CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 02784/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al n. 8056/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliati per legge; -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 42817/2023, depositata il 21/03/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima anche in proprio e d entrambi qual i ered i legittim i di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo già agito insieme alla madre davanti al Tribunale di Spoleto, con atto di precetto notificato in Roma in uno al titolo il 21/09/2023 e nel quale avevano eletto domicilio in Terni, hanno intimato alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di pagare loro la complessiva somma di € 285.912,21 a titolo di risarcimento del danno subito per la morte del loro congiunto [OSCURATO:PERSONA] e di compensi professionali, oneri fiscali compresi, il tutto secondo il titolo costituito dalla sentenza penale della Corte di Appello di Perugia del 08/11/2013. La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al precetto, convenendo in giudizio gli intimanti davanti al Tribunale di Roma, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (e, in subordine, di titolarità passiva), in quanto la sentenza penale della Corte di appello di Perugia del 08/11/2013 era stata emessa nei confronti (non suoi, ma) della società [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata come responsabile civile in ordine all’evento accaduto in data 25 novembre 2006, insieme a [OSCURATO:PERSONA], all’epoca suo rappresentante legale. Nell’opposizione la società intimata proponeva istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto stesso. Gli opposti si costituivano eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, sul presupposto che la società intimata fosse proprietaria di beni in Campello sul Clitunno e, quindi, nel circondario del Tribunale di Spoleto. Il giudice istruttore del Tribunale di Roma, con ordinanza pronunciata il 21/03/2024, in accoglimento dell’eccezione, ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Roma, per essere competente il Tribunale di Spoleto, fissando in mesi tre il termine per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale dichiarato competente.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso, illustrato da memoria,Sandra e [OSCURATO:PERSONA]. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso , con conseguente declaratoria di competenza e prosecuzione della causa di opposizione a precetto davanti al Tribunale di Roma. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia: Violazione degli artt. 480 c. 3 c.p.c. e 27 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in alternativa e subordine, all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. nella parte in cui il giudice istruttore non ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma. Osserva che l’art. 480 c.p.c. stabilisce che, nel caso in cui colui che redige l’atto di precetto non provvede alla dichiarazione di residenza o alla elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice competente per l’esecuzione, diviene operativo il foro di competenza sussidiario, che coincide con il luogo in cui è stato notificato il precetto. Sottolinea che, nel caso di specie, gli intimanti avevano eletto domicilio presso lo studio legale dei loro procuratori, sito in Terni, dove essa società non ha alcun bene, ed hanno poi notificato ad essa società l’atto di precetto presso la sede sociale, sita in Roma. Sostiene che il Tribunale di Roma, poiché gli intimanti in sede di atto di precetto avevano eletto domicilio in maniera anomala, avrebbe dovuto affermare la propria competenza, quale giudice del luogo della sede legale di essa società, dove era stato notificato l’atto di precetto.In definitiva, secondo la società ricorrente, l’elezione di un domicilio anomalo equivale ad omessa elezione di domicilio, salvo che parte intimante dimostri che l’intimata abbia nell’ambito di quel domicilio beni da sottoporre ad esecuzione forzata. Nel caso di specie tale prova non era stata data, per cui il Tribunale di Roma avrebbe dovuto dichiarare la propria competenza. 2. Va affermata la competenza del Tribunale di Roma, anche se per ragione diversa da quella dedotta dalla società ricorrente (e fatta propria in requisitoria anche dal Procuratore Generale): questa Corte non essendo vincolata dalle ragioni delle parti nell’individuazione del giudice competente, una volta ritualmente formulata la relativa questione dagli interessati. Vero è che, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 149/2022 e delle relative successive disposizioni integrative e correttive, non hanno più senso le ipotesi di specifiche elezioni di domicilio, come quella prevista dall’art. 480 comma terzo c.p.c. Eppure, la persistente vigenza della norma dell’art. 480 comma terzo c.p.c., posta al diverso fine pubblicistico dell’individuazione del giudice competente per territorio sull’opposizione a precetto, rende irrilevante la sopravvenienza della possibilità, per le parti, di procedere alla notifica con mezzi che prescindono dalla fisica consegna di un atto. Deve trovare tuttora applicazione, pertanto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 20356/2020 e n. 13219/2010), in base alla quale: il Comune nel quale il creditore, con l’atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell’esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull’opposizione al precetto medesimo proposta prima dell ’ instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l’eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all’esecutando, né la residenza del debitore di quest’ultimo) può essere sollevata soltanto dall’opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione . Orbene, nel caso di specie, l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma non è stata sollevata dalla debitrice opponente (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha instaurato la causa dinanzi al tribunale del luogo ove il precetto era stata ad essa notificato), ma da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (creditori opposti), che, secondo il principio di diritto or ora richiamato, sono restati vincolati dalla dichiarazione od elezione in precedenza da loro stessi liberamente effettuata, senza che rilevi la circostanza che i beni del debitore si trovassero non a Terni ma a Spoleto, ove tanto non sia stato oggetto di eccezione del solo debitore esposto alla minacciata esecuzione. Le spese seguono la soccombenza e, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 8912/2023), si liquidano, nella misura indicatain dispositivo, in base al d. m. n. 55 / 2014 , il cui art. 5 comma 5 così dispone: «Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5. Pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 504/2020;nonché Cass. n n . 21672 , 3881 e 1706 /2015 ). In definitiva, va dichiarata la competenza dell’adito Tribunale di Roma e il provvedimento con cui questo la ha declinata, siccome illegittimo, va cassato; va, infine,disposta la prosecuzione della causa di opposizione a precetto davanti al Tribunale di Roma e le spese vanno liquidate come da dispositivo. P.Q. M. La Corte: - cassa l ’ ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale dispone la prosecuzione della causa con riassunzione entro il termine di legge; - condanna i resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cent