CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 28 MAR 2022 sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 luglio 2021 il Tribunale di Treviso, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e indagato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha ridotto il sequestro preventivo - diretto e per equivalente - del 10 giugno 2021, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, al valore di euro 279.080,21. 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che, per costante giurisprudenza, il profitto del reato di cui all'art. 11 cit. doveva individuarsi non già nell'importo delle imposte non pagate, ma piuttosto nella riduzione del patrimonio sul quale il fisco avrebbe avuto diritto di soddisfarsi, in specie pari ad euro 388.621,45, ossia al valore dei beni aziendali oggetto della cessione fraudolenta e idonei a fungere da garanzia all'Amministrazione finanziaria in sede di recupero delle somme evase. In specie invece l'ordinanza aveva identificato il profitto del reato con la parte del valore dei beni concretamente sottratta alla pretesa tributaria. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso, e quindi dell'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione alla censura siccome azionata, deve premettersi che il profitto del delitto di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, è rappresentato dalla somma di denaro (o dalla attività patrimoniale qualunque essa sia) la cui sottrazione all'Erario viene perseguita attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere (Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, Trust, Rv. 265036). In altre parole, il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione e non già con il debito tributario evaso (tant'è che per calcolarlo si procede eventualmente alla decurtazione da detto patrimonio delle somme recuperate dal fisco a seguito delle cessioni di ramo d'azienda e dei versamenti effettuati dall'imputato: Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265843) e consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma (tra le altre, Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019 Lascarache, Rv. 277251; Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754). Tali affermazioni, peraltro, sono coerenti con la struttura di reato di pericolo propria della fattispecie di cui all'art. 11 in esame, in cui il profitto va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il Fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, poiché già la sottrazione in sé integra la condotta di pericolo del bene protetto costituito dall'interesse fiscale dello Stato (cfr. Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013, Abrusci, Rv. 256850). E la ricostruzione relativa al profitto del reato in esame trova conferma nella analisi della natura della fattispecie, costruita, appunto, come reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio ex ante - l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 15133 del 17/11/2017, dep. 2018, Stassi, Rv. 272505, che ha sostenuto la configurabilità del reato anche se il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell'Erario è inferiore alla soglia di punibilità di imposta evasa). Tanto premesso in termini generali, coglie nel segno la censura del Pubblico ministero laddove contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto fondata la censura attinente al quantum, basandosi sull'assunto che il valore complessivo dei beni aziendali ceduti risulterebbe ampiamente superiore all'ammontare del credito erariale, ciò in base al presupposto, come detto erroneo secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il profitto del reato ex art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, si identificherebbe non con l'intero valore dei beni, ma con quella parte di esso che è stata concretamente sottratta all'esecuzione tributaria, facendola coincidere con l'ammontare dell'iscrizione a ruolo dei debiti tributari, pari ad euro 279.080,21. Diversamente, come già sopra evidenziato, l'ammontare del profitto in tesi sequestrabile, nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione e non già con il (solo) debito tributario evaso. 5. Consegue, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al competente Tribunale di Treviso, che si uniformerà al suesteso principio di diritto, per un nuovo esame e le successive eventuali determinazioni. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso competente ai sensi dell'art. 324