avvocatoCarlo Comande'-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le sentenze della Corte d'appello di Palermo n. 1710 del 22/09/2023 e n. 935/2024 del 31/05/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Numero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento di tutti i motivi diricorso. Uditi i difensori delle parti che insistono nei rispettivi atti.L’odierno ricorso per cassazione è avverso la sentenza non definitivan. 1710/2023 e la sentenza definitiva n. 935/2024 della Corte d’Appello diPalermo, nell’ambito del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale del23/05/2017.In data 11 maggio 2001 le parti avevano sottoscritto unaconvenzione preliminare relativa allo sviluppo di un parco eolico. Lasocietà si impegnava allo studio, sviluppo e realizzazione del parco eolicosul terreno comunale, individuato congiuntamente dalle parti; il Comune siimpegnava al rilascio della concessione edilizia e di tutte le necessarieautorizzazioni per realizzare e mantenere il parco eolico; nel caso direalizzazione del parco «e solo successivamente alla stipula dellaconvenzione definitiva con il Comune», la società avrebbe corrisposto aquest’ultimo la percentuale annua dell’1,5% del fatturato netto derivantedalla cessione dell’energia elettrica prodotta dal parco eolico; laconvenzione sarebbe stata valida ed efficace sino alla convenzionedefinitiva, quest’ultima della durata di 28 anni, da stipularsi entro 6 mesidalla conclusione della verifica di fattibilità del parco eolico.Il Comune, dopo la messa in esercizio del parco eolico, hapromosso arbitrato, chiedendo l’accertamento della validità ed efficaciadella convenzione definitiva, sostanzialmente conclusa, ad avviso dell’entepubblico; in subordine ha chiesto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., sentenzache tenesse luogo della convenzione definitiva, in quanto tutte lecondizioni si erano verificate dal 1/4/2012 (data di messa in esercizio delparco); nonché la condanna della società al pagamento di tutti icorrispettivi (c.d. royalties) convenuti. Nella memoria integrativa ilComune ha chiesto in via subordinata la condanna della società aNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026rimuovere il parco eolico ed a rilasciare il terreno nella disponibilità delComune, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in viaequitativa.Con il lodo arbitrale è stata dichiarata la incompetenza su partedelle domande, respinte le richieste principali del Comune, e ritenuto chei compensi, per effetto della normativa sopravvenuta non fossero piùdovuti a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente dellaRegione Sicilia del 18/07/2012 n. 48,che aveva introdotto nella RegioneSicilia il divieto di misure compensative già previsto dal D.lgs. n. 387/2003e dal DM 10/09/2010.Pertanto, secondo quanto stabilito nel lodo arbitrale, le royaltieserano dovute soltanto dal 01/04/2012, data di avveramento dellecondizioni, cioè della accertata fattibilità e della realizzazione del parcoeolico e sino al 17/08/2012; tuttavia si rilevava che la società erainadempiente per il ritardo con il quale aveva messo in esercizio l'impiantoeolico che sarebbe stato possibile sin dal 2004 e la condannava alrisarcimento dei danni.La società ha impugnato il lodo arbitrale deducendo quale primomotivo che il Collegio arbitrale avesse erroneamente applicato lanormativa sulle misure compensative (royalties del 1,5%), poiché ildivieto di misure meramente patrimoniali a favore dei Comuni (art. 12, co.6, D.lgs. 387/2003; DM 10.09.2010) si applicava immediatamente anchein Sicilia; il Collegio aveva invece erroneamente ritenuto che tale divietooperasse solo dal DPRS 48/2012, facendo decorrere da quella data la«impossibilità giuridica» dell’obbligazione; con il secondo motivo d'appellosi lamentava la violazione del principio del contraddittorio e l'ultrapetizionedal momento che il Comune non aveva mai chiesto un risarcimento per unpresunto ritardo nella realizzazione del parco eolico e il collegio arbitraleaveva introdotto d'ufficio tale questione.Numero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il primo motivodell’appello principale, affermando che mancava l’indicazione della normaviolata, come richiesto dall’art. 829, comma 3 c.p.c. («va rilevato chedall’esame dei motivi di impugnazione in esame non è dato rinveniretraccia della norma giuridica o del principio di diritto violati, in relazionealle parti della decisione arbitrale impugnate, con cui è stata affermata lainvalidità ed inefficacia della convenzione definitiva di che trattasi erigettata la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre»). Harespinto il secondo motivo, affermando che non corrisponde al veroche la domanda proposta dinanzi agli arbitri sia stata limitata ai dannimorali, escludendo quelli patrimoniali e rilevando la mancata indicazionedelle norme violate anche in questo motivo. La Corte d’appello ha inveceaccolto il terzo motivo dell’appello incidentale del Comune, con il qualel’ente aveva chiesto la parziale nullità del lodo contestando che lo iussuperveniens (divieto di misure patrimoniali), introdotto in Sicilia dal DPRS48/2012, avesse determinato la cessazione di efficacia della convenzionepreliminare, atteso che la convenzione preliminare e il relativo schema diconvenzione definitiva erano già efficaci prima dell'entrata in vigore delDPRS e lo ius superveniens non poteva incidere retroattivamente. LaCorte d’appello in accoglimento di questo motivo ha dichiarato nullo il lodonella parte in cui ha negato ulteriori pretese economiche oltre il17/08/2012 e, ritenuta la convenzione preliminare valida ed efficace, harimesso la causa sul ruolo per eseguire una consulenza tecnica di ufficio equindi con la sentenza definitiva ha riconosciuto in favore del Comune lasomma di euro 303.847,00 per il periodo 2012–2024.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattromotivi. Il Comune si è difeso con controricorso. Il Procuratore generale hadepositato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento. Entrambe leparti hanno depositato memorie. Alla pubblica udienza del 4 marzo 2026 ilProcuratore generale ha insistito nell'accoglimento di tutti i motivi diNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026ricorso come da requisitoria scritta; i procuratori delle parti hanno insistitolei rispettivi atti di causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art.829, co. 3 c.p.c. e la erronea dichiarazione di inammissibilità del primomotivo d’appello. La parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiaritenuto che non fossero indicate le norme violate dal lodo. La societàdeduce invece che le norme violate erano state chiaramente individuate(art. 12 c. 6 D.lgs. 387/2003 e DM 10.09.2010) e che di queste norme lagiurisprudenza amministrativa e costituzionale ne ha confermatol’immediata applicabilità in Sicilia. Pertanto, si era dedotto che il lodoavesse applicato erroneamente il divieto di misure compensative solo dal2012 e non dal 2003/2010.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione delprincipio del contraddittorio e dell’art. 112 c.p.c. e la avvenuta condannaper un “ritardo” mai domandato dal Comune. La società contesta che ilComune non abbia mai chiesto un risarcimento per ritardo né allegatoritardi; il lodo ha introdotto d’ufficio tale tema, condannando la società perun petitum e causa petendi nuovi e la Corte d’appello ha omesso diverificare se tale domanda esistesse. Il Comune si era limitato, nellamemoria integrativa del 17.6.2015 ( punto 4), a richiedere, nell’ipotesisubordinata di dichiarazione di nullità o invalidità della convenzione, ilrisarcimento del danno in via equitativa e nelle conclusioni del 7.10.2016 arichiedere il risarcimento dei danni morali, ivi compreso il dannoall’immagine.3.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce la erronea qualificazionedella convenzione preliminare come contratto di durata e la violazionedegli artt. 1256, 1463, 1362–1363 c.c. Lamenta che la Corte d’appelloabbia ritenuto la convenzione preliminare come “contratto di durata”, giàefficace prima dell’arrivo dello ius superveniens, e quindi insensibile alNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026(sopravvenuto) divieto di misure compensative. La società contesta che laconvenzione è un preliminare sottoposto a condizioni (verifica di fattibilitàe successiva stipula); l'obbligo principale era solo quello di stipulare laconvenzione definitiva; tale obbligo è divenuto impossibile ex art. 1256 e1463 c.c. perché la convenzione definitiva sarebbe stata nulla per divietodi misure patrimoniali.4.- Con il quarto motivo si lamenta il contrasto irriducibile nellamotivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.) e violazione dell’art. 112 c.p.c. La partelamenta che la Corte d’appello da un lato ha confermato il lodo, chericonosce un danno da ritardo perché la convenzione era divenutainefficace; dall’altro lato riconosce ulteriori danni sostenendo che laconvenzione preliminare è invece valida ed efficace fino a oggi. Si tratta dicontrasto logico insanabile perchè se la convenzione è inefficace non puòesserci ulteriore pagamento; se è efficace non può esistere danno daritardo.5.- Il primo motivo è fondato.5.1.- Il Procuratore generale ritiene fondato il primo motivo postoche la società, dinanzi alla Corte d’appello, ha espressamente richiamatol’art. 12 del D.lgs. 387/2003 e la sua immediata applicabilità al caso dispecie o, quantomeno, la sua applicabilità a far tempo della leggecomunitaria n. 11 del 2005, che aveva escluso la possibilità di prevederemisure compensative; il che, secondo l’impugnante, si riverberava sugliaccordi tra le parti, determinando la nullità sopravvenuta della previsionedel compenso percentuale convenuto tra le parti.5.2.- Il rilievo è condivisibile.La Corte d'appello si è limitata ad una apodittica affermazione dellamancata indicazione delle norme di diritto violate mentre era statadedotta dalla parte nel suo atto d'appello l’errore sulla applicabilità(immediata) del D.lgs. n. 387/2003. La parte deduce infatti a pag. 10 delricorso che «con il primo motivo di appello la società ha eccepito la nullitàNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 3 c.p.c., nella parte in cui il Collegionon ha tenuto conto della immediata applicabilità in Sicilia dell’art. 12 delD.lgs. 387/2003 e del DM 10 settembre 2010, a prescindere dall’adozionedi un espresso atto regionale di recepimento, e ha di contro ritenuto che ildivieto di misure compensative a carattere meramente patrimoniale fossedivenuto operativo in Sicilia solo a seguito della pubblicazione del D.P.R.S.n. 48/2012 (17.08.2012), di recepimento del D.M. 10.09.2010» Edafferma altresì di avere anche ampiamente illustrato la giurisprudenza sulpunto sostegno della sua tesi. L’atto di appello richiamato è allegato agliscritto «Tuttavia il collegio pur avendo dato atto dell'intervento del d.lgs.n. 387/2003 quale fonte del suddetto divieto di prevedere misurecompensative di natura meramente economica a favore dei comuni ovevengano realizzati gli impianti da fonti rinnovabili la cui introduzione hadeterminato l'impossibilità giuridica e la conseguente caducazionedell'obbligazione imposta dalla convenzione preliminare del 2001, haerroneamente ritenuto che tale divieto sia divenuto operativo in Siciliaessendo la stessa una ragione a statuto speciale solo a seguitodell'emanazione del DPRS n. 48 del 18 luglio 2012 di recepimento del DM10 settembre 2010 recante linee guida nazionali in materia di impianti diproduzione da energia da fonti rinnovabili attuative del DLGS3 187 2003»E di seguito prosegue illustrando le ragioni per le quali la parte appellanteritiene che l'art. 12 del D.lgs. 387/ 2003 enunci un principiofondamentale del nostro ordinamento di immediata applicazione all'internodell'intero territorio nazionale facendo riferimento anche all'art. 117 dellaCostituzione nonché alla direttiva CEE 2001/ 77 e a diverse pronunce delgiudice amministrativo.5.3.- Le norme sono state quindi espressamente indicate edillustrate pur se non enunciate nella rubrica del motivo d’appello, al cuiesame la Corte di merito sembra essersi arrestata così omettendo, comeNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026rileva anche il Procuratore generale, di confrontarsi con il D.lgs. n.387/2003 e con la questione della sua applicabilità ratione temporis e deisuoi effetti sugli accordi precedenti rispetto all’entrata in vigore dellanorma.6.- E’ altresì fondato il quarto motivo, che ha priorità logica sulsecondo e terzo.6.1.- Il Procuratore generale osserva che i Giudici del merito hannoritenuto la convenzione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] valida ed efficace, senza che le siapplicasse lo ius superveniens e tuttavia non hanno condannato la societàal pagamento delle royalties convenute, bensì dell’ulteriore danno, dal2012 alla decisione. Non è indicato nelle sentenze perché il contratto, purefficace, non era stato ritenuto tale per quanto concerneva l’obbligazionedi pagamento dei predetti corrispettivi e quale fosse invece l’illecito dellasocietà che fondava l’accoglimento dell’ulteriore pretesa risarcitoriacomunale, atteso che invece gli arbitri avevano riconosciuto il risarcimentoper il ritardo.6.2.- Il rilevo è condivisibile, ricorrendo in questo caso lamotivazione apparente, vale a dire quella motivazione che purgraficamente esistente non rende, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice ed intrinsecamentecontraddittorie (Cass. n. 6758 del 01/03/2022; Cass. n. 27551 del23/10/2024; Cass. n. 7090 del 03/03/2022). L’originario errore dellaCorte d’appello, evidenziato nell’esame del motivo primo, comportaconseguenze non rimediabili in tema di chiarezza e comprensibilità delleragioni della decisione. La Corte d’appello non si è confrontata con laquestione principale e cioè se fosse immediatamente applicabile nellaRegione Sicilia il decreto legislativo del 2003 che vietava le misurecompensative, affermando erroneamente che la parte non aveva indicatole norme di diritto violate, e non ha chiarito perché la convenzioneNumero registro generale 619/2025Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 9366/2026Data pubblicazione 13/04/2026preliminare fosse qualificabile come un contratto di durata che imponevadi corrispondere royalties, anche a prescindere dal fatto che fosse statastipulata la convenzione definitiva. Da qui deriva che la Corte d'appellonon ha chiarito neppure per quale ragione ha condannato la società acorrispondere determinate somme al Comune e cioè se si trattasse disomme dovute per adempimento contrattuale o per inadempimentocontrattuale (e quale), ovvero ancora per ritardo.Ne consegue, in accoglimento del primo e quarto motivo del ricorso,assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio allaCorte d'appello di Palermo per un nuovo esame per la liquidazione dellespese anche del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo e quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo per un nuovoesame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 04/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRita Elvira A. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09366/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris