CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 28813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di PALERMO, [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per la contraddittorietà della motivazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza tesa a ottenere il riconoscimento dell'inefficacia, per decorrenza dei termini di fase, della custodia cautelare in carcere in applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e in virtù di una precedente ordinanza cautelare emessa, in relazione ad altre fattispecie di reato, in procedimento diverso ma pendente innanzi alla medesima Autorità giudiziaria. 2. Il Tribunale, ricostruiti i fatti processuali e in considerazione delle prospettazioni difensive, ha in particolare escluso la sussistenza dei presupposti della «retrodatazione» dell'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, il 6 dicembre 2022, con riferimento a fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritte all'incolpato come commesse il 15 gennaio 2019 nonché in epoca anteriore e prossima al 15 gennaio e al 15 febbraio del medesimo anno. L'operatività dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. è stata invece invocata dalla difesa, anche in appello, in relazione alla precedente ordinanza emessa del G.i.p. del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021 (eseguita il giorno successivo) in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Avverso l'ordinanza d'appello l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio motivazionale cumulativo. Per il ricorrente, il Tribunale correttamente ritenuto diversi i procedimenti (pendenti innanzi alla medesima Autorità) nonché insussistenti ipotesi di connessione tra i reati sottesi alle due misure cautelari, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c), limitatamente alla connessione teleologica. Il giudice di merito avrebbe altresì correttamente ritenuto la desumibilità dagli atti, dei fatti di cui alla seconda ordinanza, antecedentemente all'adozione della prima misura, in ragione dell'informativa finale depositata (il 28 aprile 2019) nel procedimento in seno al quale è stata emessa la seconda misura cautelare. Nonostante ciò, conclude sul punto il ricorrente, in violazione del disposto di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità anche in considerazione di plurimi interventi della Consulta, il Tribunale, peraltro con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, avrebbe ritenuto non operante nella specie la retrodatazione escludendo che la separazione dei procedimenti (sin dall'origine) fosse il frutto di una scelta del Pubblico Ministero. Tale ultimo requisito, cioè l'elemento negativo della fattispecie integrante la retrodatazione costituito dall'assenza di una scelta di separare i procedimenti, per il ricorrente sarebbe stato arbitrariamente richiamato dall'ordinanza impugnata, contrariamente quindi ai principi governanti la materia. Esso sarebbe stato comunque dedotto in termini manifestamente illogici e contraddittori dal mero dato dell'esecuzione delle attività d'indagine, confluite nei due diversi procedimenti e sottese alle due diverse misure cautelari, da parte di differenti organi di polizia giudiziaria. Ciò anche in considerazione della circostanza per cui, comunque, alla base della seconda misura, come avrebbe ritenuto lo stesso Tribunale, si sarebbe posta l'informativa finale depositata (il 28 aprile 2019), in seno al relativo procedimento, antecedentemente all'adozione della prima ordinanza cautelare. 4. La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. Le questioni di cui al motivo di ricorso inerisconoikistituto della c.d. «retrodatazione», contemplato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., così come letto dalla Consulta e interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nei termini, che si intendono ribadire, di recente ricostruiti da Sez. 4, n. 21075 del 13704/2022, Caldarola (in motivazione). 2.1. L'istituto in esame consiste nel «riallineamento» tra misure cautelari tte-rvut,fwmut, che, pur dovendo essere coeve, sono state separatamente adottate atmg uno «slittamento all'indietro» della data di esecuzione del provvedimento cautelare successivo fino alla data di esecuzione di quello iniziale. Ciò in adesione alle prospettazioni provenienti tanto dalla più attenta dottrina quanto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione), da ritenersi corrette e condivisibili in quanto tali da considerare le varie ipotesi applicative dell'istituto che vanno ben oltre quella caratterizzata dalla medesimezza del fatto di cui alle diverse misure cautelari. 2.2. Quando nei confronti di un soggetto sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la «retrodatazione» opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. I casi di connessione rilevanti a fini della retrodatazione sono, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., solo quelli di concorso formale di reati, di reato continuato e nesso teleologico tra reati commessi per eseguire gli altri, previsti dall'art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del Pubblico Ministero (come ricordato di recente da Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione, all'esito di una dettagliata ricostruzione dell'evoluzione normativa dell'istituto e alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in tema di «contestazioni a catena»). Ne consegue che la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi testé indicate (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058). Qualora invece si tratti di procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione della seconda ordinanza non potrebbe operare in mancanza dell'effettiva sussistenza dell'invocata connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari. Nei termini di cui innanzi si esprimono difatti le citate Sezioni Unite n. 23166 del 2020 le quali, richiamando le precedenti Sezioni Unite «Librato» (sentenza n. 14335 del 2007), osservano puntualmente che «la diversità delle autorità giudiziarie procedenti indica una diversità di competenza, e fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza dei provvedimenti cautelari non è il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura. Se la competenza appartiene a giudici diversi, il primo non ha ragione di disporre una misura cautelare per fatti di competenza del secondo, anche perché, a norma dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., il giudice incompetente è tenuto a disporre la misura cautelare nel solo caso in cui "sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art.274 c.p.p.", e questa urgenza manca se il giudice riesce a soddisfare le esigenze cautelari disponendo la misura per i fatti di propria competenza». Tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, in motivazione), quanto la «desumibilità dagli atti» del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829) costituiscono quaestiones facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (ex plurimis, Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione). Occorre aggiungere infine che, a seguito della pronuncia resa da Corte cost., sent. n. 233 del 2011, l'istituto della retrodatazione è applicabile anche nel caso in cui, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, emessa anteriormente all'adozione della seconda misura cautelare, il cui termine di durata, pertanto, dev'essere fatto regredire alla data di applicazione della prima misura. 2.3. In conclusione, evidenzia ancora la citata Sez. 4, n. 21075 del 2022 Caldarola, le fattispecie processuali in grado di azionare il meccanismo della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sono molteplici e tra loro profondamente eterogenee. Il dato che più di tutti condiziona la gamma dei presupposti applicativi della regola in esame è il nesso che intercorre tra i fatti oggetto delle diverse contestazioni cautelari: quanto più è intenso questo legame, tanto più la struttura della fattispecie processuale risulta semplificata e l'ambito applicativo della retrodatazione si dilata, laddove, invece, conseguenze opposte si innestano mano a mano che il legame tra i fatti si vada progressivamente ad affievolire (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, Alfano, in motivazione). 2.4. Ai fini dell'operatività dell'istituto, in particolare, devono ricorrere l'«identità del fatto» (benché diversamente circostanziato o qualificato), nel qual caso la «retrodatazione» opera automaticamente, oppure, in caso di reati diversi, i presupposti di seguito indicati. 2.4.1. Tra essi il primo e determinante è costituito dall'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data in cui è stata adottata la prima (circa l'anteriorità si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione, oltre che Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, in motivazione, pag. 24 e ss., alla quale si deve la sintesi dei presupposti legittimanti la retrodatazione, di seguito mutuata e specificata, e che fa riferimento all'intera consumazione del reato oggetto della seconda ordinanza in epoca anteriore alla prima).Quanto all'individuazione delle condizioni legittimanti l'operatività della retrodatazione in caso di «fatti diversi», non si dubita infatti che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, disposta per differenti reati, presupponga, in ogni caso, che la seconda ordinanza abbia a oggetto fatti commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza. Ciò, tanto in forza della ratio sottesa alla norma, che mira a evitare, a date circostanze, la protrazione della misura custodiale e non a rendere sostanzialmente inattuabile il procedimento cautelare con riferimento a fattispecie non ancora commesse o interamente commesse, quanto in virtù di locuzioni utilizzate dalla norma e tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza. Soltanto rispetto a condotte illecite anteriori alla custodia cautelare disposta con la prima ordinanza può quindi ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, c.p.p., che prende in considerazione solo i «fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza» (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910; Sez. 6, n. 21029 del 04/05/2021, Moretti, in motivazione; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, in motivazione; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, in motivazione; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255721). 2.4.2. Circa gli altri presupposti, nel dettaglio, nel caso di non identità del fatto e di intera consumazione del reato di cui alla seconda ordinanza in epoca anteriore alla prima, per l'operatività dell'istituto è necessario che il reato sia stato commesso: (1) con la medesima azione od omissione con cui è stato commesso il primo (concorso formale); oppure (2) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (continuazione); oppure ancora (3) per eseguire il primo reato (connessione teleologica). In questi casi, però, la retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza: (i) opera automaticamente, se emessa nell'ambito del medesimo procedimento (salva la prova della connessione qualificata); (ii) è subordinata alla prova della desunnibilità dagli atti alla data del rinvio a giudizio, se emessa in procedimento diverso (Sez. 4, n. 21075 del 2022, Caldarola, cit.). 2.4.3. Nel caso invece, come quello di specie, di fatti (diversi) oggetto di differenti procedimenti ma non in rapporto di connessione qualificata, ai fini dell'operatività della retrodatazione, è necessaria la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi della seconda ordinanza cautelare già dal momento dell'emissione della prima ordinanza ma solo se i procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del Pubblico Ministero. Qualora invece si tratti di procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione della seconda ordinanza non opera in mancanza dell'effettiva sussistenza dell'indicata connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari (Sez. 4, n. 21075 del 2022, Caldarola, cit.). 2.5. In ogni caso, non osta all'applicazione della retrodatazione la circostanza in forza della quale per i reati oggetto della prima ordinanza sia intervenuta condanna irrevocabile anteriormente all'emissione della seconda. 2.6. Della sussistenza dei presupposti della connessione qualificata e della desumibilità dagli atti (nei casi in cui essi sono richiesti) è necessaria la prova (art. 187, comma 2, cod. proc. pen.) della quale deve farsi carico la parte che invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, in motivazione; Sez. 4, n. 21075 del 2022, Caldarola, cit.; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Rv. 257827). La relativa decisione, peraltro, può essere sindacata in sede di legittimità nei limiti stabiliti dall'art. 606, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione; Sez. 4, n. 21075 del 2022, Caldarola, cit.; Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, in motivazione). 2.7. Ai fini della «desunnibilità dagli atti», infine, il fatto storico oggetto di contestazione non va confuso con la prova dello stesso; non è sufficiente, altresì, né la mera notizia del fatto-reato, essendo indispensabile che già sussista il quadro legittimante l'adozione della misura, né che l'ordinanza emessa successivamente si fondi su elementi già presenti nel primo procedimento, perché, in molti casi, gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato (Sez. 4, n. 21075 del 2022, Caldarola, cit.; Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291; sull'istituto in esame in termini generali si veda anche Sez. 4, n. 30062 del 07/07/2022, Giustiniani, in motivazione). 3. Premesso quanto innanzi circa l'istituto in esame, in ordine al merito cassatorio occorre rilevare che il giudice dell'appello cautelare, come evidenziato dallo stesso ricorrente, ha escluso l'identità del fatto, relativamente ai due diversi procedimenti pendenti innanzi alla medesima autorità giudiziaria, nonché la prova della sussistenza di taluna delle ipotesi di connessione tra i reati di cui ai due procedimenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b e c (limitatamente alla connessione teleologica), cod. proc. pen. Si è altresì ritenuto che l'informativa finale sottesa all'adozione della seconda misura cautelare emessa il 6 dicembre 2022, depositata in seno al relativo procedimento il 28 aprile 2019, cioè in data antecedente all'adozione della prima ordinanza (emessa il 24 giugno 2021), «potrebbe essere sufficiente a ritenere sussistente anche il requisito della desumibilità» dei fatti di cui alla seconda ordinanza dagli atti antecedentemente all'adozione della prima misura. È stata tuttavia esclusa, profilo su cui si, appuntano le censure del ricorrente, la retrodatazione in ragione dell'insussistenza dell'ulteriore presupposto applicativo costituito dalla separazione dei due procedimenti (sin dall'origine) frutto della scelta del Pubblico Ministero. Ciò in quanto la prima ordinanza è scaturita all'esito di attività d'indagine eseguita dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla D.I.A. Trapani-Palermo mentre la seconda ha avuto origine dall'attività della squadra mobile della Questura di Trapani. I due procedimenti, ha concluso il giudice di merito, hanno quindi preso vita da differenti filoni investigativi, condotti da diversi organi di polizia giudiziaria, aventi sbocchi procedimentali distinti, dovendosi quindi escludere che la diversità dei procedimenti sia stata frutto di una scelta del Pubblico Ministero procedente. 4. Orbene, il ricorso è infondato laddove mira a sostenere che in nessun caso, compreso quello di cui alla fattispecie in esame, osti all'operatività dell'istituto la circostanza per cui la separazione dei diversi procedimenti non sia stata il frutto di una scelta del Pubblico Ministero. 4.1. Per quanto innanzi chiarito (paragrafo 2.4.3.), difatti, qualora trattasi, come nella specie, di fatti (quelli sottesi alla seconda misura) diversi da quelli oggetto della prima misura e non in rapporto di connessione qualificata con essi nonché oggetto di procedimenti pendenti davanti alla stessa autorità, la retrodatazione non opera, anche nel caso di desumibilità dagli atti antecedentemente all'adozione della prima ordinanza, nell'ipotesi in cui la separazione dei procedimenti (ovvero la loro mancata riunione) non sia stata il frutto di una scelta dal Pubblico Ministero procedente (cfr., Sez. 4, n. 21075 del 2022, Caldarola, cit., non massimata). 4.2. Nella specie, il giudice dell'appello cautelare, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha escluso la separazione dei procedimenti (invero, la loro mancata riunione) quale scelta del Pubblico Ministero: in quanto frutto di differenti attività d'indagine, realizzate da diversa polizia giudiziaria e in un caso in cui l'informativa finale è stata depositata (come evidenziato nell'ordinanza genetica e confermato dal ricorrente) antecedentemente all'adozione della prima misura ma nel solo procedimento culminato nell'adozione della seconda misura in quanto solo a esso relative. 4.3. Da quanto appena evidenziato consegue altresì l'inammissibilità del profilo di censura con il quale si deduce il vizio di motivazione cumulativo dell'ordinanza impugnata per aver escluso che la separazione dei procedimenti fosse stata frutto di una scelta del Pubblico Ministero. Il ricorrente, invero, non si confronta con l'apparato motivazionale innanzi sintetizzato, così finendo per non criticare sul punto l'ordinanza (non avendone colta la ratio decidendi), mediante una censura che, peraltro, si mostra aspecifica. La critica non indica difatti gli elementi probatori che, travisati dal Tribunale ovvero contraddittoriamente o illogicamente valutati, avrebbero fatto ritenere la separazione frutto di una scelta dal Pubblico Ministero (con conseguente errore di sussunzione della fattispecie accertata nell'astratta previsione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc pen., come innanzi interpretata). 5. In conclusione, il ricorso, complessivamente considerato, deve essere rigattato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q