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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22785/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.187, comma 8, d.lgs. n.285/1992.

Il ricorso è inammissibile.

L'unico motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e alla pericolosità della condotta riscontrato (atteso che l'imputato è stato sottoposto a controllo in stato di evidente alterazione derivante da assunzione di sostanza stupefacente).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.187, comma 8, d.lgs. n.285/1992. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e alla pericolosità della condotta riscontrato (atteso che l'imputato è stato sottoposto a controllo in stato di evidente alterazione derivante da assunzione di sostanza stupefacente). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22785/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris