CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1966
Cassazione n. 27524/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Atteso che nell'intestazione dell'ordinanza di questa Corte in data 20 giugno 2024, n. 26758/24, emessa in relazione al ricorso iscritto al N.R.G. 14223/2024, il provvedimento impugnato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è indicato "ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. [OSCURATO:PERSONA]"; Rilevato che detta indicazione è frutto di errore materiale, poiché dagli atti risulta che l'ordinanza impugnata è quella emessa dalla medesima autorità giudiziaria ma è la n. 224/2024 del 20/02/2024; [OSCURATO:PERSONA] che il predetto errore materiale non determina nullità e la sua eliminazione non comporta modificazioni essenziali della suddetta ordinanza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, può procedersi alla correzione ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen., disponendo le annotazioni in calce al rispettivo originale a cura della cancelleria; P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione dell'ordinanza n. 26758 del 2024 emessa il 20 giugno 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento R.G.n.14223/24 nel senso che, ove è indicato come provvedimento impugnato "ordinanza del 26/10/2023 del Trib. sorveglianza di Cagliari", deve intendersi "ordinanza del 20/02/2024 del Trib. sorveglianza di Cagliari". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma, 10 luglio 2025.