CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33712/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12845/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] VENETOn. 1468 / 20 22 , depositata il 19 /12/20 22 ; Avviso di accertamento – società a ristretta base –utili extra-contabili -presunzione di distribuzione –prova contraria Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi soci della Blupark caffè s.r.l., società a ristretta base, avvisi di accertamento, con i quali- in ragione di maggiori utili extracontabili accertati nei confronti di quest’ultima con separato atto impositivo - recupera va a tassazione un maggior reddito di capitale operando lapresunzione di distribuzione degli stessi in favore di soci. I due soci, ed anche la società, proponevano ricorso innanzi alla C.t.p. la quale rigettava la domanda di quest’ul t ima ed accoglieva, invece, quelladei primi. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la società ed appello incidentale l’Agenzia delle entrate; la C orte di giustizia tributaria di secondo grado. accoglieva solo quest’ultimo, confermando la legittimità degli atti impositivianche nei confronti dei soci . Lasocietà defini va la propria posizione con il Fisco accedendo alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022 ; i due soci invece,proponevano ricorso per ca ssazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si difendevaa mezzo controricorso. Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione cui ha fatto seguitoil deposito, da parte de i ricorrent i, di istanza di decisione della causae contestuale memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i contribuentidenunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt.1, comma 2, e 7, comma 1, d.lgs . 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 99, 112, 115 cod. proc. civ, e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61d.lgs. n. 546 del 1992, cit. e dell’art. 112 cod. proc. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che gli elementi accertati,piuttosto che sollevare i soci da ogni possibile responsabilità in merito alla gestione societaria, dimostravano il contrario e, in particolare, la loro ingiustificata omissione nel controllarne l’operato. Osservano che la loro estraneità alla gestione sociale era pacifica e che la C orte di secondo grado ha errato nell’ equipararela condizione del socio colposamente estraneo all’attività di controllo a quella del socio effettivamente coinvolto in quel sodalizio fra i soci che giustifica la presunzione di distribuzione degli utili , così facendo conseguire a tale erronea equiparazione il presupposto giuridico della loro responsabilità . A ggiung ono che la sentenza nulla dice circa la rilevanza di detta omissione colposa rispetto alla distribuzione dei maggiori utili, mancando, sul punto, anche la parte grafica della motivazione così incorrendo nel vizio della motivazione apparente. Infine, rileva no che l’accertamento non era motivato in ragione di una qualsivoglia responsabilità del socio in ragione della colposa omessa vigilanza, bensì in ragione del la presunta maggiore capacità contributiva del socio per il quale – stante la ristretta base della società partecipata – era i potizza bile il coinvolgimento nella gestione e nella distribuzione degli utili occulti. Deducono che, pertanto, la sentenza è illegittima perché, di fatto, modifica la motivazione dell’avviso di accertamento, sostituendo il presupposto giuridico della presunta maggior capacità contributiva con quello della responsabilità per omesso e colposo controllo. 2. Con il secondo motivo denuncia no , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art.7 d.lgs n. 546 del 1992 e degli artt. 2727 e 2697 cod. civ. Censurano la sentenza per aver affermatoche la loro ingiustificata omissione nel controllo della gestione societaria si era protratta sino a Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 quando era stato necessario provvederein conseguenza del l’operato dell’Agenzia delle entrate. Precisano che già nel 2016 – e, quindi in epoca antecedente al controllo dell’Ufficio che risaliva al 2019 – avevano sporto denuncia - querela, cui era segui ta tempestiva costituzione di parte civile nel processo penale, nei confronti di AriannaMantovani e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle ipotesi di reato di appropriazione indebita, aggravata da ragioni di servizio, della somma contante di euro 31.490,87 per differenze di cassa, nonché di furto, per sottrazione di merce dal magazzino, per il valore di euro100.460,69. Evidenziano che dalla citata denuncia emergeva che avevano affidato alla Mantovani ogni incombente per avviare un’attività alla qualenon erano interessati atteso che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata costituitaallo scopo di favorire quest’ultima , che non aveva la disponibilità economica per pagare i canoni di locazione dell’immobile diloro proprietà ; che solo a seguito della richiesta della Mantovani di acquisire l’attività economica, avuta conoscenza degli effettivi dati, contabili e reali, si erano avveduti di alcune anomalie ; che a seguito della provata condotta illecita l’avevano estrom essa dalla gestione denunciandolapresso la competente Procura della Repubblica. 3. I motivi,da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 3.1. Come già riportatonella proposta di inammissibilità opposta, per giurisprudenza consolidata, i l dato oggettivo della ristretta compagine sociale è sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione ai soci di utili accertati in capo alla società ma da questa non reinvestiti né accantonati, fatta salva la prova contraria, il cui onere grava sul socio(Cass.10/10/2024, n. 26473). Per applicare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è necessario che tra i soci sussista un legame di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 parentela, essendo sufficiente la ristrettezza dellabase sociale, che di norma implica in sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio(Cass. 24/03/2025, n. 7815). 3.2. Si è anche precisato che le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 leggen. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt.2727 e ss. cod. civ., trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generale dell'art. 11 preleggi (Cass. n. 09/07/2024, n. 18764). 3.3. Infine,si è evidenziato che nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma,ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea –in quanto a sua volta adeguata – a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass., 01/08/2019, n. 20748). Infatti, la sussistenza nell’ordinamento del cosiddetto «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena» è stata esclusa in quanto: «a) il principio praesumptum de praesumpto non admittitur(o «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena»), spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 2729 cod. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea – in quanto, a sua volta adeguata – a fondare l'accertamento del fatto ignoto(Cass. 14/05/2024, n. 13247). 3.4. In ordine alla prova contraria che il socio è chiamato a rendere, ad un indirizzo più rigoroso che esige la dimostrazione dell’avvenuto accantonamento e/o reinvestimento dei maggiori ricavi conseguiti dall’ente, non potendo il socio limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione sociale(in questo senso Cass. 29/07/2024, n. 21158)se ne alterna un secondo che consente al socio di dimostrare il suo ruolo meramente formale di intestatario delle quote (In questo senso Cass. 10/10/2024, n. 26473). Con riferimento a detta seconda posizione, tuttavia, si è precisato che in tal caso il socio deve dimostrare , non solo la semplice mancata partecipazione alla gestione, ma in modo rigoroso la sua estraneità dalla vita sociale, cioèdi non avere concretamente svolto alcuna delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio della società a responsabilità limitata, e senza essere destinatario dei relativi presupposti informativi da parte degli organi di gestione diretta(Cass. 16/04/2025, n. 10004). La C.t.r. si è mossa chiaramente nell’ambito dell’orientamento più favorevole ai contribuent i , dando accesso alla prova della estraneità alla gestione socialee ritenendo, t uttavia che gli stessi non avesse ro datouna prova adeguata. 3.2.1. In primo luogo, deve escludersi che la motivazione della sentenza di secondo grado abbia finito con l’attribuire ai soci ricorrenti una responsabilità diversa da quella fondante l’atto impositivo. La specifica questione controversa, risolta in modo difforme nel primo e nel secondo grado di merito,è se i soci avessero vinto o meno detta presunzione in ragione di quanto allegato e provato nel processo. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Infatti, la C.t.p. ha ritenuto che i soci avessero vinto la presunzione avendo provato la loro estraneità alla gestione della società. La Corte di secondo grado, invece, ha ritenuto che gli elementi accertati dai verificatori,oltre a quelli offerti dai contribuenti, piuttosto che sollevare i soci da ogni possibile responsabilità in merito alla gestione societaria, dimostravano, piuttosto il contrario e, in particolare, la loro ingiustificata omissione nel controllare l’operato della gestione societaria. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello , per altro, ha espressamente escluso che i soci avessero provato la loro totale estraneità ed ha rilevato rilevando che la gestione dell’attività commerciale (ovvero del bar) non poteva identificarsi con la gestione della società,trattandosi di profili completamente distinti e che, non gestire il bar (fattoche, comunque , non era stato in alcuna maniera dimostrato) non significava affatto non gestire gli affari dell’ente.Ha aggiunto che la denuncia- querela sporta non poteva ritenersi sufficiente ad escludere la responsabilità e che la comprovata inettitudine dei soci nella gesti one non determinava una diminuzione della loro responsabilità. La sentenza, pertanto, si è correttamente mossa nell’ambito dell’atto impositivo,escludendo che i soci avessero fornito prova idonea a vincere la presunzione. 3.2.2. In secondo luogo,la Corte, dopo aver aderito all’indirizzo che consente la prova dell’estraneità alla gestione sociale, se pure nei rigorosi termini chiariti da questa Corte, ha risolto la questione in fatto . In particolare, con la motivazione riportata, il giudice di appello ha ritenuto che i contribuenti fossero onerati della prova della loro estraneità alla gestione sociale e che tale prova non fosse stata raggiunta con la semplice presentazione della denuncia penale e non potesse risolversi con la prova della estraneità all’attività commerciale. Sul punto, infatti,la sentenza, come già riportato, ha espressamente affermato che l’estraneità alla gestione dell’attività commerciale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 (ovvero del bar) non poteva identificarsi con laestraneità alla gestione della società, trattandosi di profili completamente distinti in quantonon gestire il bar (fatto che, comunque, non era stato in alcuna maniera dimostrato) non significava affatto non gestire gli affari della società. Piuttosto,con il motivo i ricorrenti intendono sollecitare una nuova valutazione del merito, in violazione del principio per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. 34476/2019, in tal senso anche Cass.5987/2021). 4. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la parte ricorrente va condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. di una somma in favore dellacontroricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380-bis cod. proc. civ. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate che si liquidano in euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 1.150,00ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa