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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 05669/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 326/22 in data 14/09/2022 della Corte di appello di Milano, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 14/09/2022, la Corte di appello di Milano rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca della sentenza n. 9803/20 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 04/12/2020, irrevocabile in data 07/04/2021, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt.56, 640 cod. pen. commesso in data 24/11/2014 (capo B) ed assolta, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato dal delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 476, 482 e 491 cod. pen., commesso in pari data (capo A); contestualmente, l'istante aveva chiesto di disporre la revoca ovvero la sospensione dell'efficacia dell'ordine di carcerazione n. 575/2002 emesso dalla Procura della Repubblica di Milano il 09/02/2022, notificato alla Pagano in data 01/03/2022 dalla Polizia di Frontiera di Orio al Serio.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge per inosservanza dell'art.

CEDU in relazione agli artt. 161, comma 4 e 420-bis cod. proc. pen., con riguardo ai presupposti per la dichiarazione di assenza dell'imputata, nonché per violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. in relazione all'art. 179 cod. proc. pen.

Invero, nell'attuale sistema normativo, il concetto di regolarità formale delle notifiche va nettamente distinto da quello dell'effettività della conoscenza del processo, tema che attiene specificamente alla dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. e che trova strumento di tutela proprio nel ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen.

La Suprema Corte, uniformandosi ai principi più volte sanciti dalla Corte EDU, ha chiarito che gli indici di conoscenza enumerati dall'art. 420-bis cod. proc. pen. non vanno intesi come presunzioni di conoscenza né assolute né relative, costituendo mere esemplificazioni di un accertamento in fatto richiesto al giudice, che deve basarsi sulla verifica di una piena e reale conoscenza del processo da parte dell'imputato; nei casi dubbi, il giudice, in applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. dovrà disporre la notifica a mani ed eventualmente, in caso di esito negativo delle nuove ricerche, sospendere il giudizio, disponendo nuove ricerche dell'imputato al fine di informarlo pienamente dell'esistenza del processo.

Con riguardo al caso di specie, nulla quaestio sulla regolarità della notifica dell'avviso di conclusione indagini; di contro, il giudice di prime cure, in fase di verifica della regolarità del contraddittorio, non ha prestato alcuna attenzione alla notifica del decreto di citazione a giudizio, notificato invece, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore d'ufficio essendo stata ritenuta, al momento della notifica, l'inidoneità del domicilio.

Secondo motivo: mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione con riguardo al mancato tentativo di notifica del decreto di citazione dell'imputata nel domicilio di [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei verbali di ricerca del teste [OSCURATO:PERSONA], presenti in atti (teste d'accusa, compagno dell'imputata, reperito presso il suindicato domicilio dopo accurate ricerche).

Oltre a non tentare la notifica all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], non sono state svolte ricerche nei confronti della Pagano neppure presso altri luoghi, come il DAP (ricerche invece effettuate per reperire il teste Cucchi). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riferimento ad entrambi i collegati motivi di doglianza proposti.

2. Risulta dagli atti come il giudice di primo grado, in fase di verifica della regolarità del contraddittorio, si è limitato all'esame della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, senza prestare alcuna attenzione alla notifica del decreto di citazione a giudizio, notificato, invece, al difensore nel frattempo nominato d'ufficio, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo stata ritenuta, al momento della notifica, l'inidoneità del domicilio.

Come è noto, nell'attuale sistema normativo, il concetto di regolarità formale delle notifiche va nettamente distinto da quello dell'effettività della conoscenza del processo (Sez.

U, n. 23948/2019, Darwish, con richiamo a Sez.

U, n. 28912/2019, Innaro): invero, la sola conoscenza di un atto del procedimento non basta per presumere sic et simpliciter la conoscenza certa del processo, in quanto l'interessato ben potrebbe essere a conoscenza della pendenza del procedimento ma essere ignaro della celebrazione del processo, richiedendo il "sistema" del giusto processo (art. 6 CEDU) la conoscenza in capo all'accusato dell'atto imputativo, con conseguente informazione della vocatio in iudicium onde consentire la partecipazione dell'interessato all'udienza.

E' incontestabile, quindi, che la mera conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a proprio carico non coincide con la consapevolezza dell'inizio del giudizio.

Fermo quanto precede, se è vero che il significato dei termini impegnati per descrivere i presupposti della rescissione deve invece essere calibrato sull'intenzione legislativa e sulla funzione assegnata ai rimedi ripristinatori nel rinnovato sistema configurato dal legislatore sul centro di gravità costituito dall'accertamento preliminare della conoscenza del processo da parte dell'imputato che poi non vi abbia partecipato, risulta allora evidente che il requisito della «incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo» non assume altro significato se non quello di escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare.

Nella fattispecie, si può riconoscere come la condotta dell'imputata, che ha informato del proprio cambiamento di residenza/domicilio la Polizia locale di Carugo, non comprova affatto una sua consapevole e volontaria sottrazione al processo, come tale colpevole ed inescusabile.

3. Da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonchè della sentenza n. 9803/20 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 04/12/2020, irrevocabile in data 07/04/2021, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè la sentenza n. 9803/20 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 04/12/2020, irrevocabile in data 07/04/2021, con rinvio per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 326/22 in data 14/09/2022 della Corte di appello di Milano, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14/09/2022, la Corte di appello di Milano rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca della sentenza n. 9803/20 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 04/12/2020, irrevocabile in data 07/04/2021, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt.56, 640 cod. pen. commesso in data 24/11/2014 (capo B) ed assolta, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato dal delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 476, 482 e 491 cod. pen., commesso in pari data (capo A); contestualmente, l'istante aveva chiesto di disporre la revoca ovvero la sospensione dell'efficacia dell'ordine di carcerazione n. 575/2002 emesso dalla Procura della Repubblica di Milano il 09/02/2022, notificato alla Pagano in data 01/03/2022 dalla Polizia di Frontiera di Orio al Serio. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge per inosservanza dell'art. CEDU in relazione agli artt. 161, comma 4 e 420-bis cod. proc. pen., con riguardo ai presupposti per la dichiarazione di assenza dell'imputata, nonché per violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. in relazione all'art. 179 cod. proc. pen. Invero, nell'attuale sistema normativo, il concetto di regolarità formale delle notifiche va nettamente distinto da quello dell'effettività della conoscenza del processo, tema che attiene specificamente alla dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. e che trova strumento di tutela proprio nel ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. La Suprema Corte, uniformandosi ai principi più volte sanciti dalla Corte EDU, ha chiarito che gli indici di conoscenza enumerati dall'art. 420-bis cod. proc. pen. non vanno intesi come presunzioni di conoscenza né assolute né relative, costituendo mere esemplificazioni di un accertamento in fatto richiesto al giudice, che deve basarsi sulla verifica di una piena e reale conoscenza del processo da parte dell'imputato; nei casi dubbi, il giudice, in applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. dovrà disporre la notifica a mani ed eventualmente, in caso di esito negativo delle nuove ricerche, sospendere il giudizio, disponendo nuove ricerche dell'imputato al fine di informarlo pienamente dell'esistenza del processo. Con riguardo al caso di specie, nulla quaestio sulla regolarità della notifica dell'avviso di conclusione indagini; di contro, il giudice di prime cure, in fase di verifica della regolarità del contraddittorio, non ha prestato alcuna attenzione alla notifica del decreto di citazione a giudizio, notificato invece, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore d'ufficio essendo stata ritenuta, al momento della notifica, l'inidoneità del domicilio. Secondo motivo: mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione con riguardo al mancato tentativo di notifica del decreto di citazione dell'imputata nel domicilio di [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei verbali di ricerca del teste [OSCURATO:PERSONA], presenti in atti (teste d'accusa, compagno dell'imputata, reperito presso il suindicato domicilio dopo accurate ricerche). Oltre a non tentare la notifica all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], non sono state svolte ricerche nei confronti della Pagano neppure presso altri luoghi, come il DAP (ricerche invece effettuate per reperire il teste Cucchi). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento ad entrambi i collegati motivi di doglianza proposti. 2. Risulta dagli atti come il giudice di primo grado, in fase di verifica della regolarità del contraddittorio, si è limitato all'esame della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, senza prestare alcuna attenzione alla notifica del decreto di citazione a giudizio, notificato, invece, al difensore nel frattempo nominato d'ufficio, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo stata ritenuta, al momento della notifica, l'inidoneità del domicilio. Come è noto, nell'attuale sistema normativo, il concetto di regolarità formale delle notifiche va nettamente distinto da quello dell'effettività della conoscenza del processo (Sez. U, n. 23948/2019, Darwish, con richiamo a Sez. U, n. 28912/2019, Innaro): invero, la sola conoscenza di un atto del procedimento non basta per presumere sic et simpliciter la conoscenza certa del processo, in quanto l'interessato ben potrebbe essere a conoscenza della pendenza del procedimento ma essere ignaro della celebrazione del processo, richiedendo il "sistema" del giusto processo (art. 6 CEDU) la conoscenza in capo all'accusato dell'atto imputativo, con conseguente informazione della vocatio in iudicium onde consentire la partecipazione dell'interessato all'udienza. E' incontestabile, quindi, che la mera conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a proprio carico non coincide con la consapevolezza dell'inizio del giudizio. Fermo quanto precede, se è vero che il significato dei termini impegnati per descrivere i presupposti della rescissione deve invece essere calibrato sull'intenzione legislativa e sulla funzione assegnata ai rimedi ripristinatori nel rinnovato sistema configurato dal legislatore sul centro di gravità costituito dall'accertamento preliminare della conoscenza del processo da parte dell'imputato che poi non vi abbia partecipato, risulta allora evidente che il requisito della «incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo» non assume altro significato se non quello di escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare. Nella fattispecie, si può riconoscere come la condotta dell'imputata, che ha informato del proprio cambiamento di residenza/domicilio la Polizia locale di Carugo, non comprova affatto una sua consapevole e volontaria sottrazione al processo, come tale colpevole ed inescusabile. 3. Da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonchè della sentenza n. 9803/20 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 04/12/2020, irrevocabile in data 07/04/2021, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè la sentenza n. 9803/20 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 04/12/2020, irrevocabile in data 07/04/2021, con rinvio per n
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