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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 05841/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26583/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso il DECRETO n. 3118/1998 emesso dal TRIBUNALE di BOLZANO il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.In sede di approvazione del rendiconto del fallimento i rappresentanti legali della società fallita proponevano contestazioni al rendiconto predisposto dal curatore, in relazione all’asserita illegittima apprensione al fallimento di un bene iscritto nei registri tavolari e all’asserita titolarità di terzisui beni.

2. Il Tribunale con il provvedimento qui impugnato ha tuttavia dichiarato inammissibili le contestazioni così sollevate perché proposte tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 116, 3 comma, l. fall., termine da considerarsi perentorio.

3. Il decreto, pubblicato il 25/06/2019 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese.

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità dell’unico motivodel ricorso.

I ricorrentihanno proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.

È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti hanno proposto così ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per asserite violazioni di legge e responsabilità del curatore, anche in relazione alla realizzazione del rendiconto oltre 20 anni dall’inizio della procedurae per l’asserita nullità assoluta della procedura di vendita fallimentare di un bene di terzi illegittimamente acquisito alla procedura fallimentare.

Il motivo è inammissibile, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.

Il ricorso risulta proposto, infatti,ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento di approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, stante la tardività e conseguente inammissibilità delle contestazioni.

Il ricorso è inammissibile perché composto da una polivalente e scarsamente comprensibile serie di censure con miscellanea di riferimenti a norme di vario genere e tipologia non rapportati alla ratio decisionale.

Ciò determina una violazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 1 n. 30878-23 e moltissime altre conf.) e rende il ricorso inammissibile anche perché fuori ratio.

L’unica ratio decidendi del provvedimento è incentrata sulla inammissibilità delle contestazioni al rendiconto in quanto fatte il giorno stesso dell’approvazione del conto, stante la soggezione della fattispecie al testo dell’art. 116 l. fall.,come modificato dal d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012.

Avverso tale ratio non risultano formulate specifiche censure.

Il ricorso vadunque dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata difesa degli intimati.

Sussistono, invece, i presupposti per la condanna dei ricorrent i , nella presente sede, ai sensi del comma 4 dell’art. 96, comma 3, c.p.c., come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giu- dizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).

La Corte stima equo fissare in € 2.500 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d .P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26583/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso il DECRETO n. 3118/1998 emesso dal TRIBUNALE di BOLZANO il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.In sede di approvazione del rendiconto del fallimento i rappresentanti legali della società fallita proponevano contestazioni al rendiconto predisposto dal curatore, in relazione all’asserita illegittima apprensione al fallimento di un bene iscritto nei registri tavolari e all’asserita titolarità di terzisui beni. 2. Il Tribunale con il provvedimento qui impugnato ha tuttavia dichiarato inammissibili le contestazioni così sollevate perché proposte tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 116, 3 comma, l. fall., termine da considerarsi perentorio. 3. Il decreto, pubblicato il 25/06/2019 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità dell’unico motivodel ricorso. I ricorrentihanno proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti hanno proposto così ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per asserite violazioni di legge e responsabilità del curatore, anche in relazione alla realizzazione del rendiconto oltre 20 anni dall’inizio della procedurae per l’asserita nullità assoluta della procedura di vendita fallimentare di un bene di terzi illegittimamente acquisito alla procedura fallimentare. Il motivo è inammissibile, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie. Il ricorso risulta proposto, infatti,ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento di approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, stante la tardività e conseguente inammissibilità delle contestazioni. Il ricorso è inammissibile perché composto da una polivalente e scarsamente comprensibile serie di censure con miscellanea di riferimenti a norme di vario genere e tipologia non rapportati alla ratio decisionale. Ciò determina una violazione dell’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 1 n. 30878-23 e moltissime altre conf.) e rende il ricorso inammissibile anche perché fuori ratio. L’unica ratio decidendi del provvedimento è incentrata sulla inammissibilità delle contestazioni al rendiconto in quanto fatte il giorno stesso dell’approvazione del conto, stante la soggezione della fattispecie al testo dell’art. 116 l. fall.,come modificato dal d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012. Avverso tale ratio non risultano formulate specifiche censure. Il ricorso vadunque dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata difesa degli intimati. Sussistono, invece, i presupposti per la condanna dei ricorrent i , nella presente sede, ai sensi del comma 4 dell’art. 96, comma 3, c.p.c., come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giu- dizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023). La Corte stima equo fissare in € 2.500 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d .P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deci
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