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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 1957

Cassazione n. 33223/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto dall'imputazione di bancarotta impropria da operazioni dolose, perché il fatto non sussiste, e ne ha confermato la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, segnatamente in relazione alla sussistenza della prova della distrazione anteriormente alla dichiarazione di fallimento - e il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto per cui è condanna ex art. 232, comma 2, legge fall., reiterano la medesima prospettazione correttamente disattesa dalla Corte di merito, che ha escluso la ricettazione fallimentare per la dirimente considerazione che l'imputato - il quale ha ammesso i fatti distrattivi - era l'amministratore unico della società fallita (cfr. cfr. Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 - 01; Sez. 5, n. 27871 del 09/05/2025, Cutillo, n.m.), non occorrendo dilungarsi per osservare che il travisamento della prova è stato prospettato in maniera generica (poiché esso non può essere denunciato mediante il compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto dall'imputazione di bancarotta impropria da operazioni dolose, perché il fatto non sussiste, e ne ha confermato la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, segnatamente in relazione alla sussistenza della prova della distrazione anteriormente alla dichiarazione di fallimento - e il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto per cui è condanna ex art. 232, comma 2, legge fall., reiterano la medesima prospettazione correttamente disattesa dalla Corte di merito, che ha escluso la ricettazione fallimentare per la dirimente considerazione che l'imputato - il quale ha ammesso i fatti distrattivi - era l'amministratore unico della società fallita (cfr. cfr. Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 - 01; Sez. 5, n. 27871 del 09/05/2025, Cutillo, n.m.), non occorrendo dilungarsi per osservare che il travisamento della prova è stato prospettato in maniera generica (poiché esso non può essere denunciato mediante il compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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