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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09341/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 28.11.2017, con cui il Tribunale di Crotone aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 423 cod. pen., commesso in Crotone il 24.9.2017, condannandoli, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; rilevato che gli imputati hanno, tramite i rispettivi difensori, presentato distinti atti di ricorso per cassazione; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con unico motivo, difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, fondato unicamente su prove indirette e, con il secondo motivo, il difetto di motivazione dell'accertamento della condotta del ricorrente, fondato sulla base di una testimonianza non attendibile perché in contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso teste nelle indagini preliminari.

Ritenuto che entrambi i ricorsi propongono una censura motivazionale che non è definita né nel suo oggetto né nel suo contenuto, rimanendo nell'ambito di una mera generica doglianzayIZ, ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e elfEtarrral versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

13. nchi [OSCURATO:PERSONA] 91/1-X.

LL,J [OSCURATO:PERSONA]-31A o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 28.11.2017, con cui il Tribunale di Crotone aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 423 cod. pen., commesso in Crotone il 24.9.2017, condannandoli, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; rilevato che gli imputati hanno, tramite i rispettivi difensori, presentato distinti atti di ricorso per cassazione; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con unico motivo, difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, fondato unicamente su prove indirette e, con il secondo motivo, il difetto di motivazione dell'accertamento della condotta del ricorrente, fondato sulla base di una testimonianza non attendibile perché in contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso teste nelle indagini preliminari. Ritenuto che entrambi i ricorsi propongono una censura motivazionale che non è definita né nel suo oggetto né nel suo contenuto, rimanendo nell'ambito di una mera generica doglianzayIZ, ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e elfEtarrral versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 13. nchi [OSCURATO:PERSONA] 91/1-X. LL,J [OSCURATO:PERSONA]-31A o