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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08238/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di Appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al giudice civile. udite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato e depositato comparsa conclusionale e nota spese. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 aprile 2025 con cui la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 01 febbraio 2022, dal Tribunale di Modena, ha dichiarato la sopravvenuta prescrizione del reato di truffa aggravata di cui al capo B) e confermato le statuizioni civili disposte dal primo giudice.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 115-bis e 578 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento della responsabilità civile secondo il criterio probatorio proprio del giudizio civile.

La Corte territoriale, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, avrebbe applicato il parametro probatorio penalistico dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, anziché quello civilistico del “più probabile che non” con conseguente violazione dell’art. 578 cod. proc. pen.

La motivazione, infatti, impiegherebbe espressioni idonee a evocare un’affermazione di colpevolezza in assenza di una sentenza penale definitiva, in violazione del principio di presunzione di innocenza sancito dall’art. 115-bis cod. proc. pen., principio ritenuto applicabile anche alle statuizioni civili conseguenti alla declaratoria di prescrizione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La difesa sostiene che l’apparato motivazionale, al contrario, avrebbe dovuto essere interamente improntato a criteri civilistici, circoscrivendo il sindacato all’accertamento della responsabilità extracontrattuale secondo i relativi parametri normativi, senza richiamare profili di responsabilità penale del ricorrente.

La condanna al risarcimento del danno sarebbe, pertanto, fondata esclusivamente sulla ritenuta assenza dei presupposti per una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., senza un positivo accertamento dell’illecito aquiliano.

3. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina dei motivi di appello e alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito civile.

La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito civile, limitandosi a confermare le statuizioni risarcitorie senza un autonomo e compiuto percorso argomentativo e senza una effettiva valutazione delle specifiche doglianze formulate con l’atto di appello.

Il ricorrente assume, in particolare, che i giudici di appello non si sarebbero confrontati con le censure inerenti all’omessa valutazione di prove testimoniali ritenute decisive ai fini dell’esclusione della responsabilità civile, con specifico riguardo all’accertamento - secondo il criterio del “più probabile che non” - dell’elemento psicologico e del nesso causale tra condotte ed evento lesivo.

In particolare, la difesa deduce l’omessa considerazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], manager della società [OSCURATO:SOCIETA]., il quale avrebbe attestato l’esistenza di un rapporto contrattuale regolare e consolidato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la predetta società, confermando la realtà delle operazioni commerciali sottese alle fatture contestate come inesistenti al [OSCURATO:PERSONA] e riferendo del successivo pagamento delle stesse nella misura del 50% in forza di un accordo transattivo, circostanza che, ad avviso della difesa, escluderebbe la natura fittizia dei documenti.

Analogamente, la Corte territoriale avrebbe trascurato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’ufficio contabile della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo cui l’emissione di fatture pro- forma anticipate presso istituti di credito costituiva una prassi consolidata, mai oggetto di rilievi da parte delle banche in ordine alla mancata corrispondenza tra gli importi incassati e i numeri delle fatture anticipate.

Ulteriore omissione motivazionale viene ravvisata con riguardo alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito che, pur mettendo a disposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. la liquidità correlata alle fatture anticipate, gli istituti di credito non procedevano all’effettivo accredito delle somme sui conti societari.

Secondo la prospettazione difensiva, una corretta valutazione di tali emergenze probatorie avrebbe imposto una pronuncia assolutoria, in ragione della comprovata assenza di condotte fraudolente, dell’effettività dei rapporti commerciali e della consapevolezza degli istituti bancari circa le modalità operative della società facente capo al [OSCURATO:PERSONA]; ne deriverebbe che i giudici di merito, a fronte di un compendio istruttorio ritenuto insufficiente e contraddittorio, avrebbero dovuto emettere sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen. anziché dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.

4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, deduce violazione dell’art. 622 cod. proc. pen. conseguente al mancato rinvio del procedimento al giudice civile competente per valore in grado di appello.

La carenza di elementi probatori idonei a far ritenere sussistente la responsabilità civile del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti al giudice civile per le determinazioni di competenza.

5. Con motivi aggiunti depositati in data 06 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato le doglianze già formulate.

5.1. In particolare, con il primo, il secondo e il quarto motivo aggiunto, la difesa ha ribadito le censure poste a fondamento dei tre motivi dell’originario ricorso per cassazione, insistendo nelle medesime argomentazioni.

5.2. Con il quarto motivo aggiunto è stata dedotta violazione degli artt. 1227 e 1176 cod. civ. nonché vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione del concorso colposo dell’ente creditore nella produzione del danno ai fini dell’accertamento dell’illecito civile.

Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di appello avrebbero erroneamente escluso che la condotta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fosse concausa dell’evento dannoso, qualificandola quale mera vittima della condotta fraudolenta del [OSCURATO:PERSONA].

Dalle testimonianze non esaminate dalla Corte territoriale emergerebbe, invece, una condotta negligente dell’istituto bancario, consistita nel mancato controllo sulle modalità di emissione e anticipazione delle fatture adottate dalla [OSCURATO:SOCIETA].; l’omesso esercizio di adeguati poteri di vigilanza, da parte di un operatore professionale qualificato, integrerebbe – ad avviso della difesa – un concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.

Si sostiene, infine, che un accertamento condotto secondo i criteri probatori civilistici avrebbe consentito di individuare l’effettivo apporto causale dell’istituto bancario nella produzione del danno, con conseguente riduzione, se non esclusione, dell’obbligo risarcitorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1. Il primo ed il terzo motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro strettamente connesse, sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale si è attenuta ai principi che regolano il rapporto tra l’accertamento penale e la decisione sulle statuizioni civili in presenza di una causa estintiva del reato, facendo corretta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Il percorso motivazionale si conforma, in particolare, al consolidato principio di diritto secondo cui, in presenza di una causa estintiva, il giudice è tenuto a verificare in via prioritaria la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito; solo allorché tale verifica dia esito negativo, egli può limitarsi a dichiarare l’estinzione del reato e procedere, ai fini delle statuizioni civili, all’accertamento della sussistenza di un fatto illecito produttivo di danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., secondo il criterio del “più probabile che non”.

In base a tale regola, il giudice di merito è chiamato, in primo luogo, a espungere dal novero delle ipotesi ricostruttive quelle meno plausibili; quindi a esaminare le alternative rimaste, ritenute maggiormente verosimili; infine a selezionare, mediante un ragionamento inferenziale fondato su elementi indiziari dotati di adeguata consistenza, l’ipotesi che abbia ricevuto il più elevato grado di conferma fattuale, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr.

Cassazione Civile, Sez.

U, n. 576 del 11/01/2008; Sez. 3, n. 21530 del 27/07/2021; Sez. 3, n. 34027 del 18/11/2022).

Nel caso di specie, la Corte distrettuale non si è limitata a prendere atto della maturata prescrizione e a confermare le statuizioni civili applicando la regola processual-civilistica del “più probabile che non”.

Essa ha, invece, fatto corretta applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen., secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01), procedendo a una compiuta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato, non soltanto ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., ma anche alla luce della regola di giudizio di cui all’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., ossia secondo il canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.

I giudici di appello hanno, pertanto, correttamente esperito la preliminare verifica circa la possibilità di pervenire a una pronuncia liberatoria nel merito, applicando la regola probatoria propria del processo penale.

Tale scrutinio – che costituisce passaggio logicamente e giuridicamente indefettibile anche in presenza di una causa estintiva – è stato svolto in modo espresso, non apparente né meramente assertivo, con argomentazioni idonee a escludere la ricorrenza delle condizioni per l’assoluzione.

Accertata l’insussistenza dei presupposti per una decisione liberatoria e rilevata unicamente la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, la Corte territoriale ha correttamente circoscritto l’oggetto del proprio esame alle statuizioni civili, applicando la diversa regola probatoria che governa il giudizio risarcitorio, informata al criterio della preponderanza dell’evidenza.

Ne risulta un apparato motivazionale completo e coerente, che ha analiticamente vagliato il compendio probatorio e le deduzioni difensive, pervenendo – all’esito di un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici – dapprima all’esclusione delle condizioni per l’assoluzione nel merito e, quindi, all’affermazione della riconducibilità del danno ingiusto patito dalla parte civile alle condotte del [OSCURATO:PERSONA].

Deve pertanto escludersi, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, che il giudice di secondo grado abbia ecceduto i limiti del sindacato consentitogli ovvero compiuto valutazioni precluse dall’intervenuta estinzione del reato.

2. Il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la mancata pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., è aspecifico e non consentito in sede di legittimità.

Il ricorrente non si confronta con i principi sopra esposti e, pur non rinunciando alla prescrizione, richiede una valutazione sulla tenuta logica della motivazione a base del giudizio di responsabilità che implica un confronto effettivo con le argomentazioni dei giudici di merito e, quindi, un apprezzamento pieno sui rilievi, anche in rito, formulati con l'atto di appello.

2.1. A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, i giudici di appello hannovalutato e confutato le argomentazioni difensive nonché dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti a ritenere che le condotte poste in essere dal Parodiabbiano provocato un danno ingiusto alla persona offesa ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e del principio civilistico del “più probabile che non”.

La Corte territoriale, con iter motivazionale immune da aporie logiche e da vizi di diritto nonché pienamente coerente con il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio, ha puntualmente individuato e criticamente scrutinato gli elementi fattuali e inferenziali idonei a fondare l’affermazione di responsabilità civile del ricorrente, dando conto delle ragioni per le quali le condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] – consistite nella emissione di fatture per operazioni inesistenti, strumentalmente finalizzate a indurre gli istituti di credito a concedere anticipazioni di rilevanti somme di denaro sui conti correnti della società [OSCURATO:SOCIETA]., mediante l’apertura e l’utilizzo di fidi di diverso ammontare – abbiano determinato un ingiusto depauperamento patrimoniale in danno dell’istituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, i giudici di merito hanno evidenziato come l’erogazione dei fidi bancari fosse stata direttamente sollecitata e ottenuta sulla base della documentazione contabile artefatta prodotta dal [OSCURATO:PERSONA], la quale attestava crediti in realtà insussistenti.

Tale artificiosa rappresentazione della situazione economico-finanziaria della società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva indotto l’istituto di credito ad anticipare somme che, in difetto di veridicità delle fatture, non potevano essere ottenute da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha, altresì, chiarito, con argomentazione lineare e congrua, che il danno patrimoniale si è concretizzato nel mancato rientro delle somme anticipate, atteso che i clienti della società [OSCURATO:SOCIETA]., interpellati per il pagamento, disconoscevano l’esistenza dei crediti azionati ovvero attestavano che le fatture emesse dal [OSCURATO:PERSONA] non risultavano annotate nelle rispettive scritture contabili, con conseguente inesigibilità delle poste creditorie poste a fondamento delle richieste di anticipazione (cfr. pagg. 6-8 della sentenza impugnata).

L’apparato motivazionale, in conclusine, si connota per completezza, coerenza interna e adeguata correlazione alle risultanze istruttorie, risolvendosi le doglianze del ricorrente in una inammissibile sollecitazione a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.

2.2. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con le articolate argomentazioni con cui i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti i presupposti per una dichiarazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello, con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.

3. Deve essere, infine, evidenziato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti depositati dalla difesa del ricorrente in data 06 novembre 2025.

Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuoviatteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

Il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di Appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al giudice civile. udite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato e depositato comparsa conclusionale e nota spese. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 aprile 2025 con cui la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 01 febbraio 2022, dal Tribunale di Modena, ha dichiarato la sopravvenuta prescrizione del reato di truffa aggravata di cui al capo B) e confermato le statuizioni civili disposte dal primo giudice. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 115-bis e 578 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento della responsabilità civile secondo il criterio probatorio proprio del giudizio civile. La Corte territoriale, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, avrebbe applicato il parametro probatorio penalistico dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, anziché quello civilistico del “più probabile che non” con conseguente violazione dell’art. 578 cod. proc. pen. La motivazione, infatti, impiegherebbe espressioni idonee a evocare un’affermazione di colpevolezza in assenza di una sentenza penale definitiva, in violazione del principio di presunzione di innocenza sancito dall’art. 115-bis cod. proc. pen., principio ritenuto applicabile anche alle statuizioni civili conseguenti alla declaratoria di prescrizione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La difesa sostiene che l’apparato motivazionale, al contrario, avrebbe dovuto essere interamente improntato a criteri civilistici, circoscrivendo il sindacato all’accertamento della responsabilità extracontrattuale secondo i relativi parametri normativi, senza richiamare profili di responsabilità penale del ricorrente. La condanna al risarcimento del danno sarebbe, pertanto, fondata esclusivamente sulla ritenuta assenza dei presupposti per una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., senza un positivo accertamento dell’illecito aquiliano. 3. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina dei motivi di appello e alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito civile. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito civile, limitandosi a confermare le statuizioni risarcitorie senza un autonomo e compiuto percorso argomentativo e senza una effettiva valutazione delle specifiche doglianze formulate con l’atto di appello. Il ricorrente assume, in particolare, che i giudici di appello non si sarebbero confrontati con le censure inerenti all’omessa valutazione di prove testimoniali ritenute decisive ai fini dell’esclusione della responsabilità civile, con specifico riguardo all’accertamento - secondo il criterio del “più probabile che non” - dell’elemento psicologico e del nesso causale tra condotte ed evento lesivo. In particolare, la difesa deduce l’omessa considerazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], manager della società [OSCURATO:SOCIETA]., il quale avrebbe attestato l’esistenza di un rapporto contrattuale regolare e consolidato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la predetta società, confermando la realtà delle operazioni commerciali sottese alle fatture contestate come inesistenti al [OSCURATO:PERSONA] e riferendo del successivo pagamento delle stesse nella misura del 50% in forza di un accordo transattivo, circostanza che, ad avviso della difesa, escluderebbe la natura fittizia dei documenti. Analogamente, la Corte territoriale avrebbe trascurato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’ufficio contabile della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo cui l’emissione di fatture pro- forma anticipate presso istituti di credito costituiva una prassi consolidata, mai oggetto di rilievi da parte delle banche in ordine alla mancata corrispondenza tra gli importi incassati e i numeri delle fatture anticipate. Ulteriore omissione motivazionale viene ravvisata con riguardo alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito che, pur mettendo a disposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. la liquidità correlata alle fatture anticipate, gli istituti di credito non procedevano all’effettivo accredito delle somme sui conti societari. Secondo la prospettazione difensiva, una corretta valutazione di tali emergenze probatorie avrebbe imposto una pronuncia assolutoria, in ragione della comprovata assenza di condotte fraudolente, dell’effettività dei rapporti commerciali e della consapevolezza degli istituti bancari circa le modalità operative della società facente capo al [OSCURATO:PERSONA]; ne deriverebbe che i giudici di merito, a fronte di un compendio istruttorio ritenuto insufficiente e contraddittorio, avrebbero dovuto emettere sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen. anziché dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, deduce violazione dell’art. 622 cod. proc. pen. conseguente al mancato rinvio del procedimento al giudice civile competente per valore in grado di appello. La carenza di elementi probatori idonei a far ritenere sussistente la responsabilità civile del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti al giudice civile per le determinazioni di competenza. 5. Con motivi aggiunti depositati in data 06 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato le doglianze già formulate. 5.1. In particolare, con il primo, il secondo e il quarto motivo aggiunto, la difesa ha ribadito le censure poste a fondamento dei tre motivi dell’originario ricorso per cassazione, insistendo nelle medesime argomentazioni. 5.2. Con il quarto motivo aggiunto è stata dedotta violazione degli artt. 1227 e 1176 cod. civ. nonché vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione del concorso colposo dell’ente creditore nella produzione del danno ai fini dell’accertamento dell’illecito civile. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di appello avrebbero erroneamente escluso che la condotta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fosse concausa dell’evento dannoso, qualificandola quale mera vittima della condotta fraudolenta del [OSCURATO:PERSONA]. Dalle testimonianze non esaminate dalla Corte territoriale emergerebbe, invece, una condotta negligente dell’istituto bancario, consistita nel mancato controllo sulle modalità di emissione e anticipazione delle fatture adottate dalla [OSCURATO:SOCIETA].; l’omesso esercizio di adeguati poteri di vigilanza, da parte di un operatore professionale qualificato, integrerebbe – ad avviso della difesa – un concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. Si sostiene, infine, che un accertamento condotto secondo i criteri probatori civilistici avrebbe consentito di individuare l’effettivo apporto causale dell’istituto bancario nella produzione del danno, con conseguente riduzione, se non esclusione, dell’obbligo risarcitorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo ed il terzo motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro strettamente connesse, sono manifestamente infondati. La Corte territoriale si è attenuta ai principi che regolano il rapporto tra l’accertamento penale e la decisione sulle statuizioni civili in presenza di una causa estintiva del reato, facendo corretta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Il percorso motivazionale si conforma, in particolare, al consolidato principio di diritto secondo cui, in presenza di una causa estintiva, il giudice è tenuto a verificare in via prioritaria la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito; solo allorché tale verifica dia esito negativo, egli può limitarsi a dichiarare l’estinzione del reato e procedere, ai fini delle statuizioni civili, all’accertamento della sussistenza di un fatto illecito produttivo di danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., secondo il criterio del “più probabile che non”. In base a tale regola, il giudice di merito è chiamato, in primo luogo, a espungere dal novero delle ipotesi ricostruttive quelle meno plausibili; quindi a esaminare le alternative rimaste, ritenute maggiormente verosimili; infine a selezionare, mediante un ragionamento inferenziale fondato su elementi indiziari dotati di adeguata consistenza, l’ipotesi che abbia ricevuto il più elevato grado di conferma fattuale, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr. Cassazione Civile, Sez. U, n. 576 del 11/01/2008; Sez. 3, n. 21530 del 27/07/2021; Sez. 3, n. 34027 del 18/11/2022). Nel caso di specie, la Corte distrettuale non si è limitata a prendere atto della maturata prescrizione e a confermare le statuizioni civili applicando la regola processual-civilistica del “più probabile che non”. Essa ha, invece, fatto corretta applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen., secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01), procedendo a una compiuta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato, non soltanto ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., ma anche alla luce della regola di giudizio di cui all’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., ossia secondo il canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. I giudici di appello hanno, pertanto, correttamente esperito la preliminare verifica circa la possibilità di pervenire a una pronuncia liberatoria nel merito, applicando la regola probatoria propria del processo penale. Tale scrutinio – che costituisce passaggio logicamente e giuridicamente indefettibile anche in presenza di una causa estintiva – è stato svolto in modo espresso, non apparente né meramente assertivo, con argomentazioni idonee a escludere la ricorrenza delle condizioni per l’assoluzione. Accertata l’insussistenza dei presupposti per una decisione liberatoria e rilevata unicamente la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, la Corte territoriale ha correttamente circoscritto l’oggetto del proprio esame alle statuizioni civili, applicando la diversa regola probatoria che governa il giudizio risarcitorio, informata al criterio della preponderanza dell’evidenza. Ne risulta un apparato motivazionale completo e coerente, che ha analiticamente vagliato il compendio probatorio e le deduzioni difensive, pervenendo – all’esito di un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici – dapprima all’esclusione delle condizioni per l’assoluzione nel merito e, quindi, all’affermazione della riconducibilità del danno ingiusto patito dalla parte civile alle condotte del [OSCURATO:PERSONA]. Deve pertanto escludersi, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, che il giudice di secondo grado abbia ecceduto i limiti del sindacato consentitogli ovvero compiuto valutazioni precluse dall’intervenuta estinzione del reato. 2. Il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la mancata pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente non si confronta con i principi sopra esposti e, pur non rinunciando alla prescrizione, richiede una valutazione sulla tenuta logica della motivazione a base del giudizio di responsabilità che implica un confronto effettivo con le argomentazioni dei giudici di merito e, quindi, un apprezzamento pieno sui rilievi, anche in rito, formulati con l'atto di appello. 2.1. A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, i giudici di appello hannovalutato e confutato le argomentazioni difensive nonché dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti a ritenere che le condotte poste in essere dal Parodiabbiano provocato un danno ingiusto alla persona offesa ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e del principio civilistico del “più probabile che non”. La Corte territoriale, con iter motivazionale immune da aporie logiche e da vizi di diritto nonché pienamente coerente con il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio, ha puntualmente individuato e criticamente scrutinato gli elementi fattuali e inferenziali idonei a fondare l’affermazione di responsabilità civile del ricorrente, dando conto delle ragioni per le quali le condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] – consistite nella emissione di fatture per operazioni inesistenti, strumentalmente finalizzate a indurre gli istituti di credito a concedere anticipazioni di rilevanti somme di denaro sui conti correnti della società [OSCURATO:SOCIETA]., mediante l’apertura e l’utilizzo di fidi di diverso ammontare – abbiano determinato un ingiusto depauperamento patrimoniale in danno dell’istituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, i giudici di merito hanno evidenziato come l’erogazione dei fidi bancari fosse stata direttamente sollecitata e ottenuta sulla base della documentazione contabile artefatta prodotta dal [OSCURATO:PERSONA], la quale attestava crediti in realtà insussistenti. Tale artificiosa rappresentazione della situazione economico-finanziaria della società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva indotto l’istituto di credito ad anticipare somme che, in difetto di veridicità delle fatture, non potevano essere ottenute da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha, altresì, chiarito, con argomentazione lineare e congrua, che il danno patrimoniale si è concretizzato nel mancato rientro delle somme anticipate, atteso che i clienti della società [OSCURATO:SOCIETA]., interpellati per il pagamento, disconoscevano l’esistenza dei crediti azionati ovvero attestavano che le fatture emesse dal [OSCURATO:PERSONA] non risultavano annotate nelle rispettive scritture contabili, con conseguente inesigibilità delle poste creditorie poste a fondamento delle richieste di anticipazione (cfr. pagg. 6-8 della sentenza impugnata). L’apparato motivazionale, in conclusine, si connota per completezza, coerenza interna e adeguata correlazione alle risultanze istruttorie, risolvendosi le doglianze del ricorrente in una inammissibile sollecitazione a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. 2.2. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con le articolate argomentazioni con cui i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti i presupposti per una dichiarazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello, con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 3. Deve essere, infine, evidenziato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti depositati dalla difesa del ricorrente in data 06 novembre 2025. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuoviatteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. Il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Sentenza Cassazione n. 08238/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris