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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19208/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto assorbito il reato di cui al capo c) in quello di cui al capo b), è stata rideterminata la pena inflitta nei confronti dell'imputato in mesi nove di reclusione.

2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denuncia la mancata disapplicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e, di conseguenza, la mancata declaratoria di prescrizione del reato, è inammissibile per aspecificità, oltre che essere inedito e precluso ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il collegio rileva che il giudice d'appello ha anche escluso la possibilità di concedere le attenuanti generiche, confermando il giudizio di maggior pericolosità che da essi deriva in relazione alla commissione del nuovo reato già pronunciato dal primo giudice.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto assorbito il reato di cui al capo c) in quello di cui al capo b), è stata rideterminata la pena inflitta nei confronti dell'imputato in mesi nove di reclusione. 2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denuncia la mancata disapplicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e, di conseguenza, la mancata declaratoria di prescrizione del reato, è inammissibile per aspecificità, oltre che essere inedito e precluso ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il collegio rileva che il giudice d'appello ha anche escluso la possibilità di concedere le attenuanti generiche, confermando il giudizio di maggior pericolosità che da essi deriva in relazione alla commissione del nuovo reato già pronunciato dal primo giudice. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 marz
Sentenza Cassazione n. 19208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris