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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 17629/2025

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 6531/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socio accomandatario della PIN-[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente- e nei confronti di COMUNE “[OSCURATO:PERSONA]”; [OSCURATO:PERSONA]; SUAP – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 6531/2025 Numero sezionale 57/2025 Numero di raccolta generale 17629/2025 avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 84 del 202Data pubblicazione 30/06/20255, depositata in data 7 gennaio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 16 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre vanno interamente compensate tra la ricorrente e il Ministero della cultura, stante la costituzione solo formale di quest’ultimo, effettuata limitatamente “al fine di ricevere l’avviso di udienza per partecipare alla discussione”.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e il Ministero della cultura.

Roma, 30 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 6531/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socio accomandatario della PIN-[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente- e nei confronti di COMUNE “[OSCURATO:PERSONA]”; [OSCURATO:PERSONA]; SUAP – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 6531/2025 Numero sezionale 57/2025 Numero di raccolta generale 17629/2025 avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 84 del 202Data pubblicazione 30/06/20255, depositata in data 7 gennaio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 16 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre vanno interamente compensate tra la ricorrente e il Ministero della cultura, stante la costituzione solo formale di quest’ultimo, effettuata limitatamente “al fine di ricevere l’avviso di udienza per partecipare alla discussione”. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e il Ministero della cultura. Roma, 30 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2
Sentenza Cassazione n. 17629/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris