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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14674/2026

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ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchiaunitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonellaTerranova-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.6513/2019 depositata ilVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19914/2020Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 14674/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchiaunitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonellaTerranova-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.6513/2019 depositata ilVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19914/2020Numero sezionale 1184/2026Numero di raccolta generale 14674/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14674/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris