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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:278
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61991J0147 - IT Avis juridique important | 61991J0147 SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 25 GIUGNO 1992. - PROCEDIMENTO PENALE A [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] N. 4 [OSCURATO:PERSONA] - SPAGNA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-147/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04097 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Libera prestazione dei servizi ° Normativa nazionale che riserva determinate attività attinenti al settore degli affari immobiliari alle persone legalmente abilitate alla professione di agente immobiliare ° Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 67/43/CEE)

2. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Disposizioni del Trattato ° Sfera d' applicazione "ratione personae" (Trattato CEE, art. 52)

[OSCURATO:PERSONA]

1. La direttiva 67/43/CEE, relativa all' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività autonome attinenti: 1) al settore "Affari immobiliari (escluso il 6401)" (Gruppo ex 640 CITI), 2) al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI), non osta ad una disciplina nazionale che riservi l' esercizio di determinate attività nel settore degli affari immobiliari a soggetti legalmente abilitati all' esercizio dell' attività di agente immobiliare.

2. Le norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento si applicano solo ai cittadini degli Stati membri della Comunità. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-147/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, 67/43/CEE, relativa all' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1) al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITI), 2) al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI) (GU 1967, n. 10, pag. 140) LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori F.A.

Schockweiler, presidente di sezione, G.F.

Mancini e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per il [OSCURATO:PERSONA] de Agentes de la [OSCURATO:PERSONA], dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid; ° per il [OSCURATO:PERSONA], dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; ° per la signora [OSCURATO:PERSONA], dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Málaga (Spagna); ° per il governo della Repubblica francese, dal signor [OSCURATO:PERSONA], vice direttore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], segretario degli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente; ° per il governo del Regno di Spagna, dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario presso la segreteria di Stato per le Comunità europee e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado, del servizio giuridico incaricato delle controversie pendenti dinanzi alla Corte di giustizia, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del [OSCURATO:PERSONA] de Agentes de la [OSCURATO:PERSONA], della signora [OSCURATO:PERSONA], del governo spagnolo e della Commissione all' udienza del 7 maggio 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 giugno 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 16 maggio 1991, presentata alla Corte il 31 maggio successivo, il [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, n. 67/43/CEE, relativa all' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1) al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITI), 2) al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 938 CITI) (GU 1967, n. 10, pag. 140). 2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una causa penale promossa dal [OSCURATO:PERSONA] a carico della signora [OSCURATO:PERSONA], residente in Spagna, che si è insediata in [OSCURATO:PERSONA] come agente immobiliare nonostante non avesse le qualifiche professionali e non possedesse le necessarie autorizzazioni. 3 [OSCURATO:PERSONA] promuoveva azione penale nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA] per esercizio abusivo della professione, ai sensi dell' art. 321 del codice penale spagnolo ed il [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento finché la Corte di giustizia si sia pronunciata sulle seguenti questioni: "1) Se sia valido l' art. 1 del decreto 4 dicembre 1969 e del regio decreto n. 1464/88, con cui si dispone che sono attività proprie degli agenti immobiliari la mediazione nella compravendita e permuta di beni immobili rustici e urbani, i prestiti con garanzia ipotecaria su questi ultimi, le locazioni di detti immobili e le cessioni di detti contratti anche per immobili non adibiti ad uso abitativo, le prestazioni di consulenza circa il valore alla vendita, alla cessione o alla cessione della locazione di detti beni, alla luce di quanto disposto dagli artt. 3, 2 e 5 della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea 67/43, determinando se, dalla sua entrata in vigore, uno Stato membro possa attribuire nel settore immobiliare ad una determinata categoria professionale l' esclusività dell' esercizio di tali attività. 2) Se uno Stato membro possa in qualche modo limitare o escludere l' applicazione di detta direttiva. 3) Se, considerato quanto stabilito dalle direttive invocate, lo Stato spagnolo possa esigere dai cittadini di altri Stati membri titoli o prove come quelle che si richiedono in Spagna per poter accedere al [OSCURATO:PERSONA] de Agentes de la [OSCURATO:PERSONA] ed essere così abilitati all' esercizio delle attività sopra elencate, quando il possesso di tali requisiti non sia imposto agli interessati per l' esercizio delle suddette attività nei paesi di cui sono cittadini. 4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi aspetti del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 5 Quanto alle due prime questioni, si deve ricordare che, nella sentenza 28 gennaio 1992, procedimenti riuniti C-330/90 e C-331/90, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-323) la Corte, dovendo risolvere questioni identiche sottoposte dallo stesso giudice spagnolo, ha dichiarato che la citata direttiva 67/43 non osta ad una disciplina nazionale che riservi l' esercizio di determinate attività nel settore degli affari immobiliari a soggetti legalmente abilitati all' esercizio dell' attività di agente immobiliare. 6 Per risolvere la terza questione si deve ricordare che, nell' ambito della collaborazione tra il giudice nazionale e la Corte di giustizia che trae origine dall' art. 177, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una soluzione utile per risolvere la controversia sottopostagli, interpretando le disposizioni di diritto comunitario che possono venir applicate alla fattispecie. 7 Si deve osservare che le norme del Trattato CEE in materia di libertà di stabilimento e le disposizioni di diritto derivato, come quelle della direttiva 67/43, possono solo venir invocate da un cittadino di uno Stato membro della Comunità che intenda stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro oppure da un cittadino di questo Stato che si trovi in una situazione che presenta aspetti che si ricollegano ad una delle situazioni contemplate dal diritto comunitario. 8 Orbene, emerge dai documenti allegati alle osservazioni presentate dal [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni rilasciate dal patrono dell' imputato nel corso dell' udienza dinanzi alla Corte che la signora [OSCURATO:PERSONA] è cittadina svizzera. 9 Così stando le cose, si deve risolvere la terza questione dichiarando che le norme del Trattato CEE in materia di libertà di stabilimento si applicano solo ai cittadini degli Stati membri della Comunità.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese, dal governo del Regno di Spagna e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 de [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 16 maggio 1991, dichiara: 1) La direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, 67/43/CEE, relativa all' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1) al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITI), 2) al settore di taluni "Servizi forniti dalle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI), non osta ad una disciplina nazionale che riservi l' esercizio di determinate attività nel settore degli affari immobiliari a soggetti legalmente abilitati all' esercizio dell' attività di agente immobiliare. 2) Le norme del Trattato CEE in materia di libertà di stabilimento si applicano solo ai cittadini degli Stati membri della Comunità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991J0147 - IT Avis juridique important | 61991J0147 SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 25 GIUGNO 1992. - PROCEDIMENTO PENALE A [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] N. 4 [OSCURATO:PERSONA] - SPAGNA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-147/91. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04097 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Libera prestazione dei servizi ° Normativa nazionale che riserva determinate attività attinenti al settore degli affari immobiliari alle persone legalmente abilitate alla professione di agente immobiliare ° Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 67/43/CEE) 2. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Disposizioni del Trattato ° Sfera d' applicazione "ratione personae" (Trattato CEE, art. 52) [OSCURATO:PERSONA] 1. La direttiva 67/43/CEE, relativa all' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività autonome attinenti: 1) al settore "Affari immobiliari (escluso il 6401)" (Gruppo ex 640 CITI), 2) al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI), non osta ad una disciplina nazionale che riservi l' esercizio di determinate attività nel settore degli affari immobiliari a soggetti legalmente abilitati all' esercizio dell' attività di agente immobiliare. 2. Le norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento si applicano solo ai cittadini degli Stati membri della Comunità. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-147/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, 67/43/CEE, relativa all' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1) al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITI), 2) al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI) (GU 1967, n. 10, pag. 140) LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per il [OSCURATO:PERSONA] de Agentes de la [OSCURATO:PERSONA], dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], del foro di Madrid; ° per il [OSCURATO:PERSONA], dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; ° per la signora [OSCURATO:PERSONA], dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Málaga (Spagna); ° per il governo della Repubblica francese, dal signor [OSCURATO:PERSONA], vice direttore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], segretario degli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente; ° per il governo del Regno di Spagna, dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario presso la segreteria di Stato per le Comunità europee e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado, del servizio giuridico incaricato delle controversie pendenti dinanzi alla Corte di giustizia, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del [OSCURATO:PERSONA] de Agentes de la [OSCURATO:PERSONA], della signora [OSCURATO:PERSONA], del governo spagnolo e della Commissione all' udienza del 7 maggio 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 giugno 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 16 maggio 1991, presentata alla Corte il 31 maggio successivo, il [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, n. 67/43/CEE, relativa all' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1) al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITI), 2) al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 938 CITI) (GU 1967, n. 10, pag. 140). 2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una causa penale promossa dal [OSCURATO:PERSONA] a carico della signora [OSCURATO:PERSONA], residente in Spagna, che si è insediata in [OSCURATO:PERSONA] come agente immobiliare nonostante non avesse le qualifiche professionali e non possedesse le necessarie autorizzazioni. 3 [OSCURATO:PERSONA] promuoveva azione penale nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA] per esercizio abusivo della professione, ai sensi dell' art. 321 del codice penale spagnolo ed il [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento finché la Corte di giustizia si sia pronunciata sulle seguenti questioni: "1) Se sia valido l' art. 1 del decreto 4 dicembre 1969 e del regio decreto n. 1464/88, con cui si dispone che sono attività proprie degli agenti immobiliari la mediazione nella compravendita e permuta di beni immobili rustici e urbani, i prestiti con garanzia ipotecaria su questi ultimi, le locazioni di detti immobili e le cessioni di detti contratti anche per immobili non adibiti ad uso abitativo, le prestazioni di consulenza circa il valore alla vendita, alla cessione o alla cessione della locazione di detti beni, alla luce di quanto disposto dagli artt. 3, 2 e 5 della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea 67/43, determinando se, dalla sua entrata in vigore, uno Stato membro possa attribuire nel settore immobiliare ad una determinata categoria professionale l' esclusività dell' esercizio di tali attività. 2) Se uno Stato membro possa in qualche modo limitare o escludere l' applicazione di detta direttiva. 3) Se, considerato quanto stabilito dalle direttive invocate, lo Stato spagnolo possa esigere dai cittadini di altri Stati membri titoli o prove come quelle che si richiedono in Spagna per poter accedere al [OSCURATO:PERSONA] de Agentes de la [OSCURATO:PERSONA] ed essere così abilitati all' esercizio delle attività sopra elencate, quando il possesso di tali requisiti non sia imposto agli interessati per l' esercizio delle suddette attività nei paesi di cui sono cittadini. 4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi aspetti del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 5 Quanto alle due prime questioni, si deve ricordare che, nella sentenza 28 gennaio 1992, procedimenti riuniti C-330/90 e C-331/90, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-323) la Corte, dovendo risolvere questioni identiche sottoposte dallo stesso giudice spagnolo, ha dichiarato che la citata direttiva 67/43 non osta ad una disciplina nazionale che riservi l' esercizio di determinate attività nel settore degli affari immobiliari a soggetti legalmente abilitati all' esercizio dell' attività di agente immobiliare. 6 Per risolvere la terza questione si deve ricordare che, nell' ambito della collaborazione tra il giudice nazionale e la Corte di giustizia che trae origine dall' art. 177, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una soluzione utile per risolvere la controversia sottopostagli, interpretando le disposizioni di diritto comunitario che possono venir applicate alla fattispecie. 7 Si deve osservare che le norme del Trattato CEE in materia di libertà di stabilimento e le disposizioni di diritto derivato, come quelle della direttiva 67/43, possono solo venir invocate da un cittadino di uno Stato membro della Comunità che intenda stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro oppure da un cittadino di questo Stato che si trovi in una situazione che presenta aspetti che si ricollegano ad una delle situazioni contemplate dal diritto comunitario. 8 Orbene, emerge dai documenti allegati alle osservazioni presentate dal [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni rilasciate dal patrono dell' imputato nel corso dell' udienza dinanzi alla Corte che la signora [OSCURATO:PERSONA] è cittadina svizzera. 9 Così stando le cose, si deve risolvere la terza questione dichiarando che le norme del Trattato CEE in materia di libertà di stabilimento si applicano solo ai cittadini degli Stati membri della Comunità. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese, dal governo del Regno di Spagna e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 de [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 16 maggio 1991, dichiara: 1) La direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, 67/43/CEE, relativa all' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1) al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITI), 2) al settore di taluni "Servizi forniti dalle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI), non osta ad una disciplina nazionale che riservi l' esercizio di determinate attività nel settore degli affari immobiliari a soggetti legalmente abilitati all' esercizio dell' attività di agente immobiliare. 2) Le norme del Trattato CEE in materia di libertà di stabilimento si applicano solo ai cittadini degli Stati membri della Comunità
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