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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 12935/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624- bis cod. pen. (fatto commesso in Colle di Val d'Elsa il 13 giugno 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, dal momento che ne è legittima la concessione solo in presenza di un danno patrimoniale talmente modesto da poter essere considerato irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615): situazione certamente non ricorrente nel caso al vaglio (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per la concessione della chiesta attenuante in ragione della pluralità di beni contenuti nel borsello sottratto alla parte offesa, tra i quali anche carta di credito e bancomat, oltre a documenti identificativi, dei quali era necessario ottenere il rinnovo); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624- bis cod. pen. (fatto commesso in Colle di Val d'Elsa il 13 giugno 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, dal momento che ne è legittima la concessione solo in presenza di un danno patrimoniale talmente modesto da poter essere considerato irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615): situazione certamente non ricorrente nel caso al vaglio (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per la concessione della chiesta attenuante in ragione della pluralità di beni contenuti nel borsello sottratto alla parte offesa, tra i quali anche carta di credito e bancomat, oltre a documenti identificativi, dei quali era necessario ottenere il rinnovo); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12935/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris