CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 16321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i ilAS:'z(rmarn C'‹ nrif Zà 13 L 31- N(. [OSCURATO:PERSONA]. KnO0 ; che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 29 aprile 2021 il GIP di Firenze, decidendo a seguito di avvenuta oblazione, ha dichiarato estinto il reato oggetto di contestazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La condotta contestata al Nocentini risulta essere quella prevista e punita dagli articoli 38 e 221 del RD n.773 del 1931, per avere omesso la denunzia del trasferimento del luogo di detenzione di tre doppiette e due fucili semiautomatici. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale, deducendo erronea applicazione di legge in riferimento alla omessa confisca delle armi, in ragione di quanto previsto dall'art. 6 I. n. 152 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.1 Il ricorrente rappresenta che l'avvenuta estinzione del reato per oblazione non è di ostacolo alla confisca delle armi, prevista dalla citata disposizione di legge in termini di obbligatorietà. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Come è stato più volte precisato in arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. I n. 33982 del 6.4.2016, rv 267458; Sez. I n. 54086 del 13.11.2017, rv 272085) la confisca prevista dall'art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. 3.2 La previsione di legge di cui all'art.6 I. n.152 del 1975 contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell'art. 240 del codice penale e rende obbligatoria la disposizione di confisca in relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonchè le munizioni e gli esplosivi. Non vi è ragione, pertanto, per escludere la confisca delle armi - oggetto della condotta illecita - in caso di estinzione del reato per avvenuta oblazione. La domanda di ammissione all'oblazione, pur non potendo essere ritenuta come ammissione di colpevolezza è - in ogni caso - un atto idoneo a dar luogo alla apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere - in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell'imputato - sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 co.2 cod.proc.pen. . Non può pertanto ritenersi emessa una sentenza con portata assolutoria e ciò giustifica la emissione della statuizione di confisca, con natura essenzialmente preventiva. Trattandosi di provvedimento dal contenuto vincolato, la statuizione può essere emessa da questa Corte, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata su detto punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla omessa confisca delle armi4 di cui al capo di imputazione, confisca che dispone. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Così deciso il r aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] c Q.A