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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17858/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/04/2021 della Corte d'Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria di replica presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2791 dell'14 aprile 2021, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Latina ha dichiarato ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen. estinti perché prescritti i reati ex artt. 81, secondo comma, e 314, secondo comma, cod. pen. (capo B), ex artt. 10 e 323 cod. pen. (capo D) e ex artt. 110 e 353 nn. 1 e 2 cod. pen. (capo F) attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente e responsabile finanziaria del Comune di Fondi.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. deducendo i seguenti quattro motivi di ricorso riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si deduce l'erronea declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen. e violazione dell'art. 530 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. b) , cod. proc. pen., nonché omissione della motivazione ai sensi degli artt. 546, lett. e) e 606, lett. e) cod. proc. pen.

Si assume che alla luce dell'assenza di prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] all'esito dell'istruttoria dibattimentale, stante inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, già riconosciuta dal Tribunale con tre distinte ordinanze, doveva pronunciarsi sentenza di assoluzione nel merito perché il fatto non sussiste ex art.530 cod. proc. pen. quale formula prevalente sulla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Si osserva che la evidenza della innocenza dell'imputato che il secondo comma l'art. 129, comma 2, cod. pen. richiede per disapplicare il primo comma della disposizione non è necessaria se, come nella fattispecie, l'istruttoria nel dibattimento si è già conclusa e consente di pervenite a una assoluzione. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per illegittima utilizzazione di prove dichiarate inutilizzabili con tre ordinanze del Tribunale di Latina e omissione e illogicità delle motivazione.

Si evidenzia l'illegittimo utilizzo delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, peraltro mai acquisite al fascicolo del dibattimento, e l'assenza di ogni riferimento alla loro inutilizzabilità in violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 2.3 Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione della regola di giudizio ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen. con riferimento al delitto di turbativa di incanti (capo F) in relazione all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

Si assume che all'esito dell'istruttoria dibattimentale era emersa prova positiva dell'innocenza di [OSCURATO:PERSONA] tale da rendere ancora più evidente la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 530 cod. proc. pen. e si rileva che la Corte non ha risposto agli specifici motivi di impugnazione sviluppati sul punto. 2.4 Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 cod. pen. (capo D) in relazione all'art. 606, lett. b) e e) cod. proc. pen. stante l'irrilevanza penale della violazione delle norme di regolamento.

Inoltre, si deduce l'erronea applicazione della regola di giudizio ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen. al reato di abuso d'ufficio essendo la [OSCURATO:PERSONA] già stata assolta con la formula «perché il fatto non sussiste» con sentenza divenuta irrevocabile per mandati di pagamento analoghi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dirigente e responsabile finanziaria del Comune di Fondi, sono contestati, come descritti nelle imputazioni, i reati ex artt. 81, secondo comma, e 314, secondo comma, cod. pen. (capo B), ex artt. 10 e 323 cod. pen. (capo D) e ex artt. 110 e 353 nn. 1 e 2 cod. pen. (capo F), che la Corte di appello ha dichiarato estinti perché prescritti, escludendo la possibilità di una immediata ricognizione della sua innocenza e, anzi, ravvisando per alcuni casi già prima facie prove di colpevolezza.

I primi tre motivi del ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.

1.1. La Corte di appello ha richiamato il principio di diritto secondo cui l'imputata la quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello contro una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è tenuta a dedurre specifici motivi per dimostrare che gli elementi di valutazione acquisiti agli atti sono idonei per escludere che sia ravvisabile un illecito penale o che il fatto sussista o che sia stato da lei commesso o che sia presente l'elemento soggettivo del reato, così da potersi immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., rimediando all'errore del giudice di primo grado (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200; Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219).

In particolare, ha osservato che il Tribunale ha ritenuto dubbia l'innocenza dell'imputata «poiché i fatti risultavano provati sulla base dei documenti acquisiti e della testimonianza del teste di p.g che aveva svolto le indagini» e ha sottolineato che — diversamente da quel che si assume nel ricorso — questi «non aveva fatto riferimento alle intercettazioni telefoniche nel loro contenuto ma solo come fatto storico» (p. 3-4).

Ha puntualizzato che allo stato degli atti e delle «controverse prove raccolte nonché della documentazione prodotta e indicata anche negli atti di appello» non è possibile giungere a un giudizio di estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle condotte a lei ascritte, sicché si renderebbe necessaria la rinnovazione della istruzione che è incompatibile con la già avvenuta prescrizione del reato, alla quale la ricorrente non ha rinunciato, perché il maturare della prescrizione del reato preclude al giudice il compimento di ulteriori accertamenti, se l'imputata non rinuncia alla causa estintiva (Sez. 3, n. 56059 del 19/09/2017, Marvelli, Rv. 272427; Sez. 5, n. 5586 del 03/10/2013, dep. 2014, Fortunato, Rv. 258875).

Invece, la ricorrente si limita a far leva sulla dichiarata inutilizzabilità di alcune intercettazioni telefoniche assumendo che i loro contenuti sarebbero stati utilizzati dal Tribunale, ma non indica puntualmente quali passaggi della motivazione della sentenza di primo grado tali contenuti utilizzerebbero e, soprattutto, non argomenta in che modo dalla loro espunzione dovrebbe derivarsi l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputata che avrebbe potuto condurre alla sua assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 1.2.

Occorre ribadire che l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. prevede che il proscioglimento nel merito prevalga sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione, ma solo se è rilevabile, con una mera attività ricognitiva, la prova evidente della insussistenza del fatto o della non colpevolezza dell'imputato, con una valutazione da parte del giudice che sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento".

Infatti, il concetto di "evidenza", utilizzato dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen, riguarda la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, ossia qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione con la formula ampia, sicché non bastano la mera contraddittorietà o l'insufficienza della prova che richiede un giudizio tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Giuffrida, Rv. 256202).

Né il giudice d'appello può, in presenza di una causa di estinzione del reato, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679).2.

Invece, è fondato il quarto motivo di ricorso relativo al reato di abuso di ufficio descritto nel capo D delle imputazioni, dove si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere, quale dirigente del settore-bilancio del Comune di Fondi procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale in favore di alcune imprese, mediante pagamenti privilegiati «in violazione delle norme statutarie e del T.U.E.L.

Al riguardo è applicabile la regola di giudizio posta dall'art. 129, comma, cod. proc. pen. e deve rilevarsi che la Corte di appello non ha considerato quanto sul punto dedotto nell'atto di appello e nella memoria difensiva del 25 gennaio 2021, Infatti, come modificato dall'art. 23 comma 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, il comma primo dell'art. 323 cod. pen. per la configurabilità del reato di abuso di ufficio richiede la «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», mentre nel caso in esame i pagamenti, quand'anche in contrasto con l'art. 37 del regolamento di contabilità del Comune di Fondi — che non è atto avente forza di legge — furono effettuati nel rispetto delle norme poste dal T.U.E.L. (d.

Igs. 18 agosto 2000 n. 267) — che è atto avente forza di legge.

Pertanto, le condotte oggetto del capo D vanno rivalutate alla luce della modifica dell'art. 323 cod. pen. che ha escluso la rilevanza penale della contestata violazione delle norme comunali, così conducendo a giudicare insussistente il reato contestato nel capo D. P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.323 cod. pen. perché il fatt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/04/2021 della Corte d'Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria di replica presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2791 dell'14 aprile 2021, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Latina ha dichiarato ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen. estinti perché prescritti i reati ex artt. 81, secondo comma, e 314, secondo comma, cod. pen. (capo B), ex artt. 10 e 323 cod. pen. (capo D) e ex artt. 110 e 353 nn. 1 e 2 cod. pen. (capo F) attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente e responsabile finanziaria del Comune di Fondi. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. deducendo i seguenti quattro motivi di ricorso riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si deduce l'erronea declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen. e violazione dell'art. 530 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. b) , cod. proc. pen., nonché omissione della motivazione ai sensi degli artt. 546, lett. e) e 606, lett. e) cod. proc. pen. Si assume che alla luce dell'assenza di prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] all'esito dell'istruttoria dibattimentale, stante inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, già riconosciuta dal Tribunale con tre distinte ordinanze, doveva pronunciarsi sentenza di assoluzione nel merito perché il fatto non sussiste ex art.530 cod. proc. pen. quale formula prevalente sulla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si osserva che la evidenza della innocenza dell'imputato che il secondo comma l'art. 129, comma 2, cod. pen. richiede per disapplicare il primo comma della disposizione non è necessaria se, come nella fattispecie, l'istruttoria nel dibattimento si è già conclusa e consente di pervenite a una assoluzione. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per illegittima utilizzazione di prove dichiarate inutilizzabili con tre ordinanze del Tribunale di Latina e omissione e illogicità delle motivazione. Si evidenzia l'illegittimo utilizzo delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, peraltro mai acquisite al fascicolo del dibattimento, e l'assenza di ogni riferimento alla loro inutilizzabilità in violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 2.3 Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione della regola di giudizio ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen. con riferimento al delitto di turbativa di incanti (capo F) in relazione all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. Si assume che all'esito dell'istruttoria dibattimentale era emersa prova positiva dell'innocenza di [OSCURATO:PERSONA] tale da rendere ancora più evidente la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 530 cod. proc. pen. e si rileva che la Corte non ha risposto agli specifici motivi di impugnazione sviluppati sul punto. 2.4 Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 cod. pen. (capo D) in relazione all'art. 606, lett. b) e e) cod. proc. pen. stante l'irrilevanza penale della violazione delle norme di regolamento. Inoltre, si deduce l'erronea applicazione della regola di giudizio ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen. al reato di abuso d'ufficio essendo la [OSCURATO:PERSONA] già stata assolta con la formula «perché il fatto non sussiste» con sentenza divenuta irrevocabile per mandati di pagamento analoghi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dirigente e responsabile finanziaria del Comune di Fondi, sono contestati, come descritti nelle imputazioni, i reati ex artt. 81, secondo comma, e 314, secondo comma, cod. pen. (capo B), ex artt. 10 e 323 cod. pen. (capo D) e ex artt. 110 e 353 nn. 1 e 2 cod. pen. (capo F), che la Corte di appello ha dichiarato estinti perché prescritti, escludendo la possibilità di una immediata ricognizione della sua innocenza e, anzi, ravvisando per alcuni casi già prima facie prove di colpevolezza. I primi tre motivi del ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. 1.1. La Corte di appello ha richiamato il principio di diritto secondo cui l'imputata la quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello contro una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è tenuta a dedurre specifici motivi per dimostrare che gli elementi di valutazione acquisiti agli atti sono idonei per escludere che sia ravvisabile un illecito penale o che il fatto sussista o che sia stato da lei commesso o che sia presente l'elemento soggettivo del reato, così da potersi immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., rimediando all'errore del giudice di primo grado (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200; Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219). In particolare, ha osservato che il Tribunale ha ritenuto dubbia l'innocenza dell'imputata «poiché i fatti risultavano provati sulla base dei documenti acquisiti e della testimonianza del teste di p.g che aveva svolto le indagini» e ha sottolineato che — diversamente da quel che si assume nel ricorso — questi «non aveva fatto riferimento alle intercettazioni telefoniche nel loro contenuto ma solo come fatto storico» (p. 3-4). Ha puntualizzato che allo stato degli atti e delle «controverse prove raccolte nonché della documentazione prodotta e indicata anche negli atti di appello» non è possibile giungere a un giudizio di estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle condotte a lei ascritte, sicché si renderebbe necessaria la rinnovazione della istruzione che è incompatibile con la già avvenuta prescrizione del reato, alla quale la ricorrente non ha rinunciato, perché il maturare della prescrizione del reato preclude al giudice il compimento di ulteriori accertamenti, se l'imputata non rinuncia alla causa estintiva (Sez. 3, n. 56059 del 19/09/2017, Marvelli, Rv. 272427; Sez. 5, n. 5586 del 03/10/2013, dep. 2014, Fortunato, Rv. 258875). Invece, la ricorrente si limita a far leva sulla dichiarata inutilizzabilità di alcune intercettazioni telefoniche assumendo che i loro contenuti sarebbero stati utilizzati dal Tribunale, ma non indica puntualmente quali passaggi della motivazione della sentenza di primo grado tali contenuti utilizzerebbero e, soprattutto, non argomenta in che modo dalla loro espunzione dovrebbe derivarsi l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputata che avrebbe potuto condurre alla sua assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 1.2. Occorre ribadire che l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. prevede che il proscioglimento nel merito prevalga sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione, ma solo se è rilevabile, con una mera attività ricognitiva, la prova evidente della insussistenza del fatto o della non colpevolezza dell'imputato, con una valutazione da parte del giudice che sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento". Infatti, il concetto di "evidenza", utilizzato dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen, riguarda la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, ossia qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione con la formula ampia, sicché non bastano la mera contraddittorietà o l'insufficienza della prova che richiede un giudizio tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Giuffrida, Rv. 256202). Né il giudice d'appello può, in presenza di una causa di estinzione del reato, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679).2. Invece, è fondato il quarto motivo di ricorso relativo al reato di abuso di ufficio descritto nel capo D delle imputazioni, dove si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere, quale dirigente del settore-bilancio del Comune di Fondi procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale in favore di alcune imprese, mediante pagamenti privilegiati «in violazione delle norme statutarie e del T.U.E.L. Al riguardo è applicabile la regola di giudizio posta dall'art. 129, comma, cod. proc. pen. e deve rilevarsi che la Corte di appello non ha considerato quanto sul punto dedotto nell'atto di appello e nella memoria difensiva del 25 gennaio 2021, Infatti, come modificato dall'art. 23 comma 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, il comma primo dell'art. 323 cod. pen. per la configurabilità del reato di abuso di ufficio richiede la «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», mentre nel caso in esame i pagamenti, quand'anche in contrasto con l'art. 37 del regolamento di contabilità del Comune di Fondi — che non è atto avente forza di legge — furono effettuati nel rispetto delle norme poste dal T.U.E.L. (d. Igs. 18 agosto 2000 n. 267) — che è atto avente forza di legge. Pertanto, le condotte oggetto del capo D vanno rivalutate alla luce della modifica dell'art. 323 cod. pen. che ha escluso la rilevanza penale della contestata violazione delle norme comunali, così conducendo a giudicare insussistente il reato contestato nel capo D. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.323 cod. pen. perché il fatt
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