CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 07222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5323/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1410/2017, depositata il6/07/2017. 2di 3 – RG 5323/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di prendere atto della ri- nuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha nno rispettivamente proposto ricorso per cassazione nei confronti d el C ondominio S undra, per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Venezia in epigrafe, di rigetto dell’appello avverso la pronuncia del Tribunale di Padova che aveva condannato alla rimozione di un traliccio e delle re- lative strutture di sostegno dal tetto condominiale , nonché al risarci- mento dei danni. Il ricorso in cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti tre motivi: (a) omesso esame circa fatti decisivi; (b) violazione di re- gole legislative di ermeneutica contrattuale in relazione all’interpretazione delcontratto di compravendita del 1983; (c) viola- zione degli artt. 1158-1159 c.c.,nonché omesso esame circa fatti de- cisivi, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti dell’acquisto del diritto di servitù in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso in cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato a i seguenti quattro motivi: (a) omesso esame circa fatti decisivi; (b) violazione dell’art. 27 l. 392/1978; (c) difetto di motivazione, in relazione all’affermato difetto di collegamento funzionale tra l’immobile locato e l’attività del conduttore; (d) violazione degli artt. 27-29, 79 l. 392/1978; 1374 c.c., in relazione all’esclusione del carattere locatizio del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]e il Condominio. 3di 3 – RG 5323/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 20) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. - Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l e part i ricorrent i ha nno depositato congiunta- mente atto di rinuncia al ricorso in cassazione del 12/09/2022 , con allegata dichiarazione di accettazione della parte controricorrente. 3. -Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedi- mento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabi- lità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contri- buto unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto ilgiudizio