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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2015

ECLI:EU:C:2015:412
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62012CJ0549_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] cause riunite C‑549/12 P e C‑54/13 P, aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, presentate, rispettivamente, il 29 novembre 2012 e il 31 gennaio 2013, Repubblica federale di Germania , rappresentata da T. Henze, in qualità di agente, assistito da U. Karpenstein, C. Johann, C. von Donat e J. Lipinsky, Rechtsanwälte, ricorrente, sostenuta da: [OSCURATO:PERSONA] di Spagna , rappresentato da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, Repubblica francese , rappresentata da G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, in qualità di agenti, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato da M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti (C‑54/13 P), intervenienti in primo grado, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da B. Conte e A. Steiblytė, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits (relatore) e M. Berger, giudici, avvocato generale: P. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: K. Malacek, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2014, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° aprile 2014, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. Con le sue impugnazioni, la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑265/08, EU:T:2012:434) e Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑270/08, EU:T:2012:612) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con cui quest’ultimo ha respinto le sue domande dirette all’annullamento, rispettivamente, della decisione C(2008) 1690 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 aprile 2008, che riduce il contributo del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso per il programma operativo dell’obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia (Germania) (1994‑1999), conformemente alla decisione C(94) 1939/5 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 agosto 1994 (in prosieguo: la «decisione relativa al Land di Turingia»), e della decisione C(2008) 1615 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 29 aprile 2008, che riduce il contributo del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con la decisione C(94) 1973 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 agosto 1994, al programma operativo per Berlino‑Est (Germania) rientrante nell’obiettivo n. 1 (1994‑1999) (in prosieguo: la «decisione relativa a Berlino‑Est»).

Contesto normativo

2. [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (FESR) è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975 (GU L 73, pag. 1, e rettifica GU 1975, L 110, pag. 44), modificato più volte, poi sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1985, dal regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (GU L 169, pag. 1).

3. Nel 1988, il regime dei Fondi strutturali è stato riformato dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9).

4. Entrato in vigore il 1° gennaio 1989, il regolamento n. 2052/88 doveva essere riesaminato dal Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, entro il 31 dicembre 1993.

5. Tale regolamento è stato del pari modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (GU L 193, pag. 5), che doveva esso stesso essere riesaminato entro il 31 dicembre 1999.

6. Tali regolamenti istituiscono i Fondi strutturali [[OSCURATO:PERSONA] europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo (FSE) e FESR], diretti a correggere i principali squilibri regionali nell’Unione europea, in particolare promuovendo lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo («obiettivo n. 1») e riconvertendo le regioni, le regioni frontaliere o le parti di regioni (compresi i bacini d’occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale («obiettivo n. 2»).

7. L’articolo 7 del regolamento n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93 (in prosieguo: il «regolamento n. 2052/88»), intitolato «Compatibilità e controllo», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «Le azioni che sono oggetto di un finanziamento da parte dei Fondi strutturali o di un intervento della [Banca europea per gli investimenti (BEI)] o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in base a questi ultimi e alle politiche comunitarie, comprese quelle concernenti le regole di concorrenza, l’aggiudicazione di appalti pubblici e la protezione dell’ambiente, nonché al principio della parità di opportunità tra uomini e donne».

8. Il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»), così dispone al suo articolo 23, intitolato «Controllo finanziario»: «1.

Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in sede di realizzazione delle azioni, adottano le misure necessarie per: – verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente, – prevenire e sanzionare le irregolarità, – ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza.

Tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l’intermediario e/o il promotore apportano la prova che l’abuso o la negligenza non è loro imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate (…). [OSCURATO:PERSONA] membri informano la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate a tal fine e, in particolare, le comunicano una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace delle azioni.

Essi informano regolarmente la [OSCURATO:PERSONA] circa l’evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari. (…)

2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e senza pregiudizio dell’articolo 206 del trattato [CEE] e di qualsiasi ispezione svolta a titolo dell’articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o agenti della [OSCURATO:PERSONA] possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai Fondi strutturali e i sistemi di gestione e di controllo. (…)

3. Nel corso dei tre anni successivi all’ultimo pagamento relativo ad una azione, l’organismo e le autorità responsabili tengono a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti all’azione».

9. L’articolo 24 del regolamento n. 4253/88, intitolato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», così dispone: «1.

Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

2. In seguito a questo esame la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. (…)».

10. Ai termini dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (GU L 374, pag. 15), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (GU L 193, pag. 34), intitolato «Controllo della compatibilità», «[n]ei casi appropriati e secondo le procedure proprie di ciascuna politica, gli [OSCURATO:PERSONA] membri forniscono alla [OSCURATO:PERSONA] gli elementi relativi all’osservanza del disposto dell’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (…) n. 2052/88».

11. Dopo aver sentito il comitato consultivo per lo sviluppo e la conversione delle regioni e il comitato previsto dall’articolo 147 del Trattato CE, e riferendosi all’articolo 23 del regolamento n. 4253/88, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato diversi regolamenti di attuazione, tra cui figura il regolamento (CE) n. 2064/97, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento n. 4253/88 riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 290, pag. 1).

12. L’articolo 8 del regolamento n. 2064/97 prevede quanto segue: «1.

Al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento finale e della dichiarazione finale delle spese riguardanti ciascuna forma di intervento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] un attestato (…) redatto da una persona o da un organismo indipendente nelle sue funzioni dal servizio responsabile della realizzazione.

L’attestato riassume le risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti e viene globalmente valutata la fondatezza della domanda di pagamento finale, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni alle quali fa riferimento la dichiarazione finale delle spese.

2. Se l’esistenza di gravi carenze di gestione o controllo o la frequenza delle irregolarità constatate non consentono di certificare globalmente la fondatezza della domanda di pagamento finale e della dichiarazione finale delle spese, l’attestato riferisce in merito alla situazione, indica la probabile rilevanza del problema e stima le relative conseguenze finanziarie.

In tal caso, la [OSCURATO:PERSONA] può chiedere l’esecuzione di un ulteriore controllo al fine di individuare e sanare le irregolarità entro un dato termine».

13. Il 15 ottobre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari adottato le linee direttrici interne relative alle rettifiche finanziarie nette in applicazione dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Ai punti 5 e 6 delle predette linee direttrici interne, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, in deroga al principio secondo il quale qualsiasi rettifica finanziaria netta riguarda unicamente la o le irregolarità riscontrate, una rettifica finanziaria maggiore è tuttavia prevista nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia fondati motivi di ritenere che l’irregolarità fosse sistematica, ossia dovuta ad un’insufficienza sistematica di gestione, di controllo o di revisione dei conti presumibilmente riscontrabile in una serie di casi analoghi.

Per effettuare siffatta rettifica finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA] procede per estrapolazione, vale a dire essa tiene conto del livello e della specificità della struttura amministrativa implicata in detta insufficienza, nonché della portata presumibile dell’abuso.

14. I regolamenti nn. 2052/88 e 4253/88 sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

15. Conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, il regolamento n. 1260/1999 si applica al FESR, al FSE, al FEAOG, sezione «orientamento», nonché allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

16. Ai sensi dell’articolo 39 di tale regolamento, intitolato «Rettifiche finanziarie»: «1.

La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l’irregolarità isolata o sistemica.

Le rettifiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità.

I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all’intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell’articolo 53, paragrafo 2.

2. Se dopo le necessarie verifiche, la [OSCURATO:PERSONA] conclude:

a) che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1, o

b) che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi, o

c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico, sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro contesta le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], viene da questa convocato ad un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

3. Alla scadenza del termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA], se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto delle osservazioni di quest’ultimo può decidere, entro tre mesi:

a) di ridurre l’acconto (…) o

b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all’intervento in questione.

Nello stabilire l’importo della rettifica la [OSCURATO:PERSONA], tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell’irregolarità o della modificazione, nonché dell’ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato. (...)».

17. Il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (GU L 213, pag. 1), che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 4254/88, non contiene norme sulle rettifiche finanziarie.

18. L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 448/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali (GU L 64, pag. 13), è del seguente tenore: «1.

Il periodo entro il quale lo Stato membro interessato può rispondere a una richiesta di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e apportare, se del caso, eventuali rettifiche è di due mesi, tranne in casi debitamente giustificati, per i quali un periodo più lungo può essere accordato dalla [OSCURATO:PERSONA].

2. Se la [OSCURATO:PERSONA] propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione in modo forfettario, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso l’esame delle pratiche di cui trattasi, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA].

Lo Stato membro può, d’accordo con la [OSCURATO:PERSONA], limitare questo esame ad un’adeguata proporzione o campione delle pratiche di cui trattasi.

Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione di tale esame è limitato a due mesi, decorrenti dalla fine del periodo di due mesi di cui al paragrafo

1. I risultati della verifica sono esaminati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto delle eventuali prove fornite dallo Stato membro entro i termini.

3. Qualora lo Stato membro contesti le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e abbia luogo un’audizione a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il periodo di tre mesi entro il quale la [OSCURATO:PERSONA] può prendere una decisione in virtù dell’articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento decorre dalla data della suddetta riunione».

19. Il regolamento n. 1260/1999, che doveva essere riesaminato dal Consiglio entro il 31 dicembre 2006, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale, sul [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo e sul [OSCURATO:PERSONA] di coesione (GU L 210, pag. 25), che si applica, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, a detti Fondi, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti che disciplinano ciascuno di tali Fondi.

20. Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento n. 1783/1999 (GU L 210, pag. 1), non contiene alcuna disposizione sulla procedura in materia di rettifiche finanziarie che possono essere stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso vale per il regolamento (CE) n. 1828/2006 della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006 e del regolamento n. 1080/2006 (GU L 371, pag. 1).

21. Le predette rettifiche finanziare sono oggetto di regole comuni a tali tre Fondi, enunciate agli articoli da 99 a 102 del regolamento n. 1083/2006.

22. L’articolo 100 di quest’ultimo regolamento, intitolato «Procedura», così dispone: «1.

Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA] avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

Se la [OSCURATO:PERSONA] propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA].

D’intesa con la [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi.

Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione dell’esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.

2. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro è da questa convocato per un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell’articolo 98.

5. In assenza di accordo, la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura.

Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA]».

23. L’articolo 108 del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Entrata in vigore», prevede quanto segue ai suoi commi primo e secondo: «Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all’articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013.

Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007».

24. Il regolamento n. 1083/2006 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale, sul [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo, sul [OSCURATO:PERSONA] di coesione, sul [OSCURATO:PERSONA] europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul [OSCURATO:PERSONA] europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale, sul [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo, sul [OSCURATO:PERSONA] di coesione e sul [OSCURATO:PERSONA] europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 347, pag. 320), il cui articolo 145, paragrafo 6, dispone che «[p]er applicare le rettifiche finanziarie la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all’audizione[, che l]a [OSCURATO:PERSONA] tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura [e che s]e l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l’audizione trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA]».

25. Conformemente all’articolo 154 del regolamento n. 1303/2013, l’articolo 145 di tale regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

26. Tale articolo 145 rientra nella parte IV del regolamento n. 1303/2013, che contiene le norme generali applicabili al FESR, al FSE, al [OSCURATO:PERSONA] di coesione e al [OSCURATO:PERSONA] europeo per gli affari marittimi e la pesca sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

27. Né il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento n. 1080/2006 (GU L 347 pag. 289), né il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1303/2013 (GU L 138, pag. 5), contengono disposizioni vertenti sulla procedura in materia di rettifiche finanziarie che possono essere decise dalla [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e decisioni relative al Land di Turingia e a Berlino‑Est

28. Il 29 luglio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 94/628/CE, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni della Germania interessate dall’obiettivo n. 1, vale a dire Mecklenburg-Vorpommern [Meclemburgo-[OSCURATO:PERSONA]], Brandenburg [Brandeburgo], Sachsen-Anhalt [Sassonia-Anhalt], Sachsen [Sassonia], Thüringen [Turingia] e Berlino (Est) (GU L 250, pag. 18).

Tale decisione consentiva la definizione di programmi operativi nei nuovi Länder e a Berlino‑Est.

29. I fatti che hanno dato luogo alle presenti controversie, come emergono dalle sentenze impugnate e dalle decisioni relative al Land di Turingia e a Berlino‑Est (in prosieguo, nel complesso: le «decisioni controverse»), possono essere riassunti come segue. La causa C‑549/12 P

30. Con decisione C(94) 1939/5, del 5 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il programma operativo per il Land di Turingia, rientrante nell’obiettivo n. 1 in Germania (Arinco n. 94.DE.16.005) (in prosieguo: l’«intervento a favore del Land di Turingia»), prevedendo una partecipazione dei Fondi strutturali pari a ECU 1 021 771 000, divenuti EUR 1 086 827 000 con decisione C(99) 5087, del 29 dicembre 1999, con un cofinanziamento del FESR per un importo massimo pari a EUR 1 020 719

000. Il Ministero dell’Economia e dei Trasporti del Land di Turingia è stato designato come autorità incaricata della gestione.

31. Per quanto concerne la misura 2.1 relativa al sostegno alle attività produttive delle piccole e medie imprese (PMI), la decisione C(99) 5087 ha fissato l’importo complessivo delle spese in EUR 674 104 000 e il contributo del FESR in EUR 337 052 000.

32. Nel corso del 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un esame sistematico dei sistemi di gestione e di controllo nel Land di Turingia, ai sensi degli articoli 23, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 e 14 del regolamento n. 2064/97.

33. Il 30 gennaio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua relazione finale sui programmi operativi dei Länder di Turingia e di Sassonia-Anhalt, contenente talune raccomandazioni.

34. Il 24 giugno 2002, una società di audit ha redatto e trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] l’attestato di cui all’articolo 8 del regolamento n. 2064/97.

35. Con lettera del 18 luglio 2002, le autorità tedesche hanno presentato la loro domanda di pagamento definitivo relativa all’intervento a favore del Land di Turingia.

Il 27 giugno 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiuso detto intervento e proceduto al pagamento definitivo dell’importo richiesto.

36. Dopo la chiusura del predetto intervento, durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003, la Corte dei conti delle Comunità europee ha effettuato diverse ispezioni di controllo e ha eseguito, nel corso del 2004, un’analisi dei punti deboli del medesimo intervento, nell’ambito della verifica della dichiarazione concernente l’affidabilità dell’esercizio 2003.

Sono stati esaminati circa 28 progetti della misura 2.1.

37. Il 22 giugno 2004, la Corte dei conti ha trasmesso alle autorità tedesche la sua relazione provvisoria di controllo. Con lettere del 31 agosto e del 13 ottobre 2004, tali autorità hanno trasmesso alla Corte dei conti ulteriori informazioni.

38. Con lettera del 17 gennaio 2005, la Corte dei conti ha trasmesso alle autorità nazionali la sua relazione di controllo.

Questa rilevava l’esistenza di irregolarità singole e sistematiche relative a operazioni specifiche, errori di calcolo del contributo massimo e mancanza di documenti giustificativi per taluni tipi di spese come le spese generali o i fondi propri.

Tale relazione concludeva nel senso di insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo dell’intervento a favore del Land di Turingia.

Il tasso di errore constatato nei 28 progetti rientranti nella misura 2.1 era del 31,36%.

39. Con lettera del 19 ottobre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle autorità tedesche i primi risultati del suo esame di detta relazione di controllo e ha chiesto a tali autorità di comunicarle le loro osservazioni.

40. Alla luce dell’analisi dei punti deboli effettuata dalla Corte dei conti, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al Land di Turingia rettifiche finanziarie pari a EUR 135 milioni. A seguito di consultazioni bilaterali, talune censure sono state tuttavia ritirate.

41. Con lettera del 5 gennaio 2007, le autorità tedesche hanno risposto alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 ottobre 2006 opponendosi all’applicazione di rettifiche finanziarie estrapolate e fornendo ulteriori documenti giustificativi attestanti l’ammissibilità di talune spese.

42. Con lettera del 23 aprile 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato le autorità tedesche a una riunione bilaterale che si è tenuta l’8 maggio 2007 a Bruxelles.

A seguito dei negoziati che hanno avuto luogo durante tale riunione, dette autorità si sono impegnate a fornire ulteriori elementi di prova per attestare l’ammissibilità di talune operazioni e voci di spesa, entro il termine di due settimane dalla data della predetta riunione.

Tale informazione è stata trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 22 giugno 2007.

43. Con decisione relativa al Land di Turingia, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto di EUR 81 425 825,67 il contributo finanziario del FESR all’intervento a favore di tale Land, a causa delle irregolarità singole e sistematiche constatate nell’ambito della misura 2.1, in applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 4253/88. [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a un’applicazione per estrapolazione del tasso di errore all’insieme di tale misura, prendendo come base un tasso di errore del 23,88%.

Essa ha calcolato un importo di EUR 1 232 012,70 per le irregolarità singole e di EUR 80 193 812,97 per le irregolarità sistematiche.

La causa C‑54/13 P

44. Con decisione C(94) 1973, del 5 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il programma operativo per Berlino‑Est rientrante nell’obiettivo n. 1 in Germania (Arinco n. 94.DE.16.006) (in prosieguo: l’«intervento a favore di Berlino‑Est»).

Tale decisione prevedeva una partecipazione dei fondi strutturali pari a ECU 743 112 000, divenuti successivamente EUR 779 154 000, importo che comprendeva un cofinanziamento del FESR pari a EUR 540 886 000.

45. Il Ministero («Senatsverwaltung») per l’Economia, la Tecnologia e le Donne del Land di Berlino è stato designato come autorità incaricata della gestione.

46. Con lettera del 24 marzo 2003, le autorità tedesche hanno presentato la loro domanda di pagamento definitivo relativa all’intervento a favore di Berlino‑Est.

47. Dal 16 al 20 febbraio 2004, dal 29 marzo al 2 aprile 2004 e dal 7 all’11 marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA] e una società di revisione esterna da questa incaricata hanno effettuato diverse ispezioni nell’ambito dei controlli di chiusura dei programmi cofinanziati dal FESR nel periodo di programmazione 1994‑1999.

48. Con lettere del 31 maggio e del 15 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle autorità tedesche la sua relazione di controllo, in cui si rilevavano svariate irregolarità sistematiche relative a operazioni specifiche, comprese, in particolare, la dichiarazione di spese non ammissibili, violazioni delle norme in materia di appalti pubblici e la mancanza di documenti giustificativi.

Per i 29 progetti facenti parti dell’intervento a favore di Berlino‑Est effettivamente controllati, il tasso di errore era del 7,56%.

Sette dei 36 progetti selezionati non avevano potuto essere controllati a causa di fallimento.

49. Con lettere del 21 ottobre 2005 e del 31 marzo 2006, le autorità tedesche hanno presentato le loro osservazioni su tali constatazioni e hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni.

50. Con lettera del 26 gennaio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a dette autorità le sue conclusioni provvisorie.

51. Con lettera del 9 luglio 2007, le autorità tedesche si sono opposte, per mancanza di base giuridica, all’applicazione delle rettifiche finanziarie forfettarie e estrapolate, fornendo prove supplementari della legittimità delle spese di cui trattasi.

52. Tenendo conto delle informazioni e degli elementi di prova supplementari forniti, le conclusioni relative ai risultati della revisione eseguita sono state modificate e trasmesse alle autorità tedesche, con lettera del 30 agosto 2007.

53. Il 14 settembre 2007 si è tenuta una riunione bilaterale a Bruxelles.

A seguito dei negoziati che hanno avuto luogo durante tale riunione, le autorità tedesche si sono impegnate a fornire elementi di prova ulteriori per attestare l’ammissibilità di taluni interventi e voci di spesa, entro il termine di quattro settimane dalla data della predetta riunione.

Tali informazioni sono state trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 12 ottobre 2007.

Le questioni affrontate durante la medesima riunione sono state menzionate in un verbale del 12 novembre 2007.

54. Con la decisione relativa a Berlino‑Est, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto di EUR 12 900 719,52, vale a dire del 2,68%, l’importo del contributo finanziario del FESR all’intervento a favore di Berlino‑Est.

Tale istituzione si è basata, in detta decisione, su un tasso di errore del 3,63% per quanto riguarda i 29 progetti controllati.

Partendo dai finanziamenti del FESR concessi al programma operativo, pari a 951 243 399 marchi tedeschi (DEM) e basandosi sui calcoli effettuati dal software [OSCURATO:PERSONA] (ACL), la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una rettifica finanziaria estrapolata di DEM 25 516 719, che rappresenta una riduzione del 2,68% del contributo finanziario del FESR al programma globale di cui trattasi.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

55. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 4 e l’8 luglio 2008, la Repubblica federale di Germania ha proposto dei ricorsi volti all’annullamento delle decisioni impugnate.

56. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale, a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania, in tali due ricorsi.

57. A sostegno del suo ricorso contro la decisione relativa al Land di Turingia, la Repubblica federale di Germania ha dedotto cinque motivi vertenti, rispettivamente, il primo e il secondo, sulla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, il terzo, sull’assenza di controllo in loco da parte della [OSCURATO:PERSONA], il quarto, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di cooperazione e, il quinto, sulla violazione del principio di proporzionalità.

58. A sostegno del suo ricorso contro la decisione relativa a Berlino‑Est, tale Stato membro ha dedotto cinque motivi, vertenti, rispettivamente, il primo e il secondo, sulla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, il terzo, sulla violazione del principio di proporzionalità, il quarto, su un’insufficienza di motivazione di tale decisione e, il quinto, sulla violazione del principio di partenariato.

59. Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto, in quanto infondati, i motivi dedotti nonché i due ricorsi nel loro insieme. Procedimento dinanzi alla Corte

60. Il 29 novembre 2012, la Repubblica federale di Germania ha proposto un’impugnazione contro la sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑265/08, EU:T:2012:434).

61. Sono stati depositati controricorsi dalla Re pubblica francese e dalla [OSCURATO:PERSONA], il 15 febbraio 2013, nonché dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, il 20 febbraio 2013.

62. Il 31 gennaio 2013, la Repubblica federale di Germania ha proposto un’impugnazione contro la sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑270/08, EU:T:2012:612).

63. Sono stati depositati controricorsi dalla Repubblica francese, il 29 marzo 2013, dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], il 5 aprile 2013, dalla [OSCURATO:PERSONA], il 9 aprile 2013, nonché dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, il 12 aprile 2013.

64. Con decisione del presidente della Corte del 10 luglio 2013, le cause C‑549/12 P e C‑54/13 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza. Conclusioni delle parti

65. La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia: – annullare, da un lato, le sentenze impugnate e, dall’altro, le decisioni controverse e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

66. La Repubblica francese chiede che la Corte voglia annullare interamente le sentenze impugnate, statuire definitivamente sul merito, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e annullare le decisioni controverse.

67. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede che la Corte voglia: – accogliere le impugnazioni; – annullare le sentenze impugnate e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

68. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte respinga le impugnazioni e condanni la Repubblica federale di Germania alle spese. Sulle impugnazioni Argomenti delle parti

69. Nella causa C‑549/12 P, la Repubblica federale di Germania deduce due motivi vertenti, entrambi, sulla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, in combinato disposto con l’articolo 1 del regolamento n. 2988/95 e con il principio di attribuzione delle competenze enunciato agli articoli 5, paragrafo 2, TUE, e 7 TFUE.

70. Nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania deduce quattro motivi vertenti, per quanto riguarda i primi tre, sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 e dell’articolo 1 del regolamento n. 2988/95, nonché del principio di attribuzione delle competenze enunciato agli articoli 5, paragrafo 2, TUE, e 7 TFUE, e, per quanto concerne il quarto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui al combinato disposto dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale e degli articoli 36 e 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia.

71. Con la prima parte del suo primo motivo dedotto nella causa C‑549/12 P e con il suo primo motivo dedotto nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, con le sentenze impugnate, che meri errori amministrativi commessi dalle autorità nazionali rappresentino «irregolarità» che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di applicare rettifiche finanziarie ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88.

72. Con le parti seconda e terza del primo motivo dedotto nella causa C‑549/12 P, la Repubblica federale di Germania fa valere che, anche se errori amministrativi potessero rappresentare irregolarità che giustificano una rettifica finanziaria, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, nella sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑265/08, EU:T:2012:434), che violazioni del diritto nazionale ed errori che non incidono sul bilancio dell’Unione possono rappresentare «irregolarità» che giustificano siffatte rettifiche.

73. Con la prima parte del suo secondo motivo dedotto nella causa C‑549/12 P e la prima parte del suo secondo motivo dedotto nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e dalla Repubblica francese, fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel riconoscere la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare rettifiche finanziarie mediante estrapolazione.

74. Con la seconda parte del suo secondo motivo dedotto nella causa C‑549/12 P, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, sostiene che, anche se siffatte modifiche fossero state possibili, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel confermare le loro modalità di esecuzione nella decisione relativa al Land di Turingia, dal momento che, ad avviso di tale Stato membro, non è stato dimostrato alcun danno subito dal bilancio dell’Unione per quanto concerne una parte dei progetti contestati e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto qualificare come sistematici una parte degli errori contestati.

75. Con la seconda parte del suo secondo motivo dedotto nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, fa valere che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] fosse competente ad applicare riduzioni mediante estrapolazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’approvare le modalità di applicazione dell’estrapolazione nella decisione relativa a Berlino‑Est, dal momento che, ad avviso di tale Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] ha, da un lato, erroneamente qualificato come sistematici gli errori rilevati, viziando tutto il programma di cui trattasi, e non avrebbe dovuto applicare per estrapolazione all’insieme di tale programma il tasso di errore calcolato, e, dall’altro, non avrebbe dovuto utilizzare la procedura di campionamento applicata per estendere mediante estrapolazione la riduzione all’insieme di detto programma.

Con la terza parte del suo secondo motivo, la Repubblica federale di Germania rileva che, mediante l’estrapolazione di errori non rappresentativi e rettifiche forfettarie, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una riduzione sproporzionata del contributo finanziario concesso al programma operativo di cui trattasi.

76. Con la prima parte del suo terzo motivo dedotto nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale ha ritenuto a torto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse competente ad applicare rettifiche finanziarie forfettarie.

Con la seconda parte di tale motivo, detto Stato membro fa valere che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] fosse competente ad applicare rettifiche finanziarie forfettarie, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’approvare rettifiche forfettarie sproporzionate.

77. Con il suo quarto motivo dedotto nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania fa valere che la motivazione della sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑270/08, EU:T:2012:612) non consente di stabilire se il Tribunale abbia esaminato il suo argomento, vertente sull’illiceità delle rettifiche finanziarie forfettarie, dedotto nell’ambito della prima parte del secondo motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, nonché le considerazioni che hanno giustificato il rigetto, da parte di quest’ultimo, del predetto argomento.

78. [OSCURATO:PERSONA] considera che tali motivi sono infondati e che le impugnazioni devono essere respinte. Giudizio della Corte

79. Occorre rilevare che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha statuito sui ricorsi di annullamento proposti dalla Repubblica federale di Germania respingendoli dopo aver dichiarato infondati i cinque motivi dedotti a sostegno di ciascuno di tali ricorsi.

80. Così facendo, il Tribunale ha, implicitamente ma necessariamente, ammesso la formale regolarità delle decisioni controverse.

81. Tuttavia, risulta dalla motivazione esposta ai punti da 56 a 89 nonché 93 delle sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156) e Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), che l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione con cui essa effettua una rettifica finanziaria è subordinata, a decorrere dal 2000, al rispetto di un termine legale.

82. La Corte considera che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, non esiste alcun elemento idoneo a rimettere in questione tale giurisprudenza e che quest’ultima può, al contrario, essere trasposta nelle presenti cause.

83. Come dichiarato dalla Corte al punto 94 delle sue sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156) e Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), la durata del termine impartito alla [OSCURATO:PERSONA] per adottare le sue decisioni varia secondo la normativa applicabile.

84. Emerge dall’articolo 108, secondo comma, del regolamento n. 1083/2006 che l’articolo 100 di tale regolamento è stato reso applicabile, a partire dal 1° gennaio 2007, anche ai programmi anteriori al periodo 2007‑2013.

85. Conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA] avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

Se non accetta le conclusioni provvisorie della [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro è da questa convocato, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 3, di tale regolamento, per un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

86. Conformemente all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006, la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione e, se l’audizione non ha avuto luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA].

87. Consegue da tali disposizioni che, quando lo Stato membro non accetta le conclusioni provvisorie della [OSCURATO:PERSONA], la trasmissione, da parte di quest’ultima, di una lettera di convocazione a un’audizione e lo svolgimento di un’audizione sono richiesti al fine della regolarità della procedura seguita in materia di rettifiche finanziarie e fungono da punto di partenza per il computo del termine entro cui la [OSCURATO:PERSONA] deve adottare una decisione con cui essa effettua siffatta rettifica.

88. Orbene, non emerge dai fascicoli forniti alla Corte che, a seguito della comunicazione delle sue conclusioni provvisorie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia convocato la Repubblica federale di Germania a un’audizione o che si sia svolta un’audizione ai sensi dell’articolo 100, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 1083/2006.

Per contro, emerge da tali fascicoli che si sono tenute riunioni bilaterali a Bruxelles, rispettivamente l’8 maggio e il 14 settembre 2007, tra la [OSCURATO:PERSONA] e i rappresentanti della Repubblica federale di Germania.

89. Si deve ricordare, a tal riguardo, che trattandosi, nel caso di specie, di decisioni di notevole impatto finanziario, è nell’interesse sia dello Stato membro di cui trattasi sia della [OSCURATO:PERSONA] che il termine della procedura di rettifica finanziaria sia prevedibile, il che presuppone la fissazione di una scadenza prestabilita per l’adozione della decisione finale.

Occorre, del pari, rilevare che il superamento del termine previsto per l’adozione di una decisione con cui si è effettuata una rettifica finanziaria non è compatibile con il principio generale di buona amministrazione (sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 88, e Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 88).

90. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non può liberarsi dal suo obbligo di adottare entro la scadenza prestabilita le decisioni con cui essa effettua rettifiche finanziarie omettendo di compiere gli atti che fungono da punto di partenza per il computo di tale termine.

91. In ogni caso, anche supponendo che gli incontri bilaterali che hanno avuto luogo rispettivamente l’8 maggio e il 14 settembre 2007 possano essere assimilati a audizioni, ai sensi dell’articolo 100, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 1083/2006, ai fini del computo dei termini di adozione delle decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] effettua rettifiche finanziarie, si deve constatare che le decisioni controverse sono state adottate, rispettivamente, il 30 e il 29 aprile 2008 e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato il termine impartito all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

92. Orbene, emerge dalla giurisprudenza della Corte che l’inosservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto lesivo, come la mancata adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione entro il termine stabilito dal legislatore dell’Unione, costituisce una violazione delle forme sostanziali che spetta al giudice dell’Unione rilevare d’ufficio (v. sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 103; Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 103, e giurisprudenza ivi citata, nonché Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑429/13 P, EU:C:2014:2310, punto 34).

93. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, eccetto casi particolari, quali, segnatamente, quelli previsti dai regolamenti di procedura delle giurisdizioni dell’Unione, il giudice dell’Unione non può fondare la sua decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, anche di ordine pubblico, senza prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni su detto motivo (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 57, nonché UAMI/[OSCURATO:PERSONA], C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punto 54).

94. Per quanto concerne la questione se il termine entro cui dev’essere adottata una decisione di rettifica finanziaria, si deve rilevare che nell’ambito delle cause che hanno dato luogo alle sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156) e Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), che vertevano su questioni di fatto e giuridiche in sostanza identiche, la [OSCURATO:PERSONA] ha già avuto l’occasione di discutere tale questione.

Peraltro, nelle predette cause, la Corte aveva chiesto alle parti di concentrare le proprie difese orali su detta questione.

95. Inoltre, tale giurisprudenza è stata, da allora, confermata più volte dalla Corte (v. sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑429/13 P, EU:C:2014:2310, e Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑513/13 P, EU:C:2014:2412).

96. Ne consegue, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente avuto occasione di presentare, nell’ambito di un contraddittorio, i suoi motivi e argomenti relativi alla portata del termine impartito all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006 e, dall’altro, che la giurisprudenza della Corte sull’interpretazione da dare a tale disposizione dev’essere considerata consolidata.

97. Occorre, pertanto, constatare che la presente causa costituisce un caso particolare, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 93 della presente sentenza, e che non vi è luogo di invitare le parti a presentare le proprie osservazioni su tale motivo.

98. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni controverse non attenendosi al termine legale prescritto da un regolamento del Consiglio.

99. Di conseguenza, respingendo i ricorsi proposti dalla Repubblica federale di Germania anziché sanzionare la violazione delle forme sostanziali di cui erano viziate le decisioni controverse, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

100. Le sentenze impugnate devono, pertanto, essere annullate. Sui ricorsi di primo grado

101. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

102. Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sui ricorsi volti all’annullamento delle decisioni controverse proposti dalla Repubblica federale di Germania dinanzi al Tribunale.

103. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, per i motivi enunciati ai punti da 81 a 99 della presente sentenza, le decisioni controverse devono essere annullate per violazione delle forme sostanziali. Sulle spese

104. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

105. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la Repubblica federale di Germania è risultata vittoriosa nell’ambito delle impugnazioni e i ricorsi dinanzi al Tribunale sono stati accolti, conformemente alle conclusioni della Repubblica federale di Germania la [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal suddetto Stato membro tanto in primo grado quanto nell’ambito dei procedimenti di impugnazione.

106. In forza dell’articolo 140, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile mutatis mutandis, al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

Conformemente a tali disposizioni, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑265/08, EU:T:2012:434) e Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑270/08, EU:T:2012:612) sono annullate. 2) La decisione C(2008) 1690 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 aprile 2008, che riduce il contributo del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso per il programma operativo dell’obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia (Germania) (1994‑1999), conformemente alla decisione C(94) 1939/5 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 agosto 1994, e la decisione C(2008) 1615 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 29 aprile 2008, che riduce il contributo del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con la decisione C(94) 1973 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 agosto 1994, al programma operativo per Berlino‑Est (Germania) rientrante nell’obiettivo n. 1 (1994‑1999), sono annullate. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare le spese della Repubblica federale di Germania e le proprie spese, sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nella presente impugnazione. 4) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012CJ0549_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] cause riunite C‑549/12 P e C‑54/13 P, aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, presentate, rispettivamente, il 29 novembre 2012 e il 31 gennaio 2013, Repubblica federale di Germania , rappresentata da T. Henze, in qualità di agente, assistito da U. Karpenstein, C. Johann, C. von Donat e J. Lipinsky, Rechtsanwälte, ricorrente, sostenuta da: [OSCURATO:PERSONA] di Spagna , rappresentato da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, Repubblica francese , rappresentata da G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, in qualità di agenti, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato da M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti (C‑54/13 P), intervenienti in primo grado, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da B. Conte e A. Steiblytė, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits (relatore) e M. Berger, giudici, avvocato generale: P. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: K. Malacek, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2014, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° aprile 2014, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. Con le sue impugnazioni, la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑265/08, EU:T:2012:434) e Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑270/08, EU:T:2012:612) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con cui quest’ultimo ha respinto le sue domande dirette all’annullamento, rispettivamente, della decisione C(2008) 1690 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 aprile 2008, che riduce il contributo del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso per il programma operativo dell’obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia (Germania) (1994‑1999), conformemente alla decisione C(94) 1939/5 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 agosto 1994 (in prosieguo: la «decisione relativa al Land di Turingia»), e della decisione C(2008) 1615 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 29 aprile 2008, che riduce il contributo del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con la decisione C(94) 1973 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 agosto 1994, al programma operativo per Berlino‑Est (Germania) rientrante nell’obiettivo n. 1 (1994‑1999) (in prosieguo: la «decisione relativa a Berlino‑Est»). Contesto normativo 2. [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (FESR) è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975 (GU L 73, pag. 1, e rettifica GU 1975, L 110, pag. 44), modificato più volte, poi sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1985, dal regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (GU L 169, pag. 1). 3. Nel 1988, il regime dei Fondi strutturali è stato riformato dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9). 4. Entrato in vigore il 1° gennaio 1989, il regolamento n. 2052/88 doveva essere riesaminato dal Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, entro il 31 dicembre 1993. 5. Tale regolamento è stato del pari modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (GU L 193, pag. 5), che doveva esso stesso essere riesaminato entro il 31 dicembre 1999. 6. Tali regolamenti istituiscono i Fondi strutturali [[OSCURATO:PERSONA] europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo (FSE) e FESR], diretti a correggere i principali squilibri regionali nell’Unione europea, in particolare promuovendo lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo («obiettivo n. 1») e riconvertendo le regioni, le regioni frontaliere o le parti di regioni (compresi i bacini d’occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale («obiettivo n. 2»). 7. L’articolo 7 del regolamento n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93 (in prosieguo: il «regolamento n. 2052/88»), intitolato «Compatibilità e controllo», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «Le azioni che sono oggetto di un finanziamento da parte dei Fondi strutturali o di un intervento della [Banca europea per gli investimenti (BEI)] o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in base a questi ultimi e alle politiche comunitarie, comprese quelle concernenti le regole di concorrenza, l’aggiudicazione di appalti pubblici e la protezione dell’ambiente, nonché al principio della parità di opportunità tra uomini e donne». 8. Il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»), così dispone al suo articolo 23, intitolato «Controllo finanziario»: «1. Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in sede di realizzazione delle azioni, adottano le misure necessarie per: – verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente, – prevenire e sanzionare le irregolarità, – ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. Tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l’intermediario e/o il promotore apportano la prova che l’abuso o la negligenza non è loro imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate (…). [OSCURATO:PERSONA] membri informano la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate a tal fine e, in particolare, le comunicano una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace delle azioni. Essi informano regolarmente la [OSCURATO:PERSONA] circa l’evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari. (…) 2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e senza pregiudizio dell’articolo 206 del trattato [CEE] e di qualsiasi ispezione svolta a titolo dell’articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o agenti della [OSCURATO:PERSONA] possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai Fondi strutturali e i sistemi di gestione e di controllo. (…) 3. Nel corso dei tre anni successivi all’ultimo pagamento relativo ad una azione, l’organismo e le autorità responsabili tengono a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti all’azione». 9. L’articolo 24 del regolamento n. 4253/88, intitolato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», così dispone: «1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata. 2. In seguito a questo esame la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. (…)». 10. Ai termini dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (GU L 374, pag. 15), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (GU L 193, pag. 34), intitolato «Controllo della compatibilità», «[n]ei casi appropriati e secondo le procedure proprie di ciascuna politica, gli [OSCURATO:PERSONA] membri forniscono alla [OSCURATO:PERSONA] gli elementi relativi all’osservanza del disposto dell’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (…) n. 2052/88». 11. Dopo aver sentito il comitato consultivo per lo sviluppo e la conversione delle regioni e il comitato previsto dall’articolo 147 del Trattato CE, e riferendosi all’articolo 23 del regolamento n. 4253/88, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato diversi regolamenti di attuazione, tra cui figura il regolamento (CE) n. 2064/97, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento n. 4253/88 riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 290, pag. 1). 12. L’articolo 8 del regolamento n. 2064/97 prevede quanto segue: «1. Al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento finale e della dichiarazione finale delle spese riguardanti ciascuna forma di intervento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] un attestato (…) redatto da una persona o da un organismo indipendente nelle sue funzioni dal servizio responsabile della realizzazione. L’attestato riassume le risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti e viene globalmente valutata la fondatezza della domanda di pagamento finale, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni alle quali fa riferimento la dichiarazione finale delle spese. 2. Se l’esistenza di gravi carenze di gestione o controllo o la frequenza delle irregolarità constatate non consentono di certificare globalmente la fondatezza della domanda di pagamento finale e della dichiarazione finale delle spese, l’attestato riferisce in merito alla situazione, indica la probabile rilevanza del problema e stima le relative conseguenze finanziarie. In tal caso, la [OSCURATO:PERSONA] può chiedere l’esecuzione di un ulteriore controllo al fine di individuare e sanare le irregolarità entro un dato termine». 13. Il 15 ottobre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari adottato le linee direttrici interne relative alle rettifiche finanziarie nette in applicazione dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Ai punti 5 e 6 delle predette linee direttrici interne, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, in deroga al principio secondo il quale qualsiasi rettifica finanziaria netta riguarda unicamente la o le irregolarità riscontrate, una rettifica finanziaria maggiore è tuttavia prevista nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia fondati motivi di ritenere che l’irregolarità fosse sistematica, ossia dovuta ad un’insufficienza sistematica di gestione, di controllo o di revisione dei conti presumibilmente riscontrabile in una serie di casi analoghi. Per effettuare siffatta rettifica finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA] procede per estrapolazione, vale a dire essa tiene conto del livello e della specificità della struttura amministrativa implicata in detta insufficienza, nonché della portata presumibile dell’abuso. 14. I regolamenti nn. 2052/88 e 4253/88 sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1). 15. Conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, il regolamento n. 1260/1999 si applica al FESR, al FSE, al FEAOG, sezione «orientamento», nonché allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). 16. Ai sensi dell’articolo 39 di tale regolamento, intitolato «Rettifiche finanziarie»: «1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l’irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all’intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell’articolo 53, paragrafo 2. 2. Se dopo le necessarie verifiche, la [OSCURATO:PERSONA] conclude: a) che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1, o b) che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi, o c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico, sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito. Se lo Stato membro contesta le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], viene da questa convocato ad un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi. 3. Alla scadenza del termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA], se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto delle osservazioni di quest’ultimo può decidere, entro tre mesi: a) di ridurre l’acconto (…) o b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all’intervento in questione. Nello stabilire l’importo della rettifica la [OSCURATO:PERSONA], tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell’irregolarità o della modificazione, nonché dell’ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli [OSCURATO:PERSONA] membri. In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato. (...)». 17. Il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (GU L 213, pag. 1), che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 4254/88, non contiene norme sulle rettifiche finanziarie. 18. L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 448/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali (GU L 64, pag. 13), è del seguente tenore: «1. Il periodo entro il quale lo Stato membro interessato può rispondere a una richiesta di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e apportare, se del caso, eventuali rettifiche è di due mesi, tranne in casi debitamente giustificati, per i quali un periodo più lungo può essere accordato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Se la [OSCURATO:PERSONA] propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione in modo forfettario, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso l’esame delle pratiche di cui trattasi, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA]. Lo Stato membro può, d’accordo con la [OSCURATO:PERSONA], limitare questo esame ad un’adeguata proporzione o campione delle pratiche di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione di tale esame è limitato a due mesi, decorrenti dalla fine del periodo di due mesi di cui al paragrafo 1. I risultati della verifica sono esaminati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto delle eventuali prove fornite dallo Stato membro entro i termini. 3. Qualora lo Stato membro contesti le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e abbia luogo un’audizione a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il periodo di tre mesi entro il quale la [OSCURATO:PERSONA] può prendere una decisione in virtù dell’articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento decorre dalla data della suddetta riunione». 19. Il regolamento n. 1260/1999, che doveva essere riesaminato dal Consiglio entro il 31 dicembre 2006, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale, sul [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo e sul [OSCURATO:PERSONA] di coesione (GU L 210, pag. 25), che si applica, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, a detti Fondi, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti che disciplinano ciascuno di tali Fondi. 20. Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento n. 1783/1999 (GU L 210, pag. 1), non contiene alcuna disposizione sulla procedura in materia di rettifiche finanziarie che possono essere stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso vale per il regolamento (CE) n. 1828/2006 della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006 e del regolamento n. 1080/2006 (GU L 371, pag. 1). 21. Le predette rettifiche finanziare sono oggetto di regole comuni a tali tre Fondi, enunciate agli articoli da 99 a 102 del regolamento n. 1083/2006. 22. L’articolo 100 di quest’ultimo regolamento, intitolato «Procedura», così dispone: «1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA] avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi. Se la [OSCURATO:PERSONA] propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA]. D’intesa con la [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione dell’esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato. 2. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1. 3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro è da questa convocato per un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi. 4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell’articolo 98. 5. In assenza di accordo, la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA]». 23. L’articolo 108 del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Entrata in vigore», prevede quanto segue ai suoi commi primo e secondo: «Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all’articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007». 24. Il regolamento n. 1083/2006 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale, sul [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo, sul [OSCURATO:PERSONA] di coesione, sul [OSCURATO:PERSONA] europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul [OSCURATO:PERSONA] europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale, sul [OSCURATO:PERSONA] sociale europeo, sul [OSCURATO:PERSONA] di coesione e sul [OSCURATO:PERSONA] europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 347, pag. 320), il cui articolo 145, paragrafo 6, dispone che «[p]er applicare le rettifiche finanziarie la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all’audizione[, che l]a [OSCURATO:PERSONA] tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura [e che s]e l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l’audizione trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA]». 25. Conformemente all’articolo 154 del regolamento n. 1303/2013, l’articolo 145 di tale regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. 26. Tale articolo 145 rientra nella parte IV del regolamento n. 1303/2013, che contiene le norme generali applicabili al FESR, al FSE, al [OSCURATO:PERSONA] di coesione e al [OSCURATO:PERSONA] europeo per gli affari marittimi e la pesca sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie. 27. Né il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento n. 1080/2006 (GU L 347 pag. 289), né il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1303/2013 (GU L 138, pag. 5), contengono disposizioni vertenti sulla procedura in materia di rettifiche finanziarie che possono essere decise dalla [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e decisioni relative al Land di Turingia e a Berlino‑Est 28. Il 29 luglio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 94/628/CE, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni della Germania interessate dall’obiettivo n. 1, vale a dire Mecklenburg-Vorpommern [Meclemburgo-[OSCURATO:PERSONA]], Brandenburg [Brandeburgo], Sachsen-Anhalt [Sassonia-Anhalt], Sachsen [Sassonia], Thüringen [Turingia] e Berlino (Est) (GU L 250, pag. 18). Tale decisione consentiva la definizione di programmi operativi nei nuovi Länder e a Berlino‑Est. 29. I fatti che hanno dato luogo alle presenti controversie, come emergono dalle sentenze impugnate e dalle decisioni relative al Land di Turingia e a Berlino‑Est (in prosieguo, nel complesso: le «decisioni controverse»), possono essere riassunti come segue. La causa C‑549/12 P 30. Con decisione C(94) 1939/5, del 5 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il programma operativo per il Land di Turingia, rientrante nell’obiettivo n. 1 in Germania (Arinco n. 94.DE.16.005) (in prosieguo: l’«intervento a favore del Land di Turingia»), prevedendo una partecipazione dei Fondi strutturali pari a ECU 1 021 771 000, divenuti EUR 1 086 827 000 con decisione C(99) 5087, del 29 dicembre 1999, con un cofinanziamento del FESR per un importo massimo pari a EUR 1 020 719 000. Il Ministero dell’Economia e dei Trasporti del Land di Turingia è stato designato come autorità incaricata della gestione. 31. Per quanto concerne la misura 2.1 relativa al sostegno alle attività produttive delle piccole e medie imprese (PMI), la decisione C(99) 5087 ha fissato l’importo complessivo delle spese in EUR 674 104 000 e il contributo del FESR in EUR 337 052 000. 32. Nel corso del 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un esame sistematico dei sistemi di gestione e di controllo nel Land di Turingia, ai sensi degli articoli 23, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 e 14 del regolamento n. 2064/97. 33. Il 30 gennaio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua relazione finale sui programmi operativi dei Länder di Turingia e di Sassonia-Anhalt, contenente talune raccomandazioni. 34. Il 24 giugno 2002, una società di audit ha redatto e trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] l’attestato di cui all’articolo 8 del regolamento n. 2064/97. 35. Con lettera del 18 luglio 2002, le autorità tedesche hanno presentato la loro domanda di pagamento definitivo relativa all’intervento a favore del Land di Turingia. Il 27 giugno 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiuso detto intervento e proceduto al pagamento definitivo dell’importo richiesto. 36. Dopo la chiusura del predetto intervento, durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003, la Corte dei conti delle Comunità europee ha effettuato diverse ispezioni di controllo e ha eseguito, nel corso del 2004, un’analisi dei punti deboli del medesimo intervento, nell’ambito della verifica della dichiarazione concernente l’affidabilità dell’esercizio 2003. Sono stati esaminati circa 28 progetti della misura 2.1. 37. Il 22 giugno 2004, la Corte dei conti ha trasmesso alle autorità tedesche la sua relazione provvisoria di controllo. Con lettere del 31 agosto e del 13 ottobre 2004, tali autorità hanno trasmesso alla Corte dei conti ulteriori informazioni. 38. Con lettera del 17 gennaio 2005, la Corte dei conti ha trasmesso alle autorità nazionali la sua relazione di controllo. Questa rilevava l’esistenza di irregolarità singole e sistematiche relative a operazioni specifiche, errori di calcolo del contributo massimo e mancanza di documenti giustificativi per taluni tipi di spese come le spese generali o i fondi propri. Tale relazione concludeva nel senso di insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo dell’intervento a favore del Land di Turingia. Il tasso di errore constatato nei 28 progetti rientranti nella misura 2.1 era del 31,36%. 39. Con lettera del 19 ottobre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle autorità tedesche i primi risultati del suo esame di detta relazione di controllo e ha chiesto a tali autorità di comunicarle le loro osservazioni. 40. Alla luce dell’analisi dei punti deboli effettuata dalla Corte dei conti, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al Land di Turingia rettifiche finanziarie pari a EUR 135 milioni. A seguito di consultazioni bilaterali, talune censure sono state tuttavia ritirate. 41. Con lettera del 5 gennaio 2007, le autorità tedesche hanno risposto alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 19 ottobre 2006 opponendosi all’applicazione di rettifiche finanziarie estrapolate e fornendo ulteriori documenti giustificativi attestanti l’ammissibilità di talune spese. 42. Con lettera del 23 aprile 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato le autorità tedesche a una riunione bilaterale che si è tenuta l’8 maggio 2007 a Bruxelles. A seguito dei negoziati che hanno avuto luogo durante tale riunione, dette autorità si sono impegnate a fornire ulteriori elementi di prova per attestare l’ammissibilità di talune operazioni e voci di spesa, entro il termine di due settimane dalla data della predetta riunione. Tale informazione è stata trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 22 giugno 2007. 43. Con decisione relativa al Land di Turingia, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto di EUR 81 425 825,67 il contributo finanziario del FESR all’intervento a favore di tale Land, a causa delle irregolarità singole e sistematiche constatate nell’ambito della misura 2.1, in applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 4253/88. [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a un’applicazione per estrapolazione del tasso di errore all’insieme di tale misura, prendendo come base un tasso di errore del 23,88%. Essa ha calcolato un importo di EUR 1 232 012,70 per le irregolarità singole e di EUR 80 193 812,97 per le irregolarità sistematiche. La causa C‑54/13 P 44. Con decisione C(94) 1973, del 5 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il programma operativo per Berlino‑Est rientrante nell’obiettivo n. 1 in Germania (Arinco n. 94.DE.16.006) (in prosieguo: l’«intervento a favore di Berlino‑Est»). Tale decisione prevedeva una partecipazione dei fondi strutturali pari a ECU 743 112 000, divenuti successivamente EUR 779 154 000, importo che comprendeva un cofinanziamento del FESR pari a EUR 540 886 000. 45. Il Ministero («Senatsverwaltung») per l’Economia, la Tecnologia e le Donne del Land di Berlino è stato designato come autorità incaricata della gestione. 46. Con lettera del 24 marzo 2003, le autorità tedesche hanno presentato la loro domanda di pagamento definitivo relativa all’intervento a favore di Berlino‑Est. 47. Dal 16 al 20 febbraio 2004, dal 29 marzo al 2 aprile 2004 e dal 7 all’11 marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA] e una società di revisione esterna da questa incaricata hanno effettuato diverse ispezioni nell’ambito dei controlli di chiusura dei programmi cofinanziati dal FESR nel periodo di programmazione 1994‑1999. 48. Con lettere del 31 maggio e del 15 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle autorità tedesche la sua relazione di controllo, in cui si rilevavano svariate irregolarità sistematiche relative a operazioni specifiche, comprese, in particolare, la dichiarazione di spese non ammissibili, violazioni delle norme in materia di appalti pubblici e la mancanza di documenti giustificativi. Per i 29 progetti facenti parti dell’intervento a favore di Berlino‑Est effettivamente controllati, il tasso di errore era del 7,56%. Sette dei 36 progetti selezionati non avevano potuto essere controllati a causa di fallimento. 49. Con lettere del 21 ottobre 2005 e del 31 marzo 2006, le autorità tedesche hanno presentato le loro osservazioni su tali constatazioni e hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni. 50. Con lettera del 26 gennaio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a dette autorità le sue conclusioni provvisorie. 51. Con lettera del 9 luglio 2007, le autorità tedesche si sono opposte, per mancanza di base giuridica, all’applicazione delle rettifiche finanziarie forfettarie e estrapolate, fornendo prove supplementari della legittimità delle spese di cui trattasi. 52. Tenendo conto delle informazioni e degli elementi di prova supplementari forniti, le conclusioni relative ai risultati della revisione eseguita sono state modificate e trasmesse alle autorità tedesche, con lettera del 30 agosto 2007. 53. Il 14 settembre 2007 si è tenuta una riunione bilaterale a Bruxelles. A seguito dei negoziati che hanno avuto luogo durante tale riunione, le autorità tedesche si sono impegnate a fornire elementi di prova ulteriori per attestare l’ammissibilità di taluni interventi e voci di spesa, entro il termine di quattro settimane dalla data della predetta riunione. Tali informazioni sono state trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 12 ottobre 2007. Le questioni affrontate durante la medesima riunione sono state menzionate in un verbale del 12 novembre 2007. 54. Con la decisione relativa a Berlino‑Est, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto di EUR 12 900 719,52, vale a dire del 2,68%, l’importo del contributo finanziario del FESR all’intervento a favore di Berlino‑Est. Tale istituzione si è basata, in detta decisione, su un tasso di errore del 3,63% per quanto riguarda i 29 progetti controllati. Partendo dai finanziamenti del FESR concessi al programma operativo, pari a 951 243 399 marchi tedeschi (DEM) e basandosi sui calcoli effettuati dal software [OSCURATO:PERSONA] (ACL), la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una rettifica finanziaria estrapolata di DEM 25 516 719, che rappresenta una riduzione del 2,68% del contributo finanziario del FESR al programma globale di cui trattasi. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate 55. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 4 e l’8 luglio 2008, la Repubblica federale di Germania ha proposto dei ricorsi volti all’annullamento delle decisioni impugnate. 56. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale, a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania, in tali due ricorsi. 57. A sostegno del suo ricorso contro la decisione relativa al Land di Turingia, la Repubblica federale di Germania ha dedotto cinque motivi vertenti, rispettivamente, il primo e il secondo, sulla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, il terzo, sull’assenza di controllo in loco da parte della [OSCURATO:PERSONA], il quarto, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di cooperazione e, il quinto, sulla violazione del principio di proporzionalità. 58. A sostegno del suo ricorso contro la decisione relativa a Berlino‑Est, tale Stato membro ha dedotto cinque motivi, vertenti, rispettivamente, il primo e il secondo, sulla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, il terzo, sulla violazione del principio di proporzionalità, il quarto, su un’insufficienza di motivazione di tale decisione e, il quinto, sulla violazione del principio di partenariato. 59. Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto, in quanto infondati, i motivi dedotti nonché i due ricorsi nel loro insieme. Procedimento dinanzi alla Corte 60. Il 29 novembre 2012, la Repubblica federale di Germania ha proposto un’impugnazione contro la sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑265/08, EU:T:2012:434). 61. Sono stati depositati controricorsi dalla Re pubblica francese e dalla [OSCURATO:PERSONA], il 15 febbraio 2013, nonché dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, il 20 febbraio 2013. 62. Il 31 gennaio 2013, la Repubblica federale di Germania ha proposto un’impugnazione contro la sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑270/08, EU:T:2012:612). 63. Sono stati depositati controricorsi dalla Repubblica francese, il 29 marzo 2013, dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], il 5 aprile 2013, dalla [OSCURATO:PERSONA], il 9 aprile 2013, nonché dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, il 12 aprile 2013. 64. Con decisione del presidente della Corte del 10 luglio 2013, le cause C‑549/12 P e C‑54/13 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza. Conclusioni delle parti 65. La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia: – annullare, da un lato, le sentenze impugnate e, dall’altro, le decisioni controverse e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 66. La Repubblica francese chiede che la Corte voglia annullare interamente le sentenze impugnate, statuire definitivamente sul merito, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e annullare le decisioni controverse. 67. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede che la Corte voglia: – accogliere le impugnazioni; – annullare le sentenze impugnate e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 68. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte respinga le impugnazioni e condanni la Repubblica federale di Germania alle spese. Sulle impugnazioni Argomenti delle parti 69. Nella causa C‑549/12 P, la Repubblica federale di Germania deduce due motivi vertenti, entrambi, sulla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, in combinato disposto con l’articolo 1 del regolamento n. 2988/95 e con il principio di attribuzione delle competenze enunciato agli articoli 5, paragrafo 2, TUE, e 7 TFUE. 70. Nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania deduce quattro motivi vertenti, per quanto riguarda i primi tre, sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 e dell’articolo 1 del regolamento n. 2988/95, nonché del principio di attribuzione delle competenze enunciato agli articoli 5, paragrafo 2, TUE, e 7 TFUE, e, per quanto concerne il quarto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui al combinato disposto dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale e degli articoli 36 e 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia. 71. Con la prima parte del suo primo motivo dedotto nella causa C‑549/12 P e con il suo primo motivo dedotto nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, con le sentenze impugnate, che meri errori amministrativi commessi dalle autorità nazionali rappresentino «irregolarità» che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di applicare rettifiche finanziarie ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88. 72. Con le parti seconda e terza del primo motivo dedotto nella causa C‑549/12 P, la Repubblica federale di Germania fa valere che, anche se errori amministrativi potessero rappresentare irregolarità che giustificano una rettifica finanziaria, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, nella sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑265/08, EU:T:2012:434), che violazioni del diritto nazionale ed errori che non incidono sul bilancio dell’Unione possono rappresentare «irregolarità» che giustificano siffatte rettifiche. 73. Con la prima parte del suo secondo motivo dedotto nella causa C‑549/12 P e la prima parte del suo secondo motivo dedotto nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e dalla Repubblica francese, fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel riconoscere la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad applicare rettifiche finanziarie mediante estrapolazione. 74. Con la seconda parte del suo secondo motivo dedotto nella causa C‑549/12 P, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, sostiene che, anche se siffatte modifiche fossero state possibili, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel confermare le loro modalità di esecuzione nella decisione relativa al Land di Turingia, dal momento che, ad avviso di tale Stato membro, non è stato dimostrato alcun danno subito dal bilancio dell’Unione per quanto concerne una parte dei progetti contestati e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto qualificare come sistematici una parte degli errori contestati. 75. Con la seconda parte del suo secondo motivo dedotto nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, fa valere che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] fosse competente ad applicare riduzioni mediante estrapolazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’approvare le modalità di applicazione dell’estrapolazione nella decisione relativa a Berlino‑Est, dal momento che, ad avviso di tale Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] ha, da un lato, erroneamente qualificato come sistematici gli errori rilevati, viziando tutto il programma di cui trattasi, e non avrebbe dovuto applicare per estrapolazione all’insieme di tale programma il tasso di errore calcolato, e, dall’altro, non avrebbe dovuto utilizzare la procedura di campionamento applicata per estendere mediante estrapolazione la riduzione all’insieme di detto programma. Con la terza parte del suo secondo motivo, la Repubblica federale di Germania rileva che, mediante l’estrapolazione di errori non rappresentativi e rettifiche forfettarie, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una riduzione sproporzionata del contributo finanziario concesso al programma operativo di cui trattasi. 76. Con la prima parte del suo terzo motivo dedotto nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale ha ritenuto a torto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse competente ad applicare rettifiche finanziarie forfettarie. Con la seconda parte di tale motivo, detto Stato membro fa valere che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] fosse competente ad applicare rettifiche finanziarie forfettarie, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’approvare rettifiche forfettarie sproporzionate. 77. Con il suo quarto motivo dedotto nella causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania fa valere che la motivazione della sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑270/08, EU:T:2012:612) non consente di stabilire se il Tribunale abbia esaminato il suo argomento, vertente sull’illiceità delle rettifiche finanziarie forfettarie, dedotto nell’ambito della prima parte del secondo motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, nonché le considerazioni che hanno giustificato il rigetto, da parte di quest’ultimo, del predetto argomento. 78. [OSCURATO:PERSONA] considera che tali motivi sono infondati e che le impugnazioni devono essere respinte. Giudizio della Corte 79. Occorre rilevare che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha statuito sui ricorsi di annullamento proposti dalla Repubblica federale di Germania respingendoli dopo aver dichiarato infondati i cinque motivi dedotti a sostegno di ciascuno di tali ricorsi. 80. Così facendo, il Tribunale ha, implicitamente ma necessariamente, ammesso la formale regolarità delle decisioni controverse. 81. Tuttavia, risulta dalla motivazione esposta ai punti da 56 a 89 nonché 93 delle sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156) e Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), che l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione con cui essa effettua una rettifica finanziaria è subordinata, a decorrere dal 2000, al rispetto di un termine legale. 82. La Corte considera che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, non esiste alcun elemento idoneo a rimettere in questione tale giurisprudenza e che quest’ultima può, al contrario, essere trasposta nelle presenti cause. 83. Come dichiarato dalla Corte al punto 94 delle sue sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156) e Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), la durata del termine impartito alla [OSCURATO:PERSONA] per adottare le sue decisioni varia secondo la normativa applicabile. 84. Emerge dall’articolo 108, secondo comma, del regolamento n. 1083/2006 che l’articolo 100 di tale regolamento è stato reso applicabile, a partire dal 1° gennaio 2007, anche ai programmi anteriori al periodo 2007‑2013. 85. Conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA] avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi. Se non accetta le conclusioni provvisorie della [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro è da questa convocato, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 3, di tale regolamento, per un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi. 86. Conformemente all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006, la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione e, se l’audizione non ha avuto luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. 87. Consegue da tali disposizioni che, quando lo Stato membro non accetta le conclusioni provvisorie della [OSCURATO:PERSONA], la trasmissione, da parte di quest’ultima, di una lettera di convocazione a un’audizione e lo svolgimento di un’audizione sono richiesti al fine della regolarità della procedura seguita in materia di rettifiche finanziarie e fungono da punto di partenza per il computo del termine entro cui la [OSCURATO:PERSONA] deve adottare una decisione con cui essa effettua siffatta rettifica. 88. Orbene, non emerge dai fascicoli forniti alla Corte che, a seguito della comunicazione delle sue conclusioni provvisorie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia convocato la Repubblica federale di Germania a un’audizione o che si sia svolta un’audizione ai sensi dell’articolo 100, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 1083/2006. Per contro, emerge da tali fascicoli che si sono tenute riunioni bilaterali a Bruxelles, rispettivamente l’8 maggio e il 14 settembre 2007, tra la [OSCURATO:PERSONA] e i rappresentanti della Repubblica federale di Germania. 89. Si deve ricordare, a tal riguardo, che trattandosi, nel caso di specie, di decisioni di notevole impatto finanziario, è nell’interesse sia dello Stato membro di cui trattasi sia della [OSCURATO:PERSONA] che il termine della procedura di rettifica finanziaria sia prevedibile, il che presuppone la fissazione di una scadenza prestabilita per l’adozione della decisione finale. Occorre, del pari, rilevare che il superamento del termine previsto per l’adozione di una decisione con cui si è effettuata una rettifica finanziaria non è compatibile con il principio generale di buona amministrazione (sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 88, e Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 88). 90. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non può liberarsi dal suo obbligo di adottare entro la scadenza prestabilita le decisioni con cui essa effettua rettifiche finanziarie omettendo di compiere gli atti che fungono da punto di partenza per il computo di tale termine. 91. In ogni caso, anche supponendo che gli incontri bilaterali che hanno avuto luogo rispettivamente l’8 maggio e il 14 settembre 2007 possano essere assimilati a audizioni, ai sensi dell’articolo 100, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 1083/2006, ai fini del computo dei termini di adozione delle decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] effettua rettifiche finanziarie, si deve constatare che le decisioni controverse sono state adottate, rispettivamente, il 30 e il 29 aprile 2008 e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato il termine impartito all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006. 92. Orbene, emerge dalla giurisprudenza della Corte che l’inosservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto lesivo, come la mancata adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione entro il termine stabilito dal legislatore dell’Unione, costituisce una violazione delle forme sostanziali che spetta al giudice dell’Unione rilevare d’ufficio (v. sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 103; Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 103, e giurisprudenza ivi citata, nonché Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑429/13 P, EU:C:2014:2310, punto 34). 93. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, eccetto casi particolari, quali, segnatamente, quelli previsti dai regolamenti di procedura delle giurisdizioni dell’Unione, il giudice dell’Unione non può fondare la sua decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, anche di ordine pubblico, senza prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni su detto motivo (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 57, nonché UAMI/[OSCURATO:PERSONA], C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punto 54). 94. Per quanto concerne la questione se il termine entro cui dev’essere adottata una decisione di rettifica finanziaria, si deve rilevare che nell’ambito delle cause che hanno dato luogo alle sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156) e Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), che vertevano su questioni di fatto e giuridiche in sostanza identiche, la [OSCURATO:PERSONA] ha già avuto l’occasione di discutere tale questione. Peraltro, nelle predette cause, la Corte aveva chiesto alle parti di concentrare le proprie difese orali su detta questione. 95. Inoltre, tale giurisprudenza è stata, da allora, confermata più volte dalla Corte (v. sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑429/13 P, EU:C:2014:2310, e Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑513/13 P, EU:C:2014:2412). 96. Ne consegue, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente avuto occasione di presentare, nell’ambito di un contraddittorio, i suoi motivi e argomenti relativi alla portata del termine impartito all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006 e, dall’altro, che la giurisprudenza della Corte sull’interpretazione da dare a tale disposizione dev’essere considerata consolidata. 97. Occorre, pertanto, constatare che la presente causa costituisce un caso particolare, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 93 della presente sentenza, e che non vi è luogo di invitare le parti a presentare le proprie osservazioni su tale motivo. 98. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni controverse non attenendosi al termine legale prescritto da un regolamento del Consiglio. 99. Di conseguenza, respingendo i ricorsi proposti dalla Repubblica federale di Germania anziché sanzionare la violazione delle forme sostanziali di cui erano viziate le decisioni controverse, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 100. Le sentenze impugnate devono, pertanto, essere annullate. Sui ricorsi di primo grado 101. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 102. Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sui ricorsi volti all’annullamento delle decisioni controverse proposti dalla Repubblica federale di Germania dinanzi al Tribunale. 103. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, per i motivi enunciati ai punti da 81 a 99 della presente sentenza, le decisioni controverse devono essere annullate per violazione delle forme sostanziali. Sulle spese 104. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. 105. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica federale di Germania è risultata vittoriosa nell’ambito delle impugnazioni e i ricorsi dinanzi al Tribunale sono stati accolti, conformemente alle conclusioni della Repubblica federale di Germania la [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal suddetto Stato membro tanto in primo grado quanto nell’ambito dei procedimenti di impugnazione. 106. In forza dell’articolo 140, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile mutatis mutandis, al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Conformemente a tali disposizioni, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑265/08, EU:T:2012:434) e Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑270/08, EU:T:2012:612) sono annullate. 2) La decisione C(2008) 1690 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 aprile 2008, che riduce il contributo del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso per il programma operativo dell’obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia (Germania) (1994‑1999), conformemente alla decisione C(94) 1939/5 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 agosto 1994, e la decisione C(2008) 1615 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 29 aprile 2008, che riduce il contributo del [OSCURATO:PERSONA] europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con la decisione C(94) 1973 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 agosto 1994, al programma operativo per Berlino‑Est (Germania) rientrante nell’obiettivo n. 1 (1994‑1999), sono annullate. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare le spese della Repubblica federale di Germania e le proprie spese, sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nella presente impugnazione. 4) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2015 — Fons Iuris — Fons Iuris