CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 21910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nexus [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Milano n.147/2025 depositatail 23/01/2025;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c., sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensidell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026 [OSCURATO:PERSONA]