CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 21727/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 1502/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la C:ancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Liquidazione in persona del curatore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2449/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli - sezione specializzata in materia di impresa - [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex amministratore della società fallita, chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 600.000,00 a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 146 I. fall., 2476, 2043 e 2932 cod. civ. per violazione dei doveri di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e previo accertamento che le perdite verificatesi nel patrimonio della società, accertate a seguito del fallimento, costituivano l'effetto diretto della violazione degli obblighi di amministrazione. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 500.000,00. Avverso detta sentenza propose appello l'Ariola. Con sentenza di data 28 maggio 2018 la Corte d'appello di Napoli - sezione specializzata in materia di impresa - rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che il primo motivo di appello era inammissibile per difetto di specificità: a fronte di specifica motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione, l'appellante si era limitato a sostenere che dal bilancio dell'anno 2007 emergerebbe la conoscibilità esteriore dell'insufficienza patrimoniale senza sviluppare in alcun modo tale affermazione e senza indicare alcun dato relativo a detto bilancio su cui fondarla; il motivo era comunque infondato perché il bilancio dell'esercizio 2007 riportava ancora un patrimonio netto positivo per Euro 302.725,00. Aggiunse che il Tribunale aveva correttamente ritenuto responsabile l'Ariola, avendo questi dismesso tutti i beni aziendali a prezzo vile, contravvenendo al dovere di conservazione del patrimonio sociale, e che significativi erano i seguenti elementi: la dismissione di tutti i beni sociali in un breve arco temporale, in gran parte in favore di società nelle cui compagini vi erano soggetti legati all'Ariola da vincoli di parentela (moglie, figli, fratelli) e di cui lo stesso fino a poco tempo prima era socio o procuratore; la dismissione, nel periodo immediatamente antecedente la presente causa, dei beni immobili di cui l'Ariola era proprietario in favore della moglie e delle sue partecipazioni sociali; la dismissione dei cespiti aziendali a prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato, come accertato dal CTU; la mancanza di prova delle pessime condizioni di manutenzione dei macchinari, non risultante da alcuna attendibile documentazione e non potendo essere desunta dalle deposizioni dei testi escussi, generici in riferimento ai singoli beni venduti e alle singole condizioni dei beni stessi; la mancanza di una stima dei beni prima delle vendite e di procedure di vendita al pubblico e di pubblicità, che avrebbero consentito di ottenere un prezzo di vendita di mercato, e la vendita a trattativa privata in favore di società "familiari". Osservò che era quindi provata la vendita sottocosto, nell'ottica della dismissione del patrimonio aziendale finalizzata a favorire società riconducibili allo stesso Ariola e ai suoi familiari, tant'è che i corrispettivi per le vendite non erano neanche stati corrisposti in alcuni casi. Aggiunse infine che la liquidazione del danno non poteva che avvenire in via equitativa, per cui correttamente era stato considerato il valore di mercato dei cespiti venduti in considerazione degli anni di utilizzo e di una normale obsolescenza, provvedendo poi a dimezzare i valori ottenuti, onde tener conto di una svalutazione superiore all'ordinario. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 cod. proc. civ. e 2949 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che il motivo di appello era specifico in quanto risultava indicato che già nell'atto introduttivo del giudizio era stato allegato dall'attore il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso in data 31 dicembre 2007, anno in cui si erano verificate la maggior parte delle cessioni contestate e che avrebbero, secondo la tesi della curatela, ulteriormente depauperato il patrimonio societario, sicché la prova della conoscibilità esteriore del depauperamento patrimoniale già a partire dal 2007, epoca di decorrenza della prescrizione, era stata raggiunta con tale contegno processuale dell'attore di contenuto confessorio. Il motivo è infondato. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte vollitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo, fra le tante, Cass. n. 13535 del 2018).Sulla base dell'illustrazione contenuta nel motivo, il gravame ha avuto ad oggetto l'evidenziazione che lo stesso attore aveva prodotto il bilancio dell'anno 2007, anno in cui si era verificata la maggior parte delle cessioni contestate dalla curatela fallimentare, per cui doveva ritenersi raggiunta la prova della conoscibilità esteriore del depauperamento patrimoniale già al 2007. Come evidenziato dal giudice di appello, il mero richiamo della produzione documentale attorea, rappresentata dal bilancio dell'anno 2007, non soddisfa il requisito della specificità sotto il profilo del contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice perché la censura resta priva dell'indicazione dei dati del bilancio rilevanti ai fini della confutazione della motivazione del Tribunale. Richiamare puramente e semplicemente la produzione documentale, senza specifica indicazione delle sue condizioni di rilevanza ai fini del gravame, non soddisfa nel caso di specie il requisito di specificità del motivo, e ciò tanto più ove si consideri che, come rilevato dal giudice di appello, sottolineando ad abundantiam l'infondatezza del motivo, il bilancio dell'esercizio 2007 riportava ancora un patrimonio netto positivo per Euro 302.725,00. Anche alla luce di tale fondamentale dato, non si comprende dove risiedano, all'interno del mero richiamo del documento, le ragioni di critica della decisione di primo grado. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62, 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, nonostante il quesito fosse formulato in termini di determinazione dell'effettivo valore dei beni aziendali ceduti, il CTU, non avendo potuto procedere alle detta determinazione, si è limitato ad identificare un valore ipotetico, sconfinando rispetto all'originario quesito, per cui, non riferendosi ai beni ceduti, la stima del consulente doveva ritenersi assolutamente inattendibile. Aggiunge che il giudice di appello non ha esaminato e/o ha travisato il contenuto delle testimonianze, le quali sono precise e concordanti nel senso delle pessime condizioni dei beni ceduti. Il motivo è inammissibile. Nella parte in cui la censura costituisce denuncia di vizio motivazionale, la stessa è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ. essendo sul punto la decisione fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado. Quanto al resto la censura attiene al giudizio di fatto e alla valutazione della prova, a proposito della quale va rammentato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (C:ass. 10 giugno 2016, n. 11892, ribadita in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, oltre che da numerose conformi). Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, nonostante che il consulente tecnico di parte avesse denunciato l'errore metodologico della mancata verifica in concreto dello stato dei beni e del mancato riferimento ad una serie di parametri di stima, il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine ai detti rilievi i quali, se recepiti, avrebbero invece condotto all'accoglimento dell'appello. Il motivo è inammissibile. Nella parte in cui la censura costituisce denuncia di vizio motivazionale, la stessa è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ. essendo sul punto la decisione fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado. Per il resto la censura è estranea alla ratio decidendi ed è pertanto priva di decisività. Il giudice di appello ha considerato la CTU esclusivamente con riferimento alla stima del prezzo come di gran lunga inferiore a quello di mercato. Trattasi del profilo astratto del prezzo perché poi, ciò che è stato valorizzato, è stata la mancanza di prova dello stato di pessima conservazione dei beni, circostanza della quale il giudice del merito ha, evidentemente, onerato la parte convenuta. Il giudice del merito ha pertanto ritenuto assolto l'onere della prova attorea sulla base del rillievo della mera difformità fra prezzo di vendita e astratto valore di mercato e ha considerato invece non assolto l'onere del convenuto di dimostrazione del fatto impeditivo rappresentato dal cattivo stato dei beni venduti. La censura non intercetta tale ratio decidendi e si concentra sulla CTU, la quale ha, nell'economia della motivazione, il ruolo limitato che si è appena evidenziato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa