CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2019
Cassazione n. 04983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t- ORDINANZA Sui ricorsi riuniti 21953 del 2019 e 22286 del 2019, rispettivamente proposti da: GP (già Soc. [OSCURATO:PERSONA]), in persciria del legale rappresentante pro tempore, e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale fidejussore, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: ;:[OSCURATO:EMAIL] stefa:'o.bertollini©oav.legalmail.it -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]:;;[OSCURATO:PERSONA], in persona della Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e Rischi e del [OSCURATO:PERSONA] di quarto livello, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via Pomezia n. 11„ -conrtroricorrente - avverso la sentenza n. 936/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/03/2019; eictsftfeicorso n. 22286 del 2019)5~ da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in [OSCURATO:PERSONA] G. Banti 34 contro [OSCURATO:PERSONA]:F:[OSCURATO:PERSONA], in persona della Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e Rischi e del [OSCURATO:PERSONA] di quarto livello, rapp.-esentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].P.[OSCURATO:PERSONA] in via Pomezia n. 11, -controricorrente - avverso la sentenza n. 936/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/1:1./2022 da [OSCURATO:PERSONA] RiileVatO che: [OSCURATO:PERSONA] SpA stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA] SpA un contratto di factoring in esecuzione del quale la prima ottenne la cessione dei crediti della seconda previa anticipazione di somme. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni dipendenti dal contratto di factoring, si costituirono quali ldeiussori i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:ti fino all'importo di C 1.950.000,00. Nel corso del rapporto il factor maturò nei confronti della cedente [OSCURATO:SOCIETA] e dei fideiussori un credito di C 1.505 878,12 a tutela del quale agì in via monitoria, chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo. Gli intimati proposero opposizione sollevando varie contestazioni principalmente inerenti la corretta quantificazione del credito e la responsabilità a vario titolo ascritta al factor per non aver diligentemente curatc l'azione di recupero del credito verso il debitore ceduto. [OSCURATO:PERSONA] di Milano rigettò l'opposizione condannando gli opponenti alle spese. La Corte d'Appello di Milano fu adita con due distinti atti di appello, il primo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo da [OSCURATO:PERSONA], con i quali furono sollevate varie censure afferenti alla nullità del contratto di factoring e della collegata rideiussione per usurarietà del tasso di interesse applicato, per errata valutazione delle emergenze probatorie, per errata qualificazione del contratto di factoring quale cessicne pro -so/vendo e non pro -soluto, etc. la Corte d'Appello, con sentenza del 1/3/2019, previa riunione dei due gravami, li ha rigettati entrambi condannando entrambi gli appellanti in solido a rifondere all'appellata [OSCURATO:PERSONA] SpA le spese del grado. Per quanto ancora di interesse in questa sede la pronuncia ha ritenuto la validità del contratto di fideiussione, ha rigettato il motivo di appello relat vo alla pretesa applicazione di interessi usurari, ritenendo che la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole sugli interessi avrebbe comunque presupposto la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, entro il termine delle preclusioni del primo grado del giudizio, mentre la questione era stata formulata soltanto in grado di appello; ha rigettato il motivo di appello relativo ad un preteso comportamento contrario a buona fede del factor ed ha qualificato il contratto quale cessione pro-so/vendo e non pro -soluto, con la conseguente correttezza dell'azione recuperatoria posta in essere dal factor nell'avverata ipotesi di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati; ha infine confermato l'esistenza della prova documentale del credito. Avverso la sentenza e limitatamente al capo della medesima relativa alla rilevabilità d'ufficio degli interessi usurari, la [OSCURATO:SOCIETA]. (già società [OSCURATO:PERSONA] srl) e [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di fideiussore hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, iscritto con il n.r.g. 21953 del 2019. Al ricorso ha resistito [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso. Avverso la stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, iscritto con il n.r.g. 22286 del 2019. Ai ricorso ha resistito [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso. I due :-icorsi sono stati assegnati per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] blico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Considerato che: Preliminarmente, essendo state proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vanno riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c. In p3rticolare, il ricorso n.r.g. 22286 del 2019, quale impugnazione successiva, va riunito a quello n.r.g. 21953 del 2019, in modo che segua un'unica decisione. Si prozede separatamente allo scrutinio dei motivi dei due ricorsi perché solo in parte coincidenti. Sul ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA].Con il primo motivo di ricorso - nullità della sentenza in relazione agli artt. 183-112 c.p.c. 360 nn. 3 e 4 e 5 c.p.c. - i ricorrenti impugnano la sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto che la contestazione del tasso Jsurario fosse stata proposta per la prima volta in grado di appello, quando la questione sarebbe stata, invece, introdotta nel primo grado del giudi2: o a mezzo di una ammissibile emendatio libelli, volta a meglio precisare petitum e causa petendi, con la conseguente rituale formulazione della censura. Con I secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 141E in relazione all'art. 1421 c.c. - i ricorrenti contestano il capo di . sentenza secondo la quale la rilevabilità d'ufficio di una causa di nullità del contratto, nel caso di specie relativa agli interessi usurari, avrebbe comunque presupposto la tempestiva allegazione degli elementi di fatto su cui la nullità troverebbe fondamento, condizione nel caso di specie non assolta dalla parte, con la conseguente inammissibilità della censura. Questa statuizione contrasterebbe con la natura del giudizio di nullità che presuppone la rilevabilità d'ufficio delle relative cause indipendentemente dall'attività assertiva delle parti. Ne conseguirebbe, ad avviso dei ricorenti, che la sentenza andrebbe cessata nella parte n cui ha vincolato il rilevo della nullità agli oneri di allegazione e prova della parte, per contrasto con il principio della rilevabilità d'ufficio di tutte le cause di nullità Il ricD,-so è carente sotto il profilo dell'esposizione del fatto, e dunque è inosservante dell'art. 366 n. 3 c.p.c. prescritto a pena di inammissibilità del rc::orso; il requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la contreversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.5 sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., S.U., n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diril:to che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. PoichE:! il ricorso, nell'esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è Se fosse possibile lo scrutinio dei motivi sulla base di quanto deducono, si dov -ebbe rilevare quanto segue. Sul primo motivo occorre considerare che gli stessi ricorrenti dicono che il primo giudice avrebbe considerato inammissibili le domande ed eccezioni nuove di cui alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori e a tale deduzione non fanno seguire quella di avere appellato sul punto la sentenza di primo grado. Ne segue che la deduzione della erroneità dell'assunto della corte territoriale circa la proposizione, per la prima volta in appello, concerne un'affermazione della corte stessa priva di rilevanza, in quanto quella corte avrebbe dovuto appellare sul punto - giusta quanto dicono i ricorrenti ed emerge dalla sentenza di primo grado nella parte riprodDtta dalla resistente, cui peraltro i ricorrenti non hanno replicato, non avendo depositato memoria - la sentenza di primo grado. Tanto giustificherebbe una mera correzione della motivazione della decisione di appello. Il secondo motivo, una volta corretta la motivazione nel senso indicato, risulta assorbito: è palese che la formazione del giudicato sulla sentenza di or rrio grado risulta decisiva. Tanto si rileva non senza doversi considerare, sebbene ad abundantiam, che resta del tutto inosservato per entrambi i motivi e come deduce la resistente, l'art. 366 n. 6 c.p.c., dato che si omette l'indicazione specifica della comparsa di costituzione dei nuovi difensori. Sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con i primo motivo - eccezione di nullità del contratto di fideiussione - il ricorrente eccepisce la nullità del contratto di fideiussione perché il contratto sarebbe pacificamente conforme allo schema negoziale ABI che la Banca d'Italia ha dichiarato, su parere conforme dell'AGCM, nullo perché contenente clausole in contrasto con la disciplina della concorrenza. Il motivo è infondato perché la nullità della fideiussione, pur essendo rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, è prospel:tata sulla base di una mera eccezione, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che„ a protezione del contraddittorio sulla questione della nullità, esclude che la stessa possa essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, e sulla base di contestazioni di fatto in precedenza mai effettuate. L'intimato sarebbe così costretto a subìre il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali senza poter interloquire sulla questione della nullità (Cass., 3, n. 4175 del 19/2/2020).Con i secondo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione degli artt. :1.418,1421,1815 c.c. e art. 644 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - contraddittorietà della motivazione -motivazione apparente e illogica - violazione del diritto di difesa, abuso del diritto- il ricorrente lamerta che la corte di merito abbia omesso di rilevare il carattere usura-io degli interessi non pronunciandosi neppure sull'exceptio do/i, in presenza della quale anche nei confronti di un contratto autonomo di garanzia viene meno la condizione della inopponibilità delle eccezioni. A sostegno della tesi di usurarietà degli interessi il ricorrente fa riferimento ad un allegato A al ricorso, contenente una consulenza tecnico-contabile, dalla quale si desumerebbe, per l'appunto, un tasso applicato certamente superiore a quello del Teg. Il motivo anzitutto è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto del doc. prodotto come all. A in questa sede, e contenente la pretesa consulenza tecnico-contabile, non si indica se e dove sia stato prodotto nel giudizio di merito così da porre in condizione questa corte di poter scrutinare la censura. Inoltre, anch'esso sconta lo stesso rilievo svolto a proposito del primo motivo del primo ricorso, a proposito della mancata impugnazione della decisione di inammissibilità dei nova in primo grado, anche qui eccepita dalla resistente. Infine il motivo svolge contestazioni fattuali, inammissibili in questa sede. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1955, 1175, 1375 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - erroneo riferimento a supposta collaborazione tra fideiussore e creditore per il recupero del credito dal debitore ceduto - inesist:enza erronea e generica motivazione omessa disamina e applicazione dei principi ex art. 1175 e 1375 c.c. omessa motivazione;il ricorrente denuncia, in via subordinata rispetto all'ipotesi di rigetto dei prinli due motivi di ricorso, "l'erronea interpretazione dei fatti di causa ed il comportamento non conforme a correttezza e buona fede di [OSCURATO:PERSONA]". Il motivo è inammissibile perché non svolge effettivamente una censura in hi re , ma sollecita una rivalutazione della quaestio facti che lo colloca in rea tà al di fuori del paradigma del n. 5 dell'art. 360 c.pc. per come individuato dalle SS.UU. nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 e, peraltro, lo fa evocando atti, riguardo ai quali non ottempera all'art. 366 rh 6 c,.p.c. sotto il profilo della riproduzione diretta o almeno indiretta, ma con precisazione della parte dell'atto corrispondente all'indiretta riprod azione. Condusivamente la Corte, previa riunione del ricorso Rg n. 22286 del 2019 al ricorso Rg n. 21953 del 2019, li dichiara entrambi inammissibili, cori le conseguenziali statuizioni sulle spese, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, di una somma a til:olo di contributo unificato pari a quanto versato per ciascuno dei due ricorsi, se dovuta. P.Q.M. La Corte riunisce il ricorso n. 22286 del 2019 al ricorso n. 21953 del 2019, e li dichiara entrambi inammissibili. Dispone la condanna di ciascuno dei ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 10.000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15 %, in entrambi i casi distratte in favore dei procuratore dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ver