CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia adottata dal Tribunale in sede, ha riqualificato la fattispecie originariamente contestatagli nel reato di furto tentato, rideterminandone conseguentemente la pena e confermando nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità della desistenza volontaria, è indeducibile in quanto finalizzato ad ottenere una diversa valutazione dei fatti già posti al vaglio della Corte territoriale, i motivi svolti davanti alla quale vengono invero in questa sede pedissequamente reiterati, in mancanza quindi di effettivo confronto, in termini di critica argomentata, alle osservazioni svolte dal giudice del merito, avendo anzi questa fatto buon uso del principio secondo cui, in tema di desistenza dal delitto, la decisione di interrompere l'azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 24/04/2019, T., Rv. 275647). Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto tanto con il dato normativo in sé quanto con la costante giurisprudenza formatasi in merito, alla stregua dei quali l'applicazione della circostanza prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695). Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali la gravità del fatto e i numerosi precedenti gravanti sull'imputato (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm