CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2017
Cassazione n. 00692/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 5020-2018 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1372/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/07/2017 R.G.N. 185/217; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 17.11.22 - Pres. [OSCURATO:PERSONA], rel. Buffa - causa n. 18 - R.G. 5020/2018 MIUR/ Maggi e [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 28/7/17 la Corte d'Appello di Milano, in riforma di sentenza del tribunale di Lecco del 2016, ha -per quel che qui rileva- dichiarato il diritto della lavoratrice Maggi al riconoscimento dell'anzianità di servizio dall'anno scolastico 2000-2001 al 2007-2008 e della lavoratrice Fumagalli dall'a.s. 2001-2002 al 2007- 2008, servizio in entrambi i casi pre-ruolo svolto presso scuole elementari primarie paritarie. La sentenza di primo grado aveva escluso il riconoscimento del servizio pre-ruolo sul presupposto che lo stesso riguardasse solo gli insegnanti di scuole elementari e non anche di scuola materna. La corte territoriale rilevava per converso che il servizio era stato prestato per entrambe le docenti presso scuola primaria; inoltre, rilevando che entrambe le scuole interessate erano parificate, ha riconosciuto il servizio pre-ruolo in applicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/94; la corte infine, rilevando che le scuole erano divenute nel 2000 paritarie, corroborava il riconoscimento integrale del servizio sulla base del generale principio (negato dall'amministrazione) di equiparazione del servizio presso le scuole paritarie alle scuole pubbliche. Avverso tale sentenza ricorre per due motivi il Ministero; resistono le lavoratrici con controricorso. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 485 489 e 526 del testo unico scuola, e 83 del DPR 417 del 1974, per avere la corte territoriale riconosciuto l'intera anzianità senza applicare le riduzioni previste dalla norma dell'articolo 485. Il motivo è fondato. La corte territoriale, indotta in errore di prospettazione in relazione alla questione del tipo di scuola (materna o elementare) presso la quale le docenti avevano svolto il servizio pre-ruolo, ha prestato attenzione al suddetto profilo, ma non ha valutato se gli istituti possedevano i requisiti richiesti dalla disciplina per il riconoscimento dell'anzianità, anche in relazione al servizio pre-ruolo, ed in che misura e con quali limiti detto riconoscimento potesse operare nel caso (la stessa corte richiama i limiti dettati dall'art. 485 predetto, ma non sembra farne applicazione alla fattispecie, per la quale pare affermare per entrambi le docenti un riconoscimento integrale del periodo pre-ruolo, in contrasto peraltro con quanto fatto dall'amministrazione con i decreti del 2016 -non impugnati dalle docenti- di ricostruzione della carriera). In argomento, occorre muovere da un lato dalla considerazione della distinzione per le scuole elementari -ai sensi degli artt. 343 e seguenti T.U.- fra scuole sussidiate, scuole parificate e scuole statali e, dall'altro lato, dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 32386 del 11/12/2019, Rv. 656051 - 01; v. pure Cass. n. 23913 e 31223 del 2022) che, ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti, non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali. Per altro verso, la corte territoriale -che ha qualificato le scuole come "parificate paritarie", senza considerare che la legge n. 62 del 2000 disciplina -al di fuori del sistema scolastico statale- solo le scuole paritarie, non ha valutato la portata della disciplina transitoria applicabile alle scuole già considerate parificate, in relazione al periodo di vigenza delle convenzioni di parifica, come previsto dal d.l. n. 250/2005, conv. in legge n. 27/06, e dalle norme regolamentari dallo stesso richiamate. La sentenza impugnata, che non ha dunque verificato in alcun modo i presupposti e, per altro verso, i limiti di applicazione della disciplina legale alla fattispecie, deve essere cassata e la causa va rinviata alla stessa corte in diversa composizione al fine di accertare quanto detto, ed anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudiz