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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 17158/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado in relazione al reato previsto dall'art. 10, comma 2, D.L. 14/2017, per aver la ricorrente, nonostante fosse destinataria di un provvedimento emesso dal questore di Milano che le vietava l'accesso alle infrastrutture di trasporto della stazione ferroviaria di Milano e le aree di pertinenza nonché alle reti di trasporto metropolitane, transitato sul piano banchina della stazione metropolitana.

La ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che il provvedimento emesso dal questore è stato adottato in assenza dei presupposti normativi richiesti, sulla base di una generica valutazione di pericolosità sociale dell'imputata e che anche il giudice a quo ha fatto un generico richiamo ai precedenti penali che evidenzierebbero la personalità delinquenziale dell'imputata.

Con il secondo motivo, lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In ordine al primo motivo, si osserva preliminarmente che la legittimità del provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso in aree urbane non è sindacabile in questa sede, essendo impugnabile in via amministrativa.

Peraltro, il giudice a quo ha dettagliatamente esaminato i presupposti di fatto e richiamato, ai fini della valutazione della pericolosità, le condizioni soggettive dell'imputata, la quale è gravata da precedenti penali concernente reati contro il patrimonio, quale furto e rapina e altri reati commessi all'interno delle infrastrutture di trasporto pubblico.

La donna, in violazione del divieto, si trovava sulla banchina della linea metropolitana fermata Duomo in compagnia di altre due donne.

In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che l'imputata è gravata da plurime condanne per reati contro il patrimonio, in materia di falso ed immigrazione e che non sussiste alcun elemento suscettibile di valutazione positiva.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13/03/2026 Il consigliere estensore Il Presidente M ria eric [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] 202..,L1 3 . 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado in relazione al reato previsto dall'art. 10, comma 2, D.L. 14/2017, per aver la ricorrente, nonostante fosse destinataria di un provvedimento emesso dal questore di Milano che le vietava l'accesso alle infrastrutture di trasporto della stazione ferroviaria di Milano e le aree di pertinenza nonché alle reti di trasporto metropolitane, transitato sul piano banchina della stazione metropolitana. La ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che il provvedimento emesso dal questore è stato adottato in assenza dei presupposti normativi richiesti, sulla base di una generica valutazione di pericolosità sociale dell'imputata e che anche il giudice a quo ha fatto un generico richiamo ai precedenti penali che evidenzierebbero la personalità delinquenziale dell'imputata. Con il secondo motivo, lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In ordine al primo motivo, si osserva preliminarmente che la legittimità del provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso in aree urbane non è sindacabile in questa sede, essendo impugnabile in via amministrativa. Peraltro, il giudice a quo ha dettagliatamente esaminato i presupposti di fatto e richiamato, ai fini della valutazione della pericolosità, le condizioni soggettive dell'imputata, la quale è gravata da precedenti penali concernente reati contro il patrimonio, quale furto e rapina e altri reati commessi all'interno delle infrastrutture di trasporto pubblico. La donna, in violazione del divieto, si trovava sulla banchina della linea metropolitana fermata Duomo in compagnia di altre due donne. In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che l'imputata è gravata da plurime condanne per reati contro il patrimonio, in materia di falso ed immigrazione e che non sussiste alcun elemento suscettibile di valutazione positiva. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/03/2026 Il consigliere estensore Il Presidente M ria eric [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] 202..,L1 3 . 2
Sentenza Cassazione n. 17158/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris