CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 11838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello di Gallo contro i provvedimento con cui la Corte di appello di Napoli aveva respinto la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare i carcere applicatagli i relazione ai reati per i quali si procede. A questa conclusione la Corte di cassazione è giunta sul presupposto di una rituale rinuncia al ricorso pervenuta il 5/10/2021. 2. Nell'istanza presentata alla Seconda Sezione penale di questa Corte si chiede di prendere atto dell'errore di fatto in cui è incorsa l'ordinanza suindicata 2 evidenziando che, come risulta dagli atti, la rinuncia al ricorso non riguardava l'ordinanza del Tribunale del riesame ma una sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in altro procedimento. Tale istanza è qualificabile come ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dalla persona sottoposta alle indagini preliminari è inammissibile perché l'art. 625-bis cod. proc. pen. riserva tale strumento di impugnazione unicamente al procuratore generale e al condannato. Il rimedio straordinario non è esperibile contro un'ordinanza de libertate, poiché si tratta di un provvedimento suscettibile di modificazioni per la sopravvenienza di nuovi elementi e, pertanto, privo del carattere dell'irrevocabilità che connota i provvedimenti con i quali viene resa definitiva una condanna (fra le altre: Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282077) 2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]\ idente Angelo C Giorgi4 Fidelbo 0.5ATO [OSCURATO:PERSONA]