Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15829/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati seguenti: a) istigazione a delinquere, per avere l'imputata apposto una bandiera dell'ISIS ([OSCURATO:PERSONA] of Iraq and Syria), nota organizzazione terroristica, dinanzi agli uffici del Giudice di pace di Sarno, nonché per avere inserito sul proprio profilo Facebook® messaggi di esaltazione della medesima organizzazione, in tal modo pubblicamente incitando a commettere reati (tra il maggio e il dicembre 2016); b) oltraggio a Corpo politico, amministrativo o giudiziario, per avere, tramite i messaggi di cui al capo che precede, offeso l'onore e il prestigio del Governo, del Parlamento e di Amministrazioni territoriali (il 15 dicembre 2016); c) oltraggio a Corpo politico, amministrativo o giudiziario, per avere, imbrattando con scritte oltraggiose e minacciose i muri di edifici pubblici di Sarno, offeso l'onore e il prestigio dei Corpi in imputazione indicati o di loro rappresentanze (il 7 dicembre 2016); d) deturpamento e imbrattamento dei medesimi edifici pubblici, mediante le condotte di cui al capo che precede (in data anteriore e prossima al 7 dicembre 2016); e) resistenza a pubblico ufficiale, per avere ripetutamente minacciato il maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la stazione di Sarno, per opporsi ai dovuti atti di polizia giudiziaria diretti alla sua identificazione (il 14 marzo 2018); f) violenza privata, qualificata in secondo grado come tentata, ai danni del medesimo maresciallo, in relazione a condotte, anche di ostruzione stradale, miranti a deviare la marcia dell'automobile dalla vittima condotta (il 26 gennaio 2018); g) diffamazione ai danni del medesimo maresciallo, attraverso messaggi pubblicati sul profilo InstagramC) e scritte sui muri cittadini di Sarno (in data anteriore e prossima al 15 maggio 2018); h) deturpamento e imbrattamento dei medesimi muri cittadini, mediante le condotte di cui al capo che precede (in data anteriore e prossima al 15 maggio 2018); i) atti persecutori ai danni del maresciallo Moretti, integrati da reiterate condotte moleste e minacciose, capaci di alterare le abitudini di vita della vittima (dal 14 marzo 2018 e in permanenza).

La Corte territoriale riformava la decisione di primo grado in ordine all'entità della pena, ridotta alla misura complessiva finale, comprendente la diminuzione spettante per la scelta del rito abbreviato, di un anno di reclusione e 1.666,66 euro di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], assistita dal suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

In esso sono articolati tre motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio della motivazione.

La Corte di appello non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alla questione dell'effettiva riconducibilità alla ricorrente dell'indirizzo IP (che identifica univocamente ogni dispositivo collegato a una rete informatica, che utilizzi il protocollo di rete Internet), associato al profilo Facebook® tramite il quale i reati di cui ai capi a) e b) sarebbero stati consumati.

La medesima Corte neppure avrebbe argomentato in modo convincente circa l'identificazione dell'imputata, quale persona coincidente con quella ripresa dalle videocamere di sorveglianza ad imbrattare i muri di cui ai capi c) e d).

Meramente apparente sarebbe, infine, l'apparato giustificativo della sentenza impugnata in rapporto ai reati residui.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della legge penale.

Le censure, così rubricate, sono dirette a contestare: - l'idoneità della prova a sorreggere la declaratoria di penale responsabilità relativa al reato sub a), una volta venute meno, per dichiarata inutilizzabilità processuale, le dichiarazioni rese al riguardo dall'interessata nel corso delle indagini; - la configurabilità dello stesso reato sotto il profilo giuridico, perché l'azione posta in atto non risulterebbe dotata di reale forza suggestiva e persuasiva, tale da stimolare altri a delinquere; - l'esistenza del dolo relativo ai reati di cui ai capi b) e c); - l'elemento oggettivo dell'idoneità dell'imbrattamento di cui ai capi d) e h) a suscitare ripugnanza, nonché, di nuovo, l'esistenza del dolo; - gli elementi costitutivi, sotto il profilo storico e giuridico, dei reati residui.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo risulta in parte reiterativo, in parte generico, e nel resto pone questioni che non risultano sollevate nei motivi di appello.

Quanto alla titolarità dei profili sodal networks di causa (Facebook® e Instagram®), strumento unico o concorrente di realizzazione dei reati addebitati ai capi a), b) e g), la sentenza impugnata ha efficacemente replicato alle obiezioni difensive, osservando che l'imputata, al di là dell'utilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, non ha in realtà mai negato la relativa circostanza, e che, in ogni caso, in entrambe le bacheche virtuali apparivano sue fotografie, che permettono la sicura identificazione del soggetto che operava loro tramite.

Altrettanto sicura appare l'identificazione dell'imputata come del soggetto autore delle condotte di deturpamento e imbrattamento di muri ed edifici, che integrano, o concorrono ad integrare, i reati addebitati ai capi c), d), g) e h).

L'identificazione risulta avvenuta, come dalla Corte distrettuale opportunamente ribadito, tramite la diretta visione, ad opera del personale della Polizia di Stato, delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza collocati a presidio delle relative installazioni.

La bontà del riconoscimento non è stata, nel motivo, specificamente revocata in dubbio.

Ogni altra censura, nel motivo riferita ai capi di imputazione già menzionati, è priva di sviluppo argomentativo ed appare meramente enunciativa.

Quanto ai reati di cui ai capo f) e i) - il tentativo di violenza privata e gli atti persecutori - l'appello non metteva in discussione la storicità e la paternità delle corrispondenti condotte materiali, facendo soltanto questione della loro idoneità ad integrare le fattispecie incriminatrici contestate.

La Corte di merito ha sul punto argomentato, ancorché in modo sintetico, senza che il motivo in scrutinio si confronti affatto con il ragionamento giudiziale.

3. Il secondo motivo sviluppa censure che non trovano corrispondenza negli antecedenti motivi di appello, fatta eccezione per le questioni inerenti la paternità dei profili soda! networks e la configurabilità dei reati di cui ai capi f) e i).

Rispetto a tali questioni il motivo replica, di fatto, il precedente.

La Corte di merito si dice certa, per le ragioni esposte, dell'attribuzione all'imputata dei profili social aperti a suo nome.

Essa, inoltre, ravvisa sia il tentativo di violenza privata, ritenendo l'ostruzione stradale di cui al capo f) idonea a coartare la libertà morale del soggetto passivo, ancorché l'intento non sia stato perseguito, sia il reato di atti persecutori, posto che il maresciallo Moretti fu oggetto, tra l'altro, di ripetuti pedinamenti che la costrinsero a modificare le sue abitudini in ordine ai tragitti da seguire in automobile e ai luoghi ove parcheggiare l'autovettura.

L'argomentazione della sentenza impugnata è adeguata e il motivo è sterilmente confutativo.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché la pena base, per il più grave reato di cui al capo a), è stata determinata nella misura di un anno e tre mesi di reclusione, prossima al minimo edittale, pari ad un anno; mentre gli aumenti per la continuazione sono stati estremamente contenuti in ordine a tutti i reati (l'aumento massimo, per la condotta di atti persecutori, è di appena tre mesi).

L'obbligo giudiziale di motivazione risulta, pertanto, adeguatamente soddisfatto dal puntuale richiamo ai criteri espressi dall'art. 133 cod. pen. 5.

Alla conclusiva declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati seguenti: a) istigazione a delinquere, per avere l'imputata apposto una bandiera dell'ISIS ([OSCURATO:PERSONA] of Iraq and Syria), nota organizzazione terroristica, dinanzi agli uffici del Giudice di pace di Sarno, nonché per avere inserito sul proprio profilo Facebook® messaggi di esaltazione della medesima organizzazione, in tal modo pubblicamente incitando a commettere reati (tra il maggio e il dicembre 2016); b) oltraggio a Corpo politico, amministrativo o giudiziario, per avere, tramite i messaggi di cui al capo che precede, offeso l'onore e il prestigio del Governo, del Parlamento e di Amministrazioni territoriali (il 15 dicembre 2016); c) oltraggio a Corpo politico, amministrativo o giudiziario, per avere, imbrattando con scritte oltraggiose e minacciose i muri di edifici pubblici di Sarno, offeso l'onore e il prestigio dei Corpi in imputazione indicati o di loro rappresentanze (il 7 dicembre 2016); d) deturpamento e imbrattamento dei medesimi edifici pubblici, mediante le condotte di cui al capo che precede (in data anteriore e prossima al 7 dicembre 2016); e) resistenza a pubblico ufficiale, per avere ripetutamente minacciato il maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la stazione di Sarno, per opporsi ai dovuti atti di polizia giudiziaria diretti alla sua identificazione (il 14 marzo 2018); f) violenza privata, qualificata in secondo grado come tentata, ai danni del medesimo maresciallo, in relazione a condotte, anche di ostruzione stradale, miranti a deviare la marcia dell'automobile dalla vittima condotta (il 26 gennaio 2018); g) diffamazione ai danni del medesimo maresciallo, attraverso messaggi pubblicati sul profilo InstagramC) e scritte sui muri cittadini di Sarno (in data anteriore e prossima al 15 maggio 2018); h) deturpamento e imbrattamento dei medesimi muri cittadini, mediante le condotte di cui al capo che precede (in data anteriore e prossima al 15 maggio 2018); i) atti persecutori ai danni del maresciallo Moretti, integrati da reiterate condotte moleste e minacciose, capaci di alterare le abitudini di vita della vittima (dal 14 marzo 2018 e in permanenza). La Corte territoriale riformava la decisione di primo grado in ordine all'entità della pena, ridotta alla misura complessiva finale, comprendente la diminuzione spettante per la scelta del rito abbreviato, di un anno di reclusione e 1.666,66 euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], assistita dal suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. In esso sono articolati tre motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio della motivazione. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alla questione dell'effettiva riconducibilità alla ricorrente dell'indirizzo IP (che identifica univocamente ogni dispositivo collegato a una rete informatica, che utilizzi il protocollo di rete Internet), associato al profilo Facebook® tramite il quale i reati di cui ai capi a) e b) sarebbero stati consumati. La medesima Corte neppure avrebbe argomentato in modo convincente circa l'identificazione dell'imputata, quale persona coincidente con quella ripresa dalle videocamere di sorveglianza ad imbrattare i muri di cui ai capi c) e d). Meramente apparente sarebbe, infine, l'apparato giustificativo della sentenza impugnata in rapporto ai reati residui. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della legge penale. Le censure, così rubricate, sono dirette a contestare: - l'idoneità della prova a sorreggere la declaratoria di penale responsabilità relativa al reato sub a), una volta venute meno, per dichiarata inutilizzabilità processuale, le dichiarazioni rese al riguardo dall'interessata nel corso delle indagini; - la configurabilità dello stesso reato sotto il profilo giuridico, perché l'azione posta in atto non risulterebbe dotata di reale forza suggestiva e persuasiva, tale da stimolare altri a delinquere; - l'esistenza del dolo relativo ai reati di cui ai capi b) e c); - l'elemento oggettivo dell'idoneità dell'imbrattamento di cui ai capi d) e h) a suscitare ripugnanza, nonché, di nuovo, l'esistenza del dolo; - gli elementi costitutivi, sotto il profilo storico e giuridico, dei reati residui. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo risulta in parte reiterativo, in parte generico, e nel resto pone questioni che non risultano sollevate nei motivi di appello. Quanto alla titolarità dei profili sodal networks di causa (Facebook® e Instagram®), strumento unico o concorrente di realizzazione dei reati addebitati ai capi a), b) e g), la sentenza impugnata ha efficacemente replicato alle obiezioni difensive, osservando che l'imputata, al di là dell'utilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, non ha in realtà mai negato la relativa circostanza, e che, in ogni caso, in entrambe le bacheche virtuali apparivano sue fotografie, che permettono la sicura identificazione del soggetto che operava loro tramite. Altrettanto sicura appare l'identificazione dell'imputata come del soggetto autore delle condotte di deturpamento e imbrattamento di muri ed edifici, che integrano, o concorrono ad integrare, i reati addebitati ai capi c), d), g) e h). L'identificazione risulta avvenuta, come dalla Corte distrettuale opportunamente ribadito, tramite la diretta visione, ad opera del personale della Polizia di Stato, delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza collocati a presidio delle relative installazioni. La bontà del riconoscimento non è stata, nel motivo, specificamente revocata in dubbio. Ogni altra censura, nel motivo riferita ai capi di imputazione già menzionati, è priva di sviluppo argomentativo ed appare meramente enunciativa. Quanto ai reati di cui ai capo f) e i) - il tentativo di violenza privata e gli atti persecutori - l'appello non metteva in discussione la storicità e la paternità delle corrispondenti condotte materiali, facendo soltanto questione della loro idoneità ad integrare le fattispecie incriminatrici contestate. La Corte di merito ha sul punto argomentato, ancorché in modo sintetico, senza che il motivo in scrutinio si confronti affatto con il ragionamento giudiziale. 3. Il secondo motivo sviluppa censure che non trovano corrispondenza negli antecedenti motivi di appello, fatta eccezione per le questioni inerenti la paternità dei profili soda! networks e la configurabilità dei reati di cui ai capi f) e i). Rispetto a tali questioni il motivo replica, di fatto, il precedente. La Corte di merito si dice certa, per le ragioni esposte, dell'attribuzione all'imputata dei profili social aperti a suo nome. Essa, inoltre, ravvisa sia il tentativo di violenza privata, ritenendo l'ostruzione stradale di cui al capo f) idonea a coartare la libertà morale del soggetto passivo, ancorché l'intento non sia stato perseguito, sia il reato di atti persecutori, posto che il maresciallo Moretti fu oggetto, tra l'altro, di ripetuti pedinamenti che la costrinsero a modificare le sue abitudini in ordine ai tragitti da seguire in automobile e ai luoghi ove parcheggiare l'autovettura. L'argomentazione della sentenza impugnata è adeguata e il motivo è sterilmente confutativo. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché la pena base, per il più grave reato di cui al capo a), è stata determinata nella misura di un anno e tre mesi di reclusione, prossima al minimo edittale, pari ad un anno; mentre gli aumenti per la continuazione sono stati estremamente contenuti in ordine a tutti i reati (l'aumento massimo, per la condotta di atti persecutori, è di appena tre mesi). L'obbligo giudiziale di motivazione risulta, pertanto, adeguatamente soddisfatto dal puntuale richiamo ai criteri espressi dall'art. 133 cod. pen. 5. Alla conclusiva declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 15829/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris