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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33052/2022

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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24216/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che esercita i soli diritti di procuratore nel presente giudizio, tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Ludovisi, n. 36, in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM (successore ex lege dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli d Stato - AAMS), Ufficio dei Monopoli per la Campania, sede di Napoli, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentatie difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, n. 2239-52-15, depositata il 4 marzo2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del4 marzo 2015, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione diprimo grado (la n. 7714 del 26 marzo 2014) , con la quale era stato respinto il ricorso avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n.

A1/11947/anno 2007/PREU prot. nn. 9352 e 9345, del 15 febbraio 2012, con cui era stato intimato il pagamento del prelievo erariale unico riferito all'anno 2007 per quattro apparecchi (primo accertamento) e per due apparecchi (secondo accertamento) di intrattenimento non regolari.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso della Esposito escludendo la legittimazione passiva della Esposito nella qualità. 3.Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affermando la responsabilità solidale della Esposito, titolare del locale bar dove erano stati rinvenuti gli apparecchi oggetto dell'accertamento, in quanto l'art. 39 quater , comma (secondo) del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, prevedeva la responsabilità solidale dell'esercente il locale dove i beni erano stati rinvenuti; che,in presenza di apparecchi con il nulla osta automaticamente sospeso per il mancato collegamento alla rete telematica dell'amministrazione e di identificazione della società che aveva provveduto alla installazione degli apparecchi, anche l'esercente del locale doveva ritenersi soggetto che aveva commesso l'illecito e, in quanto tale, responsabile diretto della violazione tributaria.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tremotivi.

5. IlMinistero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Ufficio dei Monopoli per la Campania, sede di Napoli, resistonocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione alla sentenza n. 19560/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, non oggetto di impugnazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed, in subordine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento: la Commissione tributaria non aveva tenuto conto del giudicato formatosi con la sentenza n. 19560/02/14, sentenza passata in giudicato e non soggetto più ad alcun rimedio impugnatorio, né di natura ordinaria, né di natura straordinaria. 2 Il secondo motivo deduce che la sentenza impugnata meritava di essere censurata e cassata, per la violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5,cod. proc. civ., in relazione all'applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento all'art. 36, n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992 e all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto ammissibili le doglianze proposte per la prima volta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, in nome della sinteticità ed economia processuale, provveduto ad emettere una «sentenza fotocopia» delle difese della sola Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la Commissione tributaria regionale non aveva considerato e valutato che l'Agenzia appellante aveva proposto le proprie doglianze solo nella fase di secondo grado e che era decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non erano rilevabili d'ufficio; la Commissione tributaria regionale non aveva tenuto conto che già nel giudizio di primo grado era stato applicato l'art. 39 quater, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 ed era stato ritenuto responsabile dell'illecito contestato la società noleggiatrice (Babylandia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) ed aveva ritenuto responsabili il soggetto che aveva provveduto alla installazione, l'esercente a qualsiasi titolo dei locali in cui erano stati installati gli apparecchi, ma non anche il concessionario di rete; il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, cod. civ. (rectius: cod. proc. civ.), applicare il principio di non contestazione in relazione alla documentazione depositata, ma dalla motivazione della sentenza emergeva che la documentazione depositata dalla contribuente non era stata considerata, mentre lo era stata quella depositata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la motivazione della sentenza impugnata non indicava in maniera chiara le ragioni della decisione sia con riguardo alle difese del ricorrente in primo grado, sia con riguardo al merito dell'appello; che non era vero che il prelievo erariale era stato correttamente calcolato, come affermato dai giudici di secondo grado, quantomeno per l'avviso di accertamento prot. n. 9352.

3. Il terzo motivo deduce l'illogicità, insufficienza od omissione di motivazione rispetto ad uno o più fatti controversi e decisivi; eventuale non correttezza giuridica della sentenza impugnata, ovvero omessa pronuncia, da parte dei giudici d'appello, su una o più doglianze dell'appellato, ovvero su una o più accezioni di parte: la sentenza era del tutto carente di motivazione ed aveva omesso di pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia e, in particolare, le deduzioni e le doglianze riguardanti la posizione dell'appellato. 4.In via preliminare va dato atto che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130. 4.1 La legge n. 130 del 2022 definisce, ai commi 1 e 2, quali sono i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione soggetti a definizione agevolata: «1.

Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». 4.2 A norma dell'art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 della legge citata le controversie che concernono solo in parte: «a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». 4.3 L'art. 5, comma 10, citato, prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

L'art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventigiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 4.4I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorn i con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente.

L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione».5.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24216/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che esercita i soli diritti di procuratore nel presente giudizio, tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Ludovisi, n. 36, in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ADM (successore ex lege dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli d Stato - AAMS), Ufficio dei Monopoli per la Campania, sede di Napoli, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentatie difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, n. 2239-52-15, depositata il 4 marzo2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del4 marzo 2015, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione diprimo grado (la n. 7714 del 26 marzo 2014) , con la quale era stato respinto il ricorso avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n. A1/11947/anno 2007/PREU prot. nn. 9352 e 9345, del 15 febbraio 2012, con cui era stato intimato il pagamento del prelievo erariale unico riferito all'anno 2007 per quattro apparecchi (primo accertamento) e per due apparecchi (secondo accertamento) di intrattenimento non regolari. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso della Esposito escludendo la legittimazione passiva della Esposito nella qualità. 3.Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affermando la responsabilità solidale della Esposito, titolare del locale bar dove erano stati rinvenuti gli apparecchi oggetto dell'accertamento, in quanto l'art. 39 quater , comma (secondo) del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, prevedeva la responsabilità solidale dell'esercente il locale dove i beni erano stati rinvenuti; che,in presenza di apparecchi con il nulla osta automaticamente sospeso per il mancato collegamento alla rete telematica dell'amministrazione e di identificazione della società che aveva provveduto alla installazione degli apparecchi, anche l'esercente del locale doveva ritenersi soggetto che aveva commesso l'illecito e, in quanto tale, responsabile diretto della violazione tributaria. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tremotivi. 5. IlMinistero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Ufficio dei Monopoli per la Campania, sede di Napoli, resistonocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'articolo 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione alla sentenza n. 19560/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, non oggetto di impugnazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed, in subordine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento: la Commissione tributaria non aveva tenuto conto del giudicato formatosi con la sentenza n. 19560/02/14, sentenza passata in giudicato e non soggetto più ad alcun rimedio impugnatorio, né di natura ordinaria, né di natura straordinaria. 2 Il secondo motivo deduce che la sentenza impugnata meritava di essere censurata e cassata, per la violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5,cod. proc. civ., in relazione all'applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento all'art. 36, n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992 e all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto ammissibili le doglianze proposte per la prima volta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, in nome della sinteticità ed economia processuale, provveduto ad emettere una «sentenza fotocopia» delle difese della sola Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la Commissione tributaria regionale non aveva considerato e valutato che l'Agenzia appellante aveva proposto le proprie doglianze solo nella fase di secondo grado e che era decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non erano rilevabili d'ufficio; la Commissione tributaria regionale non aveva tenuto conto che già nel giudizio di primo grado era stato applicato l'art. 39 quater, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 ed era stato ritenuto responsabile dell'illecito contestato la società noleggiatrice (Babylandia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) ed aveva ritenuto responsabili il soggetto che aveva provveduto alla installazione, l'esercente a qualsiasi titolo dei locali in cui erano stati installati gli apparecchi, ma non anche il concessionario di rete; il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, cod. civ. (rectius: cod. proc. civ.), applicare il principio di non contestazione in relazione alla documentazione depositata, ma dalla motivazione della sentenza emergeva che la documentazione depositata dalla contribuente non era stata considerata, mentre lo era stata quella depositata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la motivazione della sentenza impugnata non indicava in maniera chiara le ragioni della decisione sia con riguardo alle difese del ricorrente in primo grado, sia con riguardo al merito dell'appello; che non era vero che il prelievo erariale era stato correttamente calcolato, come affermato dai giudici di secondo grado, quantomeno per l'avviso di accertamento prot. n. 9352. 3. Il terzo motivo deduce l'illogicità, insufficienza od omissione di motivazione rispetto ad uno o più fatti controversi e decisivi; eventuale non correttezza giuridica della sentenza impugnata, ovvero omessa pronuncia, da parte dei giudici d'appello, su una o più doglianze dell'appellato, ovvero su una o più accezioni di parte: la sentenza era del tutto carente di motivazione ed aveva omesso di pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia e, in particolare, le deduzioni e le doglianze riguardanti la posizione dell'appellato. 4.In via preliminare va dato atto che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130. 4.1 La legge n. 130 del 2022 definisce, ai commi 1 e 2, quali sono i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione soggetti a definizione agevolata: «1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». 4.2 A norma dell'art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 della legge citata le controversie che concernono solo in parte: «a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». 4.3 L'art. 5, comma 10, citato, prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7. L'art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventigiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 4.4I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorn i con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione».5.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenz
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