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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 11072/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui le spese di custodia sono state poste a carico del condannato; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); rilevato, inoltre, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, «La previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di custodia dei beni sequestrati - aventi un nesso pertinenziale con il reato né a quelle di mantenimento in carcere dell'imputato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico (sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243); considerato, infine che la giurisprudenza, anche da ultimo, è costante nel ritenere che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. possa essere equiparata,a determinati fini, alla condanna (tra le altre, Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377; Sez. 6, n. 33260 del 27/04/2021, Moro, Rv. 281856); ritenuto pertanto il ricorso affetto da inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende; --- -7 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui le spese di custodia sono state poste a carico del condannato; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); rilevato, inoltre, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, «La previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di custodia dei beni sequestrati - aventi un nesso pertinenziale con il reato né a quelle di mantenimento in carcere dell'imputato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico (sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243); considerato, infine che la giurisprudenza, anche da ultimo, è costante nel ritenere che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. possa essere equiparata,a determinati fini, alla condanna (tra le altre, Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377; Sez. 6, n. 33260 del 27/04/2021, Moro, Rv. 281856); ritenuto pertanto il ricorso affetto da inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende; --- -7 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
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