CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 27253/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure manifestamente infondate, avendo la Corte del merito, operando quale giudice del rinvio in esito ad annullamento parziale della sentenza impugnata reso, da questa Corte, limitatamente al solo profilo sanzionatorio, escluso la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato in ragione del riscontrato giudicato progressivo formatosi sul giudizio di responsabilità all'esito della sentenza rescindente ( ex multis, Sez. 2, sentenza n. 4109 del 2016) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.