CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6188/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n.82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:PERSONA]) A.S. , in persona dei [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e RICCARDO AGOSTINELLIche la rappresenta no e difend ono. -controricorrente- avversola SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] di MILANO n. 545/2019 depositata i l 21/01/2019, R.G. n. 34993/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , già R iva [OSCURATO:SOCIETA]., impugnò il licenziamento intimatogli dalla società il 23 novembre2009 deducendone l’illegittimità sotto vari profili. 2. Il Tribunale di Milano accertò che il lavoratore, ai sensi dell ’ articolo 32 della legge4 novembre 2010 n. 183 nel 2010 , era decaduto dal potere di impugnare il licenziamento. La Corte di appello di Milano, investita del gravame da parte del Rimoldi, preso atto dell’intervenutaammissione della società alla procedura di amministrazione straordinar ia, dichiar ò improseguibile il ricorso. 3. Con successivo ricorso, quindi, [OSCURATO:PERSONA] - che si era visto negare l’ammissione al passivo del credito connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro perché di natura contenziosa , privo di prova e comunque in ragione dell’accertata decadenza -propose opposizione avver so il decreto del giudice delegato del 7 giugno 2017chie dendo che, previa revoca nel provvedimento di esclusione, siaccertasse e dichiarasse la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 23 novembre 2009 con conseguente ammissione al passivo del credito in via privilegiata per l’importo complessivo di € 474.410,98 - di cui 422.166 , 44 per indennità supplementare nella misura massima di 22 mensilità ai sensi del CCNL [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal licenziamento al saldo.In subordine chiese che , accertata l ’ ille gittimità del licenziamento, la condanna del la società al pagamento dell ’ indennità supplementarenella misura di 22 mensilità e dell’indennità sostitutiva del preavviso pari a 12mensilità oltre interessi e rivalutazione. 4. Il Tribunale di Milanorespinse l ’ opposizione evidenziando che il Rimoldi era decaduto dal potere di impugnare il licenziamentoatteso che a fronte di un’impugnazione del recesso della 23 maggio 20 11 il ricorso era stato depositato solo il 20 marzo2013 quando oramai era decorso il termine di 270 giorni previsto alla legge per l’impugnazione giudiziale del recesso . 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Carlo R imoldi affidato a due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]in amministrazione straordinaria ha resistito con contro ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.CONSIDERATOCHE 6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.. Deduce il ricorrente che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il licenziamento impugnato, del quale era stata denunciata lamancanza di giustificatezza, non rientrerebbe tra i casi di invalidità del licenziamento cui si applica l’art. 32 comma 2 della legge n. 183 del 2010. 7. Con il secondo motivo di ricorso, poi,deduce che, in violazione dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., il Tribunale ha applicatoal licenziamento del dirigente, non affetto da invalidit à , i l regime dell a decadenza dettat o dall’art. 32 comma 2 della legge n. 183 del 2010.Sostiene il ricorrente che, vertendo la controversia sul solo accertamento della ingiustificatezza del recesso senza richiesta di ripristino del rapporto, ma solo di pag amento dell’indennità supplementare e dell’indennità sostitutiva del preavviso, alla fattispecie non sarebbe applicabile la decadenza prevista dalla citata disposizione di legge che riguarda “ tutti i casi di invalidità del licenziamento”e dunque si riferisce ai licenziamenti nulli o annullabili e non anche al caso della ingiustificatezza che non rientra nelle enunciate categorie della nullità o annullabilità. Rammenta che, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l ’ invalidità deve intendersi i n senso giuridico come esistenza di un vizio che renda l’atto o il negozio giuridico inidoneo ad acquistare pieno ed inattaccabile valore giuridico. 8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 8.1. In tema di licenziamento dei dirigenti, i termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione stabiliti dall’art. 6 della leggen. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 dellalegge n.183 del 2010, non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare, secondo un’interpretazione doverosamente restrittiva - trattandosi di norme in materia di decadenza -del concetto di “invalidità” di cui all ’ art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010, da inte ndere quale vizio suscettibile di determinare la demolizione del negozio e dei suoi effetti solutori, come previsto per le ipotesi sanzionate dall’art. 18, comma 1, Statuto dei lavoratorinovellato dalla legge n. 92 del 2012 ( Cass. 08/01/2020 n. 148 e anche Cass. 13/01/2020 n. 395).8.2. Come chiarito in quelle decisioni, con motivazione allaquale il Collegio intende dare continuità, l ’ art. 6 della legge n . 604/1966, nel testo antecedente alla novella ex art. 32, comma 1, legge n. 183/2010, disponeva che il licenziamento dovesse essere impugnato, a pena di decadenza, anche in sede extragiudiziale, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. Tale regime era pacificamente ritenuto inapplicabile ai dirigenti che agissero per la condanna datoriale al pagamento dell’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo, in quanto si trattava di categoria di prestatori sottratta alle norme limitative dei licenziamenti individuali poste dalla legge n. 604/1966 (cfr. ex multis, Cass. n. 1641/1995, n. 20763 del 2012). 8.3. Fino al 2010 la disciplina contemplata nella legge n. 604/1966 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, co. 4) non è stata applicata ai dirigenti, sulla base di quanto stabilito dall’art. 10 della medesima normativa. In forza di tale esclusione ex lege, per questa categoria di lavoratori non è mai sussistito l’obbligo di impugnare il recesso secondo il regime decadenziale previsto ex art. 6, leggen. 604/1966. Di conseguenza, si è attestata l’uniforme e pacifica interpretazione dei giudici di merito e di legittimità: le tutele della prima legge sui licenziamenti individuali sono state estese ed applicate soltanto ai cc.dd. pseudo-dirigenti. 8.4. L’art. 32 della legge n. 183 citata, al comma 1, ha sostituito l’art. 6 della legge n. 604 e, nel ribadire il termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione extragiudiziale del licenziamento, prevede ora il termine ulteriore di 180 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Al comma 2poi è previsto che le disposizioni di cui al citato art. 6 della legge n.604 si applicano “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”. 8.5. Dunque, il Collegato Lavoro, all’art 32, comma 2, ha previsto l’estensione della decadenza in tema di licenziamento anche a tutti i casi di invalidità. Il termine invalidità ha un significato preciso, che presuppone che l’atto sia inficiato nella sua validità per un vizio intrinseco derivante dal discostamento dal modello legale o per effetto di una previsione legale che colleghi alla mancanza di requisiti che devono caratterizzare l ’ atto la conseguenza della invalidità (come per il licenziamento: art. 2119 c.c.). La legge n. 183/2010 ha così inteso ricomprendere nell ’ ambito del regime caducatorio disciplinato ex novo rispetto all’art 6 legge n.604del 1966 casi di nullità e, in generale, di invaliditàesterni alla legge n. 604 del 1966.8.6. Il licenziamento del dirigente originariamente era tutelato dal divieto del licenziamento discriminatorio e ritorsivo (colpito da nullità: artt. 2 e 4 della legge n. 604/1966 cit.), lasciando la normativa immutato il regime di libera recedibilità come criterio generale, salva sempre la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre un regime di controllo delle ragioni del licenziamento individuale. 8.7. Ai limiti di tutela ha posto, quindi, in qualche misura, rimedio la contrattazione collettiva col prevedere, generalmente, che nei casi in cui non sussista la giustificatezza del licenziamento, ferma la validità e l’efficacia del recesso, al dirigente spetta una speciale indennità supplementare di carattere risarcitorio. 8.8. Soltanto con la legge n. 92 del 2012, nella nuova formulazione dell’art. 18, comma 1della legge n. 300 del 1970 i dirigenti sono stati per laprima volta destinatari di una tutela piena per le ipotesi anche ad essi applicabili di nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislativein materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o intimato per un motivo illecitodeterminante ai sensi dell’art. 1345 del codice civile. 8.9. Con la sentenza n. 22627/2015, questa Corte ha affermato che “ i suddetti termini di decadenza e di inefficacia dell’impugnazione devono trovare applicazione quando si deduce l’invalidità del licenziamento, come nella specie, prospettandone la nullità in quanto discriminatorio, non assumendo rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore”. A questa decisione la Corte di Cassazione è pervenuta rilevando che “la ratio della disciplina introdotta dall’art. 6 della legge n. 604/1966, in combinato disposto con l’art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010, si rinviene nell’esigenza di garantire la speditezza dei processi attraverso la previsione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza e non in contrasto con l’art. 111 Cost. Il legislatore ha così operato, facendo riferimento ad un criterio oggettivo, un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore”.Secondo la Corte “la ratio della disciplina introdotta dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, in combinato disposto con l’art. 32, comma 2, della legge n.183 del 2010, è coerente con l’ottica di tutela del datore di lavoro in relazione all’esigenza di conoscere in un tempo sufficientemente breve i rischi economici ed organizzativi connessi alla lite ed all’esigenza di garantire la speditezza dei processi attraverso la previsione di termini di decadenza ed inefficacia prima non previsti in consonanza con il principi dell’art. 111 Cost”. U na volta che l’art. 32, comma 2, ha previsto un onere di impugnativa a pena di decadenza per ogni recesso datoriale invalido - con un metro che per sua natura è indipendente dalla categoria legale di appartenenza del lavoratore -è ragionevole ritenere che la norma regoli “ anche ” il caso del licenziamento vietato o nullo del dirigente, identico nella disciplina (sostanziale e sanzionatoria) al corrispondente licenziamento di un impiegato o di un operaio. 8.10. Ciò comporta che solo in virtù di tale estensione la disciplina della decadenza per i casi di “invalidità”è stata resa applicabile ai recessi intimati ai dirigenti, una volta ritenuto che l’ambito soggettivo di applicabilità del regime decadenziale comprenda anche tale categoria. L ’ estensione dei termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione del licenziamento, disposta dall’art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010 è ritenuta operare, in conclusione, con riguardo al dato oggettivo costituito dalla invalidità del licenziamento e al di fuori della limitazione posta dal citato art. 10 della legge n. 604 del 1966 con riguardo alla posizione lavorativa dell’interessato. 9. Quanto all’applicabilità delladecadenza al licenziamento del dirigente in ipotesi non riconducibile ad invalidità dell’atto, ma a fattispecie di mera ingiustificatezza del licenziamentol’art. 32, co. 2, legge n. 183/2010 ha esteso l’applicazione della nuova disciplina «anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento», e, dunque, anche a fattispecie “esterne”alla disciplina della leggen. 604/1966 e sue modifiche. Tuttavia il Collegato Lavoro non ha previsto alcuna estensione ai dirigenti delle ipotesi di nullità del licenziamento esterne alla legge n. 604/ 19 66, essendo tale estensione avvenuta soltanto con la previsione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall’art. 42 della legge n.92/2012, ciò che consente di ritenere che solo con tale normativa l’espressione “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”, riferita alla disciplina della decadenza, possa essere riempita di significato anche per la categoria dei dirigenti. L’art. 32, co. 2, del Collegato Lavoro non poteva, dunque, riferirsi, quanto alla previsione di decadenze, ai dirigenti, se non per le ipotesi di nullità già previste per gli stessi dalla legge n. 604/1966 (artt. 2 e 4, quest’ultimo come modificato dall’art. 3legge n.108/90, che ne ha disposto espressamente l’applicabilità anche ai dirigenti) e solo con la legge n. 92 del 2012, che ha previsto ipotesi di nullità dei licenziamenti cui consegue di diritto la tutela reintegratoria anche per i dirigenti (testo novellato dell’art. 18, comma 1, St. Lav.), risultano per questi ultimi ipotizzabili fattispecie di invalidità esterne alla legge n. 604/1966, con conseguente estensibilità anche ad essi del regime della decadenza di cui all’art. 32, co 2 del Collegato Lavoro. 9.1. Ne consegue che la disciplina sulla decadenza del Collegato Lavoro non può,nelle intenzioni del legislatore, riferirsi anche alle ipotesi di mera ingiustificatezza del licenziamento dei dirigenti, prima della previsione per questi ultimi della tutela rafforza ta propria di un regime di invalidità, riguardante casi esterni alla legge n. 6 04/ 19 66 , con conseguente applicazione del regime decadenziale introdotto, ispirato ad esigenze di certezza e di celerità nella stabilizzazione di conseguenze reintegratorie previste a carico del datore di lavoro. 9.2. Le considerazioni che precedono inducono ad escludere l’estensione del regime decadenziale, che dipende dal significato che si attribuisce al termine “invalidità”, a casi che rientrano nel più ampio concetto di illegittimità, ciò che condurrebbe a ritenere la nuova disciplina applicabile all’impugnazione di qualsiasi licenziamento. Corollario delle stesse è, al contrario, l’attribuzione al termine invalidità del significato suo proprio, cui consegue l’affermazione che la norma opera solo quando il vizio sia suscettibile di determinare la demolizione del negozio e dei suoi effetti solutori. 9.3. L’espressione “ invali dità ” deve essere intesa in senso restrittivo, avendo riguardo ai confini della categoria di tale vizio propriamente inteso, in relazione alla rilevata incapacità di un atto privato contrario ad una norma di produrre effetti conformi alla sua funzione economico sociale. La nozione generalmente accolta di invalidità presuppone, pertanto, un atto inidoneo ad acquisire pieno ed inattaccabile valore giuridico. 9.4. Una e stensione della disciplina della decadenza al di là dei casi di invalidità comporterebbe un’inammissibile applicazione analogica di una norma eccezionale, che, in quanto contemplante decadenze, deve essere interpretata nell’ambito della stretta previsione normativa e non al di là dei casi considerati, diversamente privandosi la previsione specifica della invalidità di ogni portata precettiva. In altri termini, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza, non è possibile pervenire ad un ampliamento della portata “oggettiva” della norma in esame tale da includervi ogni ipotesi di “patologia” del licenziamento, neanche considerando la specialità della materia relativa all’impugnazione dei licenziamenti rispetto ai principi di diritto comune. 9.5. Nel concetto di invalidità non può, pertanto, ricondursi l ’ ipotesi della “ingiustificatezza” di fonte convenzionale, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare. Quest ’ ultima si collega ad un atto incontestatamente e pacificamente valido, che incide in termini solutori sul rapporto di lavoro. 9.6.Ne deriva che l ’ ambito di applicabilità oggettiva dell ’ art. 32, comma 2 della legge n. 183 del 2010 non può che riferirsi alle ipotesi di stretta invalidità (rectius, nullità) menzionate dall’art. 18, comma 1, St. Lav. come modificato, essendo tale opzione interpretativa maggiormente coerente con la descritta evoluzione normativa e con i canoni interpretativi previsti dall’art. 12 Preleggi. 10. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorsodeve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che superata la questione della decadenza esaminerà le altre censure mosse in sede di opposizione. Al giudice del rinvio è demandata poi anche la regolazione delle spese