CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 14786/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il reato di calunnia va correlato non alla data apparente dello scritto, ma a quella in cui tale scritto è stato inoltrato e poi pervenuto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, ciò che risulta avvenuto ai primi di maggio del 2015 e che, considerando il termine di prescrizione massima, pari ad anni sette e mesi sei, e il periodo di sospensione computato in giorni 173, conduce ad escludere che il termine di prescrizione fosse maturato alla data della sentenza impugnata; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta perizia grafica è stata coerentemente e non illogicamente ritenuta superflua alla luce del pieno riconoscimento da parte de ricorrente della paternità dello scritto e della falsità delle accuse in esso contenute; Ritenuto che allo stesso modo è manifestamente infcndato e volto a delineare un alternativo percorso ricostruttivo il terzo motivo, essendo stato dato conto nella sentenza impugnata dell'ininfluenza della circostanza che il testo della lettera di scuse scritta dal ricorrente fosse comparso sul computer del sovr. Santoro cui le scuse erano dirette, posto che il ricorrente ha ribadito la falsità delle originarie accuse dinanzi al Giudice; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il