CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 gennaio scorso, che ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, il gravame da lui proposto avverso la condanna inflittagli dal Tribunale della stessa città per il delitto di evasione. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, perché quella Corte, all'esito della discussione delle parti, avrebbe rinviato il processo per acquisire una sentenza irrevocabile sullo stesso fatto, richiamata dal difensore, e per la decisione, ma, alla successiva udienza, anziché limitarsi alla deliberazione della sentenza, avrebbe nuovamente fatto discutere le parti, in assenza dell'imputato e del suo difensore fiduciario; con l'effetto che il sostituto d'udienza di quest'ultimo, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ignaro di tale precedente sentenza, non avrebbe fatto valere il bis in idem. 2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile, eludendo qualsiasi confronto con le ragioni della decisione impugnata: ovvero con il tema dell'inammissibilità dell'appello per la genericità dei relativi motivi. Il ricorrente, infatti, lamenta la mancata considerazione, da parte dei giudici d'appello, di una questione del tutto diversa - peraltro da lui non devoluta con quel gravame e senza addurre che non sarebbe stato possibile proporla al tempo della presentazione dello stesso - e lo fa sulla base di un chiaro errore di diritto, secondo cui vi sarebbe stata un'inammissibile duplicazione della discussione in appello. In realtà, dalla lettura dei verbali d'udienza - consentita al giudice di legittimità in ragione della natura processuale della questione sottoposta al suo scrutinio - si rileva che la Corte d'appello, avendo ravvisato la necessità di un'integrazione istruttoria all'esito della discussione della difesa, ha rinviato il dibattimento ad una successiva udienza, nella quale la rinnovazione della discussione non soltanto non era vietata, ma era obbligatoria. Essa era imposta, infatti, dal mutato compendio istruttorio e dalla inderogabilità della sequenza procedimentale prevista dagli artt. 523-525, cod. proc. pen., applicabile per indiscutibile simmetria anche al giudizio d'appello, per cui la deliberazione della decisione deve necessariamente intervenire «subito dopo la chiusura del dibattimento», senza, cioè, alcuna soluzione di continuità dell'attività processuale. Non sarebbe stato consentito, dunque, rinviare il processo esclusivamente per la decisione, senza cioè la previa interlocuzione delle parti, anche soltanto eventuale, nella nuova udienza, e non può essere un caso che, nel verbale di quella precedente, non sia presente alcuna indicazione in tal senso. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. ti P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co