CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 37806/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 521 cod.proc.penullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sia manifestamente infondato dal momento che l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019 in relazione alla falsa attestazione di circostanze rilevanti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, come contestato nel capo di imputazione, e non già per l'omessa indicazione della variazione del reddito di cui al comma 5 cit. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato tenuto conto dell'abitualità del comportamento (quattro condanne per la violazione dell'art. 95 d.p.r. 115/2002 volte ad ottenere il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) della stessa indole. Rilevato e pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] 27 estensore Il Presidente