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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 21881/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata in data 02/03/2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17/05/2018 con la quale il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato di un'autoradio/navigatore e della chiave- bullone utilizzata come antifurto e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di giustizia.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Entrambi i motivi denunciano omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si chiedeva la prevalenza delle già applicate circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della circostanza attenuante della speciale attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] e il difensore del ricorrente hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il ricorso è inammissibile, poiché inammissibili, in quanto aspecifici erano i motivi di appello relativi ai punti oggetto di ricorso.

Invero, l'inammissibilità dell'appello (e, può aggiungersi, di alcuni suoi motivi) per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799), mentre il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808).

Ora, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado che aveva escluso la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rimarcando il carattere non tenue delle cose rubate, nonché degli accertati danneggiamenti all'autovettura, al finestrino e al cruscotto, l'atto di appello lamentava il mancato accertamento del danno, relativo a cose che, per comune esperienza, non presentano un valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), peraltro non dedotto dall'appellante.Quanto al giudizio di equivalenza tra le (plurime) circostanze aggravanti (compresa la recidiva) e le circostanze attenuanti generiche, la sentenza di primo grado ha valutato la congruità della pena così come determinata all'esito, appunto del giudizio di equivalenza, richiamando le modalità della condotta (espressive di una particolare dimestichezza dell'imputato con reati del tipo di quello ascrittogli) e la rilevante capacità a delinquere dimostrata dai numerosissimi precedenti penali (nonostante la giovane età).

L'atto di appello non si confrontava con questi dati, risultando anche sotto profilo aspecifico.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata in data 02/03/2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17/05/2018 con la quale il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato di un'autoradio/navigatore e della chiave- bullone utilizzata come antifurto e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Entrambi i motivi denunciano omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si chiedeva la prevalenza delle già applicate circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della circostanza attenuante della speciale attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] e il difensore del ricorrente hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile, poiché inammissibili, in quanto aspecifici erano i motivi di appello relativi ai punti oggetto di ricorso. Invero, l'inammissibilità dell'appello (e, può aggiungersi, di alcuni suoi motivi) per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799), mentre il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808). Ora, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado che aveva escluso la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rimarcando il carattere non tenue delle cose rubate, nonché degli accertati danneggiamenti all'autovettura, al finestrino e al cruscotto, l'atto di appello lamentava il mancato accertamento del danno, relativo a cose che, per comune esperienza, non presentano un valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), peraltro non dedotto dall'appellante.Quanto al giudizio di equivalenza tra le (plurime) circostanze aggravanti (compresa la recidiva) e le circostanze attenuanti generiche, la sentenza di primo grado ha valutato la congruità della pena così come determinata all'esito, appunto del giudizio di equivalenza, richiamando le modalità della condotta (espressive di una particolare dimestichezza dell'imputato con reati del tipo di quello ascrittogli) e la rilevante capacità a delinquere dimostrata dai numerosissimi precedenti penali (nonostante la giovane età). L'atto di appello non si confrontava con questi dati, risultando anche sotto profilo aspecifico. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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