CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 31646/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23576-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 3060 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5645/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2018 R.G.N. 1770/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Roma, è stato dichiarato sussistente il demansionamento di [OSCURATO:PERSONA] dal novembre 2000 alla data del pensionamento (i.e.: 30 settembre 2007) ed è stata condannata la "[OSCURATO:SOCIETA]." al risarcimento del danno professionale pari all'80% del trattamento retributivo spettante al lavoratore nel periodo del predetto demansionamento; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA].", affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione degli artt. 2103 c.c., 78 del ccnI dell'Il luglio 1999 e 84 del culi del 12 febbraio 2005 del settore credito, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia ritenuto sussistente il demansionamento del lavoratore malgrado quest'ultimo, per il periodo di interesse (i.e.: dal 2000 in poi), abbia svolto attività di vendita di prodotti finanziari ed assicurativi nonché di "back office", rientranti nell'Area 3" livello 2 nella quale il lavoratore medesimo era pacificamente inquadrato quale addetto operativo; con il secondo motivo - denunciando violazione degli artt. 1226 c.c., 1227 c.c. e 2103 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia riconosciuto il danno alla professionalità "in re ipsa", sulla base di prova presuntiva, ma senza illustrare gli elementi di detta prova, in difetto di allegazione e dimostrazione da parte del lavoratore del danno in questione, dedotto dal mero accertamento del demansionamento, per di più con motivazione solo apparente; con il terzo motivo - denunciando violazione degli artt. 1226 c.c., 1227 c.c. e 2103 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - evidenzia l'ingiustificata ed esorbitante quantificazione del danno professionale operata dalla Corte territoriale, per avere quest'ultima omesso di valutare che il lavoratore, in partenza, non possedeva una professionalità elevata, era stato sempre adibito a mansioni formalmente riconducibili al ruolo di addetto operativo e non era mai rimasto inattivo nei brevi periodi in cui non era stato assente per malattia. Ritenuto che: il primo motivo va disatteso, poiché «Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, il giudice è tenuto a valutare la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente, senza che assuma rilievo la clausola di fungibilità eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva, che, sul piano formale, faccia rientrare entrambe le tipologie di mansioni nella medesima area operativa» (così Cass. 3/08/2020, n. 16594; in senso analogo v., tra le altre, Cass. 6/11/2018, n. 28240, ove è statuito che «L'esercizio dello "ius variandi" datoriale, vigente l'art. 2103 c.c. nella formulazione anteriore alla novella operata con il d.lgs. n. 81 del 2015, trova il suo limite nella salvaguardia del livello professionale raggiunto dal prestatore, sicché - pur in presenza dell'accorpamento convenzionale delle mansioni in una medesima qualifica - l'equivalenza deve essere valutata in concreto dal giudice di merito, al fine di verificare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale acquisita dal dipendente»; allo stesso modo v. Cass.14/06/2013, n. 15010, ove è ribadito, sulla scorta di Cass., sez. un., 24/11/2006, n. 25033, che la valutazione circa l'omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente, è espressione di un giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato); e, nel caso, il giudice di appello, in sintonia con tale indirizzo, ha richiamato, facendola propria, la motivazione di precedente sentenza definitiva nella quale era stato accertato, per il periodo dal marzo 2000 e fino ad ottobre 2000, il demansionamento in concreto del lavoratore, in quanto adibito alla mera compilazione di moduli e formulari per l'acquisto di titoli, in contrasto con le mansioni di assistenza alla clientela in precedenza espletate nonché con la declaratoria contrattuale di riferimento, contemplante, in generale, lo svolgimento di attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale richiedenti applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione e, nello specifico, lo svolgimento di attività caratterizzata dal raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito delle autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento o controllo di altri lavoratori appartenenti all'area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro di ridotte dimensioni; ravvisando, sulla stessa linea (e ritenendo, al fine di una completa indagine, di non poter prescindere, nel valutare il periodo dall'ottobre 2000 e fino al pensionamento, da quello antecedente), la non equivalenza dei compiti - la cui effettuazione in via esclusiva ad opera del lavoratore, frutto di accertamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, non è stato fatto oggetto di motivi doglianza - di controllo "ex post" dei tabulati relativi all'attività svolta dall'agenzia e la promozione telefonica di prodotti bancari rispetto a quelli, maggiormente qualificanti, di assistenza alla clientela - rientranti nell'Area 3^ livello 2 nella quale il lavoratore era inquadrato quale addetto operativo -, che comportavano l'apertura dei conti correnti, consulenze finanziarie e vendita di prodotti finanziari ed assicurativi; il secondo motivo è del pari da disattendere, poiché il giudice del gravame, nel riconoscere la sussistenza del danno alla professionalità, ha correttamente valutato, quali elementi presuntivi, la quantità dell'attività lavorativa svolta e la durata del demansionamento, essendo stato il lavoratore addetto a mansioni dequalificanti per un lungo arco temporale, di circa sei anni, con accertata dispersione totale della di lui professionalità (cfr., al riguardo, tra le altre, Cass. 23/07/2019, n. 19923 - secondo cui il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del danno alla professionalità con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto; cfr., in senso analogo, Cass.3/01/2019, n. 21, ove è precisato, tra l'altro, che ai fini del riconoscimento del danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale possono essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta e la durata del demansionamento); ciò sulla base dei sopra descritti accertamenti, all'esito dei quali è emerso, come visto, che il lavoratore, dopo aver svolto per molti anni una qualificata attività di assistenza alla clientela, acquisendo una determinata professionalità in tale ambito, è stato, da un certo momento in poi, e per un arco di tempo considerevole, assegnato a compiti, non equivalenti a quelli in precedenza svolti in quanto di inferiori sul piano qualitativo, di controllo dei tabulati relativi all'attività svolta dall'agenzia e la promozione telefonica di prodotti bancari; va infine rigettato il terzo motivo, atteso che «In tema di liquidazione equitativa del danno da demansionamento, è sindacabile in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c. e, nel contempo, come ipotesi di assenza di motivazione, di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", la valutazione del giudice di merito che non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum"» (così Cass.1 ii4e, 20/06/2019, n. 16595); e, nelao, il giudice del gravame ha valorizzato, nel liquidare il danno, non solo i sopra descritti elementi ritenuti idonei ad attestare la sussistenza del danno stesso, ma anche la circostanza che, a fronte di una quantificazione in misura del 50% delle retribuzioni mensili già operata nella sentenza passata in giudicato, con riguardo al demansionamento subito dal lavoratore nel periodo fino ad ottobre dell'anno 2000, la società datrice ha ignorato la dequalificante collocazione lavorativa in cui era stato posto il proprio dipendente; sicché il predetto giudice ha valutato il danno in misura superiore, in ragione del maggior lasso di tempo decorso, che «ha certo aumentato il senso di frustrazione del lavoratore»; del resto, una volta indicati plausibilmente dal giudice del gravame gli elementi per la determinazione della sussistenza del danno nonché i criteri seguiti per la relativa liquidazione, non è sindacabile in sede di legittimità la mancata valorizzazione, ai fini della quantificazione, di ulteriori fattori di cui si assume l'esistenza; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 6.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-