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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 40375/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20720/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto; - meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine n. 4 e n. 5 della sentenza impugnata in riferimento al motivo n. 1, con cui si deduce che la detenzione dello stupefacente era per uso esclusivamente personale, nonché la pagina n. 5, con riferimento al motivo n. 2, con cui si censura l'omessa qualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (si vedano le pagine n. 5 e n. 6 della sentenza impugnata in riferimento al motivo n. 3, sulla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e la pagina n. 6, in riferimento al motivo n. 4, relativo all'aumento per la continuazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 novembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20720/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto; - meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le pagine n. 4 e n. 5 della sentenza impugnata in riferimento al motivo n. 1, con cui si deduce che la detenzione dello stupefacente era per uso esclusivamente personale, nonché la pagina n. 5, con riferimento al motivo n. 2, con cui si censura l'omessa qualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (si vedano le pagine n. 5 e n. 6 della sentenza impugnata in riferimento al motivo n. 3, sulla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e la pagina n. 6, in riferimento al motivo n. 4, relativo all'aumento per la continuazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025
Sentenza Cassazione n. 40375/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris