CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2018
Cassazione n. 13751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], n.413/03/2018, depositata il 06/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Perugia, l’intimazione di pagamento n. T3NIPRN00176/2016,con cui l’Agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento delle sommedovute a titolo di Irpef, oltre accessori e sanzioni, in base alla sentenzadella CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 76/03/16, avente ad oggetto l’avviso diaccertamento n. T3N011404507 inerente all’anno d’imposta 2008.Numero registro generale 15078/2019Numero sezionale 3793/2026Numero di raccolta generale 13751/2026Data pubblicazione 11/05/2026La contribuente, a sostegno del ricorso, lamentava la violazione delcombinato disposto degli artt. 49 d.lgs. n. 546/1992, 324 c.p.c. e 2909c.c., atteso che la sentenza della CTR posta a fondamento dell’impugnataintimazione di pagamento non aveva tenuto conto della limitazione dellaresponsabilità fiscale della medesima contribuente, quale ex sociaaccomandante della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di AlamiaVincenzo C. (estinta per cancellazione dal registro delle imprese), alvalore della quota ricevuta in sede di liquidazione ex art. 2324 c.c., comestatuito dalla sentenza della CTP di Perugia n. 861/2/14.La CTP rigettava il ricorso, ritenendo non applicabile il dispostodell’art. 2324 c.c., in quanto riferito ai debiti della società e non a quelligravanti direttamente sul socio a seguito di imputazione per trasparenzadei redditi della società ex art. 5 t.u.i.r.2. La contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava il gravame econfermava integralmente la sentenza di primo grado.3. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/05/2026.La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., con laquale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere in conseguenza dell’intervenuto perfezionamentodella procedura di definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsisul motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione, da parte dellaCTP, degli artt. 49 d.lgs. n. 546/1992, 324 c.p.c. e 2909 c.c., posto che,Numero registro generale 15078/2019Numero sezionale 3793/2026Numero di raccolta generale 13751/2026Data pubblicazione 11/05/2026diversamente da quanto sostenuto dai giudici di primo grado, lalimitazione di responsabilità di cui all’art. 2324 c.c. doveva intendersiestesa anche all’avviso di accertamento n. T3N011404507, da cui avevatratto origine la pretesa erariale.2. Con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione circa unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non aver la CTR considerato ilgiudicato esterno formatosi, in ordine alla limitazione di responsabilitàdella contribuente ex art. 2324 c.c., con la sentenza della CTP di Perugian. 861/2/14, non impugnata in ordine a tale statuizione.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 49 d.lgs. n.546/1992, 324 c.p.c., 2909 c.c., 12 disp. gen., 132, secondo comma, n.4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR -operando un’errata interpretazione autentica della specifica statuizione(divenuta definitiva per omessa impugnazione) contenuta nel dispositivodella sentenza della CTP di Perugia n. 861/2/14, con cui era stato accoltoil ricorso della contribuente e limitata «la sua responsabilità fiscale neilimiti di socio accomandante» - ritenuto che tale pronuncia non fosseriferibile anche all’avviso di accertamento n. T3N011404507, notificato allacontribuente in proprio ai fini Irpef.4. Preliminarmente va esaminata l’istanza di estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere, avanzata dalla ricorrente allaluce della definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente dellariscossione, di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 (cd.rottamazione quater).4.1 L’istanza è fondata nei termini che seguono.4.2 Il comma 236 del predetto art. 1 prevede che «Nelladichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenzadi giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegnoNumero registro generale 15078/2019Numero sezionale 3793/2026Numero di raccolta generale 13751/2026Data pubblicazione 11/05/2026a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia delladichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sonosospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».In proposito, recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza n. 5889 del 15/03/2026, hanno statuito che, in forza dellanorma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025,come conv. dalla legge n. 108/2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudiziaventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alladefinizione agevolata di cui al comma 235 dell’art. 1 della legge n.197/2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202/2024, conv.,con modif., dalla legge n. 15/2025, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rata dellesomme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da partedell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1,comma 235, della legge n. 197/2022 e della comunicazione previstadall'art. 1, comma 241, della medesima legge n. 197/2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lett. c), del citato d.l. n. 202/2024 e della documentazione4.3 Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che lacontribuente, in relazione all’impugnata intimazione di pagamento n.T3NIPRN00176/2016, ricompresa nel successivo avviso di accertamentoesecutivo n. 68016013490854000000, ha ritenuto, con domanda del07/03/2023 (protocollo di ricezione n. W-2023030703045317), di aderirealla c.d. rottamazione dei carichi pendenti, come si evince: a) dalla copiadella relativa domanda, contenente l’impegno a rinunciare ai giudiziNumero registro generale 15078/2019Numero sezionale 3793/2026Numero di raccolta generale 13751/2026Data pubblicazione 11/05/2026pendenti; b) dalla ricevuta di presentazione della stessa; c) dallacomunicazione, emessa da ADER, di ammissione e determinazione dellasomma dovuta, pari ad euro 41.394,66, da versarsi in 18 rate (di cuil’ultima con scadenza 30/11/2027), contenente il dettaglio dei carichipendenti compresi nella definizione agevolata, tra cui il predetto avviso diaccertamento esecutivo n. 68016013490854000000.La ricorrente ha, altresì, prodotto la documentazione attestantel’avvenuto pagamento della prima rata e di quelle successive fino al28/02/2026.Sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di estinzione delpresente giudizio, ma non anche per quella di cessazione della materia delcontendere, non avendo la ricorrente ancora terminato il pagamento diquanto dovuto sulla base del piano di ammortamento che verrà scaderenel novembre 2027.5. In definitiva, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese acarico della parte che le ha anticipate ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n.546/1992.Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto,inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n.23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le haanticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteNumero registro generale 15078/2019Numero sezionale 3793/2026Numero di raccolta generale 13751/2026Data pubblicazione 11/05/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]