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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 40845/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 settembre 2015, la Corte di appello di Milano, dopo aver dichiarato estinti per prescrizione i reati di bancarotta fraudolenta di cui ai capi "e" ed "f", confermava la sentenza che, in primo grado, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per delitti di bancarotta fraudolenta - capi "c", "d" e "g" - e per altri reati - capo "h".

2. Con sentenza del 16 febbraio 2018, la Corte di cassazione, dichiarata l'estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo "g", annullava con rinvio, ai soli effetti civili, il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Milano.

3. Con sentenza del 24 novembre 2020, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, riformava la sentenza emessa in primo grado e revocava le statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno relative al capo "g" e rideterminava le pene accessorie in anni otto di inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

4. Avverso la citata sentenza, di definizione del giudizio di rinvio, la difesa del Palmonella ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale in riferimento alla determinazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410).

In tema di bancarotta, è stato affermato che, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 - 02).1.2.

Tanto premesso in astratto, con riguardo al caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali.

Emerge, infatti, che il giudice di appello, ai fini della determinazione delle pene accessorie, ha preso in considerazione la gravità dei reati di bancarotta fraudolenta e del notevole pregiudizio arrecato ai creditori, nonché la sussistenza di precedenti penali della stessa indole.

Da tali elementi, il giudice ha correttamente dedotto l'attitudine del Palmonella ad un uso strumentale delle strutture societarie, al fine di realizzare condotte criminose della stessa indole.

Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica, né si ravvisa alcun errore giuridico. 2.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 settembre 2015, la Corte di appello di Milano, dopo aver dichiarato estinti per prescrizione i reati di bancarotta fraudolenta di cui ai capi "e" ed "f", confermava la sentenza che, in primo grado, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per delitti di bancarotta fraudolenta - capi "c", "d" e "g" - e per altri reati - capo "h". 2. Con sentenza del 16 febbraio 2018, la Corte di cassazione, dichiarata l'estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo "g", annullava con rinvio, ai soli effetti civili, il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Milano. 3. Con sentenza del 24 novembre 2020, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, riformava la sentenza emessa in primo grado e revocava le statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno relative al capo "g" e rideterminava le pene accessorie in anni otto di inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 4. Avverso la citata sentenza, di definizione del giudizio di rinvio, la difesa del Palmonella ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale in riferimento alla determinazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). In tema di bancarotta, è stato affermato che, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 - 02).1.2. Tanto premesso in astratto, con riguardo al caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali. Emerge, infatti, che il giudice di appello, ai fini della determinazione delle pene accessorie, ha preso in considerazione la gravità dei reati di bancarotta fraudolenta e del notevole pregiudizio arrecato ai creditori, nonché la sussistenza di precedenti penali della stessa indole. Da tali elementi, il giudice ha correttamente dedotto l'attitudine del Palmonella ad un uso strumentale delle strutture societarie, al fine di realizzare condotte criminose della stessa indole. Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica, né si ravvisa alcun errore giuridico. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 202
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