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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 11351/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13928-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 968/2020 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 13928/2021 Numero sezionale 3272/2022 Numero di raccolta generale 11351/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso articolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.) avverso la sentenza n. 968/2020 pronunciata il 9 novembre 2020 dal Tribunale di Crotone.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose appello contro la sentenza n. 392/2014 resa dal Giudice di pace di Crotone, che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 141/2013, condannando le opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della minor somma di € 350,64.

L’appellante dedusse quattro motivi di gravame, lamentando, come espone lo stesso Tribunale nella sentenza impugnata, l’omessa motivazione, l’errata applicazione delle norme in tema di mandato e la cattiva valutazione delle risultanze probatorie.

In particolare, nell’appello si riprendevano le doglianze sulla mancata comunicazione del trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare dal dante causa [OSCURATO:PERSONA], sulla inosservanza dell’art. 4 del regolamento condominiale, sulla prova dei pagamenti eseguiti.

Il Tribunale di Crotone ha tuttavia dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di specificità dei motivi.

Il motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] Village denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., trascrivendo le censure mosse nel proprio atto di appello.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il motivo di ricorso si rivela fondato.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 13928/2021 Numero sezionale 3272/2022 Numero di raccolta generale 11351/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Secondo quanto chiarito da Cass. Sez.

U, 16/11/2017, n. 27199, gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

In tal senso, è da evidenziare come l’atto di appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Village non si limitava a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell'appellata sentenza, contenendo esso le ragioni di critica alla decisione di primo grado in punto di mancata comunicazione del trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare dal dante causa [OSCURATO:PERSONA], inosservanza dell’art. 4 del regolamento condominiale e prova dei pagamenti eseguiti.

Il giudice d’appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere ammissibile il gravame e rispondere nel merito alle censure mosse dall'appellante.

Il ricorso va perciò accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Village uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 13928/2021 Numero sezionale 3272/2022 Numero di raccolta generale 11351/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13928-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 968/2020 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 13928/2021 Numero sezionale 3272/2022 Numero di raccolta generale 11351/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso articolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.) avverso la sentenza n. 968/2020 pronunciata il 9 novembre 2020 dal Tribunale di Crotone. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose appello contro la sentenza n. 392/2014 resa dal Giudice di pace di Crotone, che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 141/2013, condannando le opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della minor somma di € 350,64. L’appellante dedusse quattro motivi di gravame, lamentando, come espone lo stesso Tribunale nella sentenza impugnata, l’omessa motivazione, l’errata applicazione delle norme in tema di mandato e la cattiva valutazione delle risultanze probatorie. In particolare, nell’appello si riprendevano le doglianze sulla mancata comunicazione del trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare dal dante causa [OSCURATO:PERSONA], sulla inosservanza dell’art. 4 del regolamento condominiale, sulla prova dei pagamenti eseguiti. Il Tribunale di Crotone ha tuttavia dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di specificità dei motivi. Il motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] Village denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., trascrivendo le censure mosse nel proprio atto di appello. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il motivo di ricorso si rivela fondato. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 13928/2021 Numero sezionale 3272/2022 Numero di raccolta generale 11351/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Secondo quanto chiarito da Cass. Sez. U, 16/11/2017, n. 27199, gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tal senso, è da evidenziare come l’atto di appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Village non si limitava a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell'appellata sentenza, contenendo esso le ragioni di critica alla decisione di primo grado in punto di mancata comunicazione del trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare dal dante causa [OSCURATO:PERSONA], inosservanza dell’art. 4 del regolamento condominiale e prova dei pagamenti eseguiti. Il giudice d’appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere ammissibile il gravame e rispondere nel merito alle censure mosse dall'appellante. Il ricorso va perciò accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Village uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 13928/2021 Numero sezionale 3272/2022 Numero di raccolta generale 11351/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C
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