CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 38846/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 febbraio 2025, che ha parzialmente riformato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 31 maggio 2022,-con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000; applicando la continuazione con il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 giudicato dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, con sentenza del 21/04/2015, irrevocabile il 17/07/2015, rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale ci si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che il termine di prescrizione ordinario, così detto "minimo", del reato contestato si computa in 6 anni, in ragione dell'epoca di commissione dei fatti, aumentato di due terzi a 10 anni, ai sensi degli artt. 157, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen., essendo stata contestata al ricorrente la recidiva reiterata pluriaggravata e dovendo tenersi conto dell'aumento massimo di pena previsto per la speciale aggravante dall'art. 99, comma 4, cod. pen.; il termine di prescrizione così detto "massimo" è, nel caso in esame, di sedici anni e otto mesi, dovendo il termine di prescrizione ordinario di dieci anni essere ulteriormente aumentato di due terzi ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., in relazione alla richiamata ipotesi di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., per cui, coincidendo la data di consumazione della condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti con la data di emissione della fattura, vale a dire il 5 febbraio 2010, il termine di prescrizione massimo, al netto delle sospensioni disposte in primo grado (v. pag. 7 della sentenza impugnata), maturerà il 5 ottobre 2026. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la giurisprudenza di legittimità è ferma, infatti, nel ritenere che «La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivì, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.» (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267; nello stesso senso, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14