CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 01991/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte di cassazione che in data 18 ottobre 2023 ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza n. 2586/2022 della Corte d'Appello di Catania. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla falsa percezione di un fatto è manifestamente infondato atteso che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento. (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep.2024, Rv. 286048). Nel caso di specie Verderame deduce non un errore di percezione, ma una vera e propria rivalutazione della decisione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consiFer estensore [OSCURATO:PERSONA]